IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5, in particolare i commi 1 e 10 del decretolegge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista l`istanza della societa' To Feltrifici internazionali riuniti
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 18 luglio 2000,
che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  21  aprile 2000
stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 5 giugno
2000,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da quaranta ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore  industria  tessile  applicato a trenta ore medie settimanali
nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantasette
unita' su un organico complessivo di centoquarantasei unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  To  Feltrifici
internazionali  riuniti, con sede in Sant'Ambrogio di Torino (Torino)
e  unita' di Sant'Ambrogio di Torino (Torino) e Cumiana (Torino) (NID
0001000011)   per   i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ottantasette  unita',  su un organico complessivo di centoquarantasei
unita'.