LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevedono che, nella sede di questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della sanita' l'8 agosto 2000 e pervenuta alla segreteria di questa Conferenza il successivo 28 agosto 2000; Considerato che il 20 settembre 2000, in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato proposte di modifica al testo dello schema di accordo in oggetto accolte dal rappresentante del Ministero della sanita'; Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 21 settembre 2000, integrata dalla successiva nota del 22 settembre dal Ministero della sanita', nella stesura definitiva, con le modifiche concordate in sede tecnica; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati: Il Ministro della sanita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Ritenuto che l'influenza costituisce un rilevante problema di sanita' pubblica, rappresentando non solo un'importante causa di morte, ma anche una cospicua fonte di spese sanitarie per l'assistenza farmaceutica ed ospedaliera delle persone colpite dalla malattia e dalle sue complicanze; Ritenuto che le attivita' di profilassi immunitaria dell'influenza, inserite tra le azioni previste dal piano sanitario nazionale per prevenzione delle principali patologie, non possono essere disgiunte da quelle di monitoraggio epidemiologico e virologico della patologia bersaglio. Considerata la necessita' che sorveglianza epidemiologica dell'influenza superi la fase sperimentale attuata nelle passate stagioni per approdare ad un sistema permanente ed istituzionale che dia garanzie di continuita' nel tempo; Convengono di istituire un sistema per la sorveglianza epidemiologia e virologica dell'influenza con l'obiettivo di: costituire una rete di medici di medicina generale e di pediatri sentinella in grado di rilevare l'andamento dell'influenza in ambiti geografici rappresentativi di tutto il territorio nazionale; descrivere in termini di spazio, tempo e persona i casi di influenza osservati da un campione di medici; stimare i tassi di incidenza dell'influenza nel tempo; verificare, nei periodi intercorrenti tra le pandemie influenzali, la circolazione dei diversi ceppi di virus influenzali mediante esami di laboratorio in un ristretto numero di campioni, identificando la settimana di inizio e il periodo di massima circolazione virale; fornire agli organismi internazionali (OMS, agenzia europea del farmaco - EMEA) dati utili all'aggiornamento della composizione vaccinale, verificando il grado di omologia antigenica tra ceppi circolanti nella popolazione e ceppi vaccinali; disporre, in situazioni di emergenza pandemica, di una rete di medici sentinella, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in grado di fronteggiare la diffusione della pandemia influenzale, identificando tempestivamente e circoscrivendo i primi focolai di infezione. Gli elementi caratterizzanti del sistema di sorveglianza sono descritti nel protocollo operativo sintetico che, allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante. Roma, 28 settembre 2000 Il presidente: Loiero Il segretario: Carpani