IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art.  14  della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 recante
modalita'  e  schemi  tipo per la redazione del programma triennale e
dei  suoi  aggiornamenti  annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai
sensi  dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni;
  Viste  le  richieste di chiarimenti rappresentate in relazione alle
difficolta' operative delle stazioni appaltanti nell'applicazione del
predetto  decreto  ministeriale,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alla
procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici e alle modalita'
di formazione delle voci di bilancio destinate alle opere pubbliche e
alla attivita' di progettazione delle stesse;
  Considerato che tali difficolta' sono state rappresentate anche nel
corso della Conferenza unificata del 3 agosto 2000;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  un  atto  di interpretazione
autentica  del decreto ministeriale 21 giugno 2000 atteso che risulta
opportuno  formalizzare  i  chiarimenti  forniti nelle vie brevi alle
regioni e agli enti locali;
  Ferma restando la piena operativita' a partire dalla programmazione
per  l'anno  2001  delle  disposizioni contenute nel predetto decreto
ministeriale, secondo quanto ivi previsto;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  La  condizione  di  cui  al comma 6 dell'art. 14 della legge n.
109/1994,  affinche' un intervento possa essere incluso nel programma
annuale  (approvazione di una progettazione preliminare), deve essere
verificata  nel  momento  in  cui  l'elenco  stesso  viene sottoposto
all'approvazione  dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai
documenti di bilancio.
  2.  In  fase  di  prima applicazione, la conformita' agli strumenti
urbanistici  dei  progetti  dei  lavori  degli  enti  locali compresi
nell'elenco  annuale,  di  cui al comma 8 del citato art. 14, ove non
sussistente  al momento dell'approvazione del bilancio, dovra' essere
verificata  nel  corso  dell'anno  cui si riferisce la programmazione
stessa  e,  comunque,  prima  dell'avvio della fase di attuazione del
programma stesso.
  3.  Ai  sensi  dell'art. 8 del decreto ministeriale 21 giugno 2000,
gli  adeguamenti  al  programma  annuale che vengono progressivamente
introdotti  non  necessitano,  di  norma,  di misure di pubblicita' o
adempimenti  tali da comportare un riavvio del relativo procedimento,
restando  in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalita'
dei competenti organi.
  4.  La  formazione in piu' fasi del programma annuale, ai sensi del
decreto  ministeriale  21 giugno 2000, comporta che l'assolvimento, a
carico  dei  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2, lettera a) della
legge  n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, degli oneri
di informazione o referto previsti dalla stessa legge n. 109/1994 nei
confronti   dell'Osservatorio   dei   lavori   pubblici  e  di  altre
amministrazioni  non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano
assunto carattere di definitivita'.
  5.  Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere
sostanziale  devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicita'
previste dalla legge.
    Roma, 4 agosto 2000
                                                    Il Ministro: Nesi
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 380