IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608  che  individua  in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei  conti  il  6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM,  unita'  di  L'Aquila e Lanciano (Chieti), inoltrata
presso  la  competente  direzione  regionale  del  lavoro  e  massimo
occupazione,  come da protocollo dello stesso, in data 15 maggio 1997
e che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 27 marzo 1997, ed
integrato  con  verbale del 29 maggio 2000, stabilisce per un periodo
di dodici mesi decorrente dal 7 aprile 1997 una riduzione dell'orario
di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A)  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984  n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con sede in Milano, unita' di L'Aquila, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  275  ore  di  lavoro,  articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 8 lavoratori su un organico di 24 unita'.
  B)  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile
1998,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con sede in Milano, unita' di L'Aquila, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  165 ore, articolate su settimane intere di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 14 lavoratori, su un organico di 24 unita'.