IL  DIRETTORE  GENERALE  delle  politiche agricole ed agroindustriali
                              nazionali
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  Regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine protetta "Salame Brianza", ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il decreto ministeriale 12 maggio 2000 con il quale e' stato
autorizzato  l'organismo  privato  C.S.Q.A. - Certificazione qualita'
agroalimentare S.r.l. - ad effettuare i controlli sulla denominazione
di  origine  protetta  "Salame  Brianza"  sopra  indicata,  ai  sensi
dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Vista  la  domanda presentata dal consorzio del Salame Brianza, con
sede  in  Merate  (Lecco),  intesa  ad  ottenere alcune modifiche del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
"Salame  Brianza",  ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92;
  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 32
del 9 febbraio 1999;
  Vista  la  nota  prot. n. 62128 del 13 aprile 1999, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario  competente  la  predetta domanda di modifica, unitamente
alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  pervenuta in data 13 settembre 2000, con la quale
il  consorzio  richiedente  la  modifica  in  argomento ha chiesto la
protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5
del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del  regolamento  (CEE)  n.  535/97,  sopra  richiamato
indicando   quale   organismo   privato   autorizzato   al  controllo
dell'attuazione della modifica sopra esposta, in attesa del richiesto
accoglimento  da  parte  del  competente  organismo  comunitario,  il
predetto  C.S.Q.A.  -  Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali da qualunque responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  "Salame  Brianza",  in  attesa  che l'organismo comunitario
decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Salame  Brianza",  secondo  la
modifica   richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997  alla  modifica,  chiesta  dal  consorzio del Salame Brianza, al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
"Salame  Brianza"  registrata  con  regolamento (CE) n. 1107/96 della
Commissione  del  12 giugno  1996  ai sensi dell'art. 17 del predetto
regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 32 del 9 febbraio 2000 e notificata al
competente  organismo  comunitario come specificato nelle premesse al
presente decreto.