IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili; Tenuto conto che nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta i compiti in materia di invalidi civili sono stati trasferiti rispettivamente alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione in attuazione della legge provinciale di Trento 12 settembre 1994, n. 4, della legge provinciale di Bolzano del 21 agosto 1978, n. 46, e del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320; Considerato che ai sensi del comma 1 del citato art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la funzione di erogazione dei trattamenti economici spettanti agli invalidi civili e' stata trasferita, con decorrenza 3 settembre 1998, ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'I.N.P.S.; Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni alle stesse conferite e' determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che l'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, nel prevedere il passaggio delle risorse umane e strumentali relative alle funzioni trasferite e la contestuale soppressione o il ridimensionamento delle strutture gia' competenti in materia, fa esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica; Visto l'accordo, in data 22 aprile 1999, tra Governo e regioni promossi, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto in particolare il punto 4 del citato accordo nel quale si stabilisce, altresi', "che i criteri suddetti saranno applicati al complesso delle funzioni conferite, provvedendo contemporaneamente e contestualmente al conferimento delle risorse a tutti gli enti interessati per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie estranee all'art. 117 della Costituzione e condizionando l'effettivo trasferimento contemporaneo e contestuale delle risorse a tutti gli enti interessati all'adozione della legge regionale o, in sua assenza del decreto legislativo sostitutivo di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali, per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie previste dall'art. 117 della Costituzione"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997; Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Il presente decreto individua le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili conferite ai sensi dell'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.