IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  20 luglio 1999, protocollo n. 757607, con la
quale  l'organismo  "CPM  -  Istituto  di  ricerche  prove  e analisi
S.r.l.", con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani, n. 63, ai sensi
dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999,   n.   162,   ha  richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di
certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;
  Considerato  che  la  documentazione prodotta dall'organismo "CPM -
Istituto  di  ricerche  prove  e analisi S.r.l." e' conforme a quanto
richiesto  dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo "CPM - Istituto di ricerche
prove  e  analisi  S.r.l."  ha  dichiarato  di essere in possesso dei
requisiti  minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo "CPM - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l.",
e'  autorizzato  al  rilascio  di  certificazioni  CE  secondo quanto
riportato  negli  allegati al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
    allegato  XII:  garanzia  qualita'  prodotti  per  gli  ascensori
(modulo E);
    allegato  XIII:  garanzia  qualita' totale dell'ascensore (modulo
H);
    allegato XIV: garanzia qualita' produzione (modulo D).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.