IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  22 luglio  1999  protocollo n. 757635 con la
quale  l'organismo "ICEPI Istituto di certificazione europea prodotti
industriali",  con sede in Pontenure (Piacenza), via Emilia Parmense,
n.  11/A,  ai  sensi  dell'art.  10  del decreto del Presidente della
Repubblica  30 aprile  1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al
rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;
  Considerato  che  la  documentazione prodotta dall'organismo "ICEPI
Istituto  di certificazione europea prodotti industriali" e' conforme
a  quanto  richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre
1998;
  Considerato   altresi'   che   l'organismo   "ICEPI   Istituto   di
certificazione  europea prodotti industriali" ha dichiarato di essere
in  possesso  dei  requisiti  minimi  di sicurezza di cui all'art. 9,
comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  "ICEPI Istituto di certificazione europea prodotti
industriali", e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo
quanto  riportato  negli  allegati  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
    allegato  XI:  conformita'  al  tipo  con  controllo per campione
(modulo C);
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.