IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
  Visti  i decreti-legge dell'11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  3 agosto  1998, n. 267, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 1998
e  del  13 maggio  1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge  13 luglio  1999,  n.  226, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 23 luglio 1999;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 giugno  2000,  concernente  la  proroga dello stato d'emergenza in
alcune zone del territorio della regione Campania fino al 31 dicembre
2001;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
12 settembre  2000  e  del  2 ottobre  2000,  concernenti lo stato di
emergenza nella regione Calabria;
  Viste  le  ordinanze  n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 26 del 1o febbraio
1997;   n.  2507  del  30 gennaio  1997,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 28 del 9 febbraio 1997; n.
2508  del 22 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997; n. 2629 del 24 luglio
1997,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  176  del  30 luglio  1997; n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  120  del
26 maggio 1998; n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 141 del 19 giugno 1998; n.
2794  del  27 giugno  1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  155 del 6 luglio 1998; n. 2804 del 3 luglio
1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  160  dell'11 luglio  1998; n. 2820 del 24 luglio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  177  del
31 luglio   1998;  n.  2863  dell'8 ottobre  1998,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre
1998;  n.  2887  del  30 novembre  1998,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 286 del 7 dicembre 1998; n.
2908  del 30 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  2 del 4 gennaio 1999; n. 2969 del 1o aprile
1999,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  81  dell'8 aprile  1999;  n.  2980 del 27 aprile 1999, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  102  del
4 maggio  1999; n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999; n. 2994
del   29 luglio  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999; n. 3029 del 18 dicembre
1999,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  300 del 23 dicembre 1999; n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata
nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  37  del
15 febbraio  2000;  n.  3049  del  31 marzo  2000,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 88 del 14 aprile
2000; n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  156  del  6 luglio 2000; n. 3076 del
3 agosto  2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  185  del  9 agosto 2000; n. 3081 del 12 settembre 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220
del 20 settembre 2000;
  Vista  la  delibera  del consiglio regionale della Campania in data
29 dicembre   1999   con   la   quale  e'  stato  disposto  un  primo
finanziamento  di  lire 10 miliardi per interventi urgenti nei comuni
della   regione  colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del  14,  15  e
16 dicembre 1999;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre ulteriori misure urgenti per
favorire  il  superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica
in atto nella regione Campania;
  Visto  il  piano di interventi infrastrutturali di emergenza per la
riduzione   del   rischio  idrogeologico  predisposto  dalla  regione
Campania  ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3029 del 18 dicembre
1999  per  i  territori  di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3036 del
9 febbraio 2000;
  Considerato  che  si rende urgente approvare tale piano e procedere
alla  attuazione  degli  interventi  in  esso  previsti, adottando le
stesse procedure di cui alle altre emergenze in corso;
  Considerato  che  si rende necessario e urgente definire e adottare
le   misure  di  prevenzione  e  la  pianificazione  d'emergenza  nei
territori colpiti gia' individuati dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3036
del 9 febbraio 2000;
  Considerato  che  e'  altresi' necessario disporre ulteriori misure
per   i   territori  della  regione  Campania  colpiti  dagli  eventi
alluvionali  del novembre  e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e
6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999;
  Viste le richieste pervenute dalla regione Campania;
  Viste  le  note della prefettura e della provincia di Vibo Valentia
che  segnalano  gravi  danni  al territorio della provincia provocati
dagli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000;
  Su  proposta  del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  commissario  delegato  di  cui all'art. 4 dell'ordinanza n.
2994/1999   e   successive   modifiche   ed   integrazioni   provvede
all'attuazione,  anche  per  stralci, degli interventi ricompresi nel
piano  di  cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999, avvalendosi di
soggetti  attuatori  all'uopo  individuati.  Il  commissario delegato
assicura  il coordinamento dei suddetti interventi con quelli urgenti
di  cui  all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3036/2000 attuati dai
prefetti  delle  province  interessate, e il monitoraggio dello stato
d'attuazione  complessivo.  A  tal  fine il commissario delegato puo'
avvalersi  di  un  altro  sub-commissario,  stabilendone  il relativo
compenso.
  2.   Il   piano   ricomprende   anche   gli  interventi  finanziati
direttamente dalla regione e dagli enti locali, per la cui attuazione
si applicano le procedure e deroghe previste all'art. 3.
  3.  Il  commissario delegato provvede all'approvazione del piano di
cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3029/1999 previo parere del comitato
tecnico  scientifico di cui all'ordinanza n. 2994/1999. Il piano e le
eventuali  rimodulazioni,  approvate  con  analoga procedura, vengono
sottoposti  alla  presa  d'atto,  anche per stralci, del Dipartimento
della protezione civile.
  4.  Il  commissario  delegato,  al  fine di potenziare la struttura
commissariale  per  le  attivita'  di  cui  alla presente ordinanza e
all'ordinanza  n. 2994/1999 e successive modifiche e integrazioni, e'
autorizzato  ad  avvalersi  per la durata dell'emergenza di personale
distaccato   dall'amministrazione  regionale  e  da  altre  pubbliche
amministrazioni.   Per   la   durata   dell'emergenza  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'art.  11,  commi  1  e  2,
dell'ordinanza  n. 2789/1998 e al personale della regione Campania di
fascia  D  vengono  mantenute  le  indennita'  di posizione di cui al
contratto  inte-grativo  regionale  previo provvedimento motivato del
commissario  delegato  o  di  funzionario  dallo stesso delegato. Gli
oneri  sono  a  carico  del  fondo  di  cui  all'art.  4,  comma  10,
dell'ordinanza  n.  2994/1999,  che  non  puo'  comunque  superare il
quattro  per  cento  delle  risorse  complessive  per  le quali siano
ammissibili spese generali.