IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo 1 della legge
15 marzo  1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 130, comma 2, con il
quale  sono  state  conferite alle regioni le funzioni di concessione
dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
  Tenuto  conto che nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta
i  compiti  in  materia  di  invalidi  civili  sono  stati trasferiti
rispettivamente  alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla
regione  in attuazione della legge provinciale di Trento 12 settembre
1994, n. 4, della legge provinciale di Bolzano del 21 agosto 1978, n.
46, e del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320;
  Considerato  che  ai  sensi  del  comma 1  del  citato art. 130 del
decreto  legislativo  n.  112 del 1998, la funzione di erogazione dei
trattamenti   economici  spettanti  agli  invalidi  civili  e'  stata
trasferita,  con decorrenza 3 settembre 1998, ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'I.N.P.S.;
  Considerato  che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della
legge n. 59 del 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del
1998,  la  decorrenza  dell'esercizio  da  parte  delle regioni delle
funzioni   alle  stesse  conferite  e'  determinata,  contestualmente
all'effettivo  trasferimento  dei  beni  e delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che l'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, nel
prevedere  il  passaggio  delle  risorse umane e strumentali relative
alle   funzioni   trasferite  e  la  contestuale  soppressione  o  il
ridimensionamento  delle  strutture  gia'  competenti  in materia, fa
esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica;
  Visto  l'accordo,  in  data  22 aprile  1999, tra Governo e regioni
promossi,  ai  sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n.
112  del  1998,  dalla  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  in  particolare  il  punto 4 del citato accordo nel quale si
stabilisce,  altresi',  "che  i criteri suddetti saranno applicati al
complesso  delle funzioni conferite, provvedendo contemporaneamente e
contestualmente  al  conferimento  delle  risorse  a  tutti  gli enti
interessati  per  quanto  attiene  alle  funzioni afferenti a materie
estranee  all'art. 117 della Costituzione e condizionando l'effettivo
trasferimento  contemporaneo  e contestuale delle risorse a tutti gli
enti interessati all'adozione della legge regionale o, in sua assenza
del  decreto legislativo sostitutivo di puntuale individuazione delle
funzioni  trasferite  o delegate agli enti locali, per quanto attiene
alle  funzioni  afferenti  a  materie  previste  dall'art.  117 della
Costituzione";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 maggio  2000  recante  delega  al  Ministro  per  la  funzione
pubblica  per  il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione
della legge n. 59 del 1997;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata Stato, regioni,
citta'  e  autonomie  locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere  della Commissione parlamentare consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi
dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997;
  Sentiti  il  Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli
affari  regionali,  il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
  1. Il  presente  decreto  individua le risorse umane, finanziarie e
organizzative  da  trasferire  alle  regioni  per  l'esercizio  delle
funzioni  di  concessione  dei  trattamenti  economici a favore degli
invalidi  civili  conferite  ai  sensi  dell'art.  130,  comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.