IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera  a),  e  comma 2 della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto il verbale, siglato in data 13 marzo 2000 presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, tra la societa' Sirti S.p.a. e
le  competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale e'
stato  concordato  che  il  trattamento straordinario di integrazione
salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-quinquies della legge
n.  176/1998  e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un
numero massimo di lavoratori pari a 835 unita';
  Vista  l'istanza  presentata dalla predetta societa' Sirti - codice
ISTAT   31622,   intesa  ad  ottenere  la  concessione  del  suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 gennaio
2000 al 5 luglio 2000;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176
e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,  e'  concesso  il
trattamento  straordinario  di integrazione salariale in favore di n.
835  lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o lavoranti ad orario ridotto,
dipendenti  dalla Sirti S.p.a., sede legale in Milano, unita' ubicate
sul  territorio nazionale secondo lo schema riepilogativo allegato al
verbale  di  accordo  che  costituisce  parte integrante del presente
provvedimento,  codice ISTAT 31622 (numero matricola INPS 4900652620)
per il periodo dal 6 gennaio 2000 al 5 luglio 2000.
  La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del
10%.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi