IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di
una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e
per via marittima;
  Vista  la  legge  5 maggio  1976,  n.  324,  recante nuove norme in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, cosi' come parzialmente
modificata  dalla  legge  23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in
materia   di   servizi   di  pubblica  utilita'  e  per  il  sostegno
dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e
l'istituzione  delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante
l'istituzione  dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.),
ed  in  particolare  l'art.  3,  che  prevede  la  stipulazione di un
contratto  di  programma  per  la  definizione  dei  rapporti  tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e l'E.N.A.C.;
  Visto  il  decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda
al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le
amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi  di  pubblica  utilita',  ferme  restando le competenze delle
autorita' di settore;
  Vista  la  legge  30 luglio 1998, n. 281, concernente la disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  Visto  il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione
della  direttiva  96/67/CE  relativa al libero accesso al mercato dei
servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita';
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  12 novembre  1997, n. 521,
concernente  il  regolamento  in  materia  di concessioni di gestioni
aeroportuali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n.
202,  riguardante  la riorganizzazione delle competenze del Ministero
dei trasporti e della navigazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
29 gennaio   1999,  n.  85,  recante  il  regolamento  di  attuazione
dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla
legge  28 febbraio  1992,  n.  217,  in  materia  di  affidamento  di
concessioni di servizi di sicurezza;
  Visto    lo    statuto    dell'E.N.A.C.   approvato   con   decreto
interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 gennaio  1994,  recante  i  principi  sulla erogazione dei servizi
pubblici  e  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre  1998,  recante  lo schema generale di riferimento per la
predisposizione   della   carta  dei  servizi  pubblici  dai  gestori
aeroportuali e del settore trasporti;
  Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per
la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 e 9 luglio 1998 che
hanno   istituito   e  regolamentato  il  Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione  delle  linee  guida  per  la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (N.A.R.S.);
  Vista  la propria delibera del 22 giugno 2000, recante lo schema di
contratto  di  programma  tra  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e  il  Ministro  della  difesa  - e
I'E.N.A.C.
  Visto   lo  schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi
aeroportuali  offerti in regime di esclusiva, presentato dal Ministro
dei  trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle
finanze;
  Considerata  l'opportunita'  di  procedere  a  un organico riordino
della  materia  relativa ai meccanismi di determinazione dei proventi
aeroportuali  per  i  servizi  resi  in  esclusiva,  sulla base della
normativa vigente;
  Considerata  la  coerenza  del  modello  regolatorio  previsto  dal
suddetto schema di riordino con gli orientamenti generali del Governo
italiano  e  dell'Unione europea in materia di regolamentazione delle
tariffe  dei servizi di pubblica utilita' in regime di concessione e,
in  particolare,  con  le previsioni di cui alla propria delibera del
24 aprile 1996;
  Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   una  programmazione
pluriennale   della  dinamica  dei  proventi  aeroportuali,  tale  da
permettere ai gestori aeroportuali e alle compagnie aeree di assumere
un congruo orizzonte temporale di evoluzione dei costi e dei ricavi;
  Considerata  l'opportunita', in ragione dell'esigenza di ricondurre
a  unitarieta'  la  metodologia  di determinazione tariffaria, che il
suddetto   schema   di   riordino   costituisca   indirizzo   per  le
amministrazioni   e  gli  organi  competenti,  anche  ai  fini  della
definizione  dei  contratti  di  programma  che  saranno sottoscritti
dall'Ente   nazionale   per   l'aviazione   civile   e   dai  gestori
aeroportuali;
  Preso  atto che il NARS nella seduta del 24 luglio 2000 ha espresso
parere  favorevole  sullo  schema  di riordino della tariffazione dei
servizi  aeroportuali  offerti  in  regime  di  esclusiva  in  quanto
generalizza  al  settore aeroportuale la metodologia del "price cap",
formulando al riguardo alcune raccomandazioni;
  Ritenuto  in particolare di condividere quanto evidenziato dal NARS
in  ordine  ad  una  lettura  dell'art.  2, comma 189, della legge n.
662/1996 coerente con una corretta metodologia tariffaria;
                      Esprime parere favorevole
in  ordine  allo  schema  di  riordino della tariffazione dei servizi
aeroportuali  offerti  in regime di esclusiva presentato dal Ministro
dei  trasporti  e della navigazione di concerto con il Ministro delle
finanze  che,  allegato  alla  presente ne e' parte integrante, e che
costituisce  documento  di  indirizzo  per  le  amministrazioni e gli
organi competenti;
                             Raccomanda
al  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e, per quanto di
competenza,  al  Ministro  delle  finanze  e  all'Ente  nazionale per
l'aviazione civile (E.N.A.C.):
  di   tenere   conto,   nel  processo  di  adeguamento  dei  diritti
aeroportuali   alla  media  europea,  che  quest'ultima  deve  essere
riferita alle migliori gestioni in ambito europeo, per ogni tipologia
di  aeroporto,  e  come  tettomassimo  per  i diritti praticati da un
corrispondente  aeroporto italiano in presenza di servizi i cui costi
efficienti siano parimenti a livello della media europea;
  di  promuovere  un'azione  di  regolazione e di ribilanciamento dei
diritti  e  degli  altri corrispettivi, tale che il costo complessivo
per le compagnie aeree e per gli utenti finali dei servizi offerti da
un  aeroporto  italiano  non  superi  il  costo  delle corrispondenti
migliori gestioni in ambito europeo;
  di  vigilare  affinche'  venga  realizzata una rigorosa separazione
contabile  che  consenta  l'individuazione  dei  costi  effettivi dei
singoli servizi offerti dai gestori aeroportuali;
  di  promuovere la piu' ampia concorrenza nell'attivita' dei servizi
di  assistenza a terra "handling", specialmente nei casi in cui oggi,
in Italia, si osservano prezzi superiori a quelli medi europei;
  di  recepire,  nei decreti regolatori che saranno predisposti dallo
stesso  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di concerto col
Ministro  delle finanze, il contenuto dei contratti di programma che,
informati  alla metodologia indicata, saranno stipulati con i singoli
gestori  aeroportuali  in  modo  da  differenziare  opportunamente  i
diritti  tra  i  vari  scali,  cosi'  come  previsto  dalla  legge n.
662/1996;
  di  fissare,  in  sede  di  contratti  di  programma, un periodo di
programmazione   della   dinamica   tariffaria   di  cinque  anni  e,
considerato il carattere innovativo e sperimentale della metodologia,
di prevedere una verifica e un'eventuale revisione della formula dopo
i primi tre anni;
                               Invita
il Ministro dei trasporti e della navigazione:
  a  considerare  l'opportunita'  di  trasformare le tasse di imbarco
passeggeri e di imbarco e sbarco merci in diritti, in modo da poterle
assoggettare in modo piu' agevole alla metodologia proposta;
  a  riferire  a  questo  comitato  al  termine  del primo biennio di
applicazione della nuova metodologia tariffaria.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco