Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                     Modifiche al codice penale
  1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  423-bis  (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio
su  boschi,  selve  o  foreste ovvero su vivai forestali destinati al
rimboschimento,  propri  o  altrui,  e'  punito  con la reclusione da
quattro a dieci anni.
  Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena
e' della reclusione da uno a cinque anni.
  Le  pene  previste  dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
meta',  se  dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente
all'ambiente.".
  2. All'articolo  424,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo la
parola:  "Chiunque"  sono  inserite le seguenti: ", al di fuori delle
ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
  3. All'articolo  424,  secondo  comma, del codice penale le parole:
"dell'articolo   precedentemente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dell'articolo 423".
  4. (Soppresso).
  5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due
articoli  precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli
423 e 424".
  6. All'articolo 425, del codice penale, il numero 5) e' abrogato.
  7. All'articolo  449,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo la
parola:  "Chiunque"  sono  inserite le seguenti: ", al di fuori delle
ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
 
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  424 del codice
          penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n.
          220,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  qui
          pubblicata:
                "Art.  424  (Danneggiamento  seguito  da incendio). -
          Chiunque,  al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo
          423-bis,  al  solo  scopo  di  danneggiare  la cosa altrui,
          appicca  il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se
          dal  fatto  sorge  il  pericolo  di  un  incendio,  con  la
          reclusione da sei mesi a due anni.
              Se  segue  l'incendio,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  423,  ma la pena e' ridotta da un terzo alla
          meta'".
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  423 del codice
          penale:
                "Art. 423 (Incendio). - Chiunque, cagiona un incendio
          e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
              La  disposizione  precedente  si applica anche nel caso
          d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo
          per l'incolumita' pubblica".
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  425 del codice
          penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n.
          220,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  qui
          pubblicata:
                "Art.   425  (Circostanze  aggravanti).  -  Nei  casi
          preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se
          il fatto e' commesso:
                1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su
          monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
                2) su   edifici   abitati   o   destinati  a  uso  di
          abitazione,  su  impianti  industriali  o  cantieri,  o  su
          miniere,  cave,  sorgenti o su acquedotti o altri manufatti
          destinati a raccogliere e condurre le acque;
                3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
                4) su  scali  ferroviari  o  marittimi,  o aeroscali,
          magazzini  generali  o altri depositi di merci o derrate, o
          su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o
          combustibili;
                5) (abrogato).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  449 del codice
          penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n.
          220,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  qui
          pubblicata:
                "Art.  449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al
          di   fuori   delle   ipotesi  previste  nel  secondo  comma
          dell'articolo  423-bis,  cagiona per colpa un incendio o un
          altro  disastro  preveduto dal capo primo di questo titolo,
          e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
              La  pena  e'  raddoppiata  se  si  tratta  di  disastro
          ferroviario  o  di  naufragio  o di sommersione di una nave
          adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile
          a trasporto di persone".