IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

  Visto  il  regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474;
  Visto  l'art. 98 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il
nuovo  assetto retributivo funzionale del personale civile e militare
compreso anche quello ad ordinamento autonomo;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art.  58 del
precitato  decreto,  recante  norme  in  materia di incompatibilita',
cumulo di impieghi ed incarichi;
  Visto  l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  ha  modificato  la preesistente disciplina del rapporto di
lavoro a tempo parziale;
  Visto  l'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il
quale  ha,  tra  l'altro,  aggiunto  il comma 58-bis all'art. 1 della
citata legge n. 662 del 1996;
  Vista  la  circolare  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica - 18 luglio 1997, n. 6/1997;
  Visto l'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Considerato  che,  ai  sensi della citata normativa, occorre che le
amministrazioni  provvedano,  con  decreto del Ministro competente di
concerto  con  il  Ministro  per la funzione pubblica, ad indicare le
attivita'   che,   in   ragione  della  interferenza  con  i  compiti
istituzionali,   sono  comunque  non  consentite  ai  dipendenti  con
rapporto  di  lavoro  a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;
  Visto   il   decreto  legislativo  9 luglio  1998,  n.  283  ed  in
particolare  l'art. 1, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo
svolgimento delle attivita' produttive e commerciali gia' riservate o
comunque  attribuite  all'Amministrazione  dei Monopoli di Stato, con
esclusione  delle  attivita'  inerenti  al  lotto  e alle lotterie, e
riserva  allo  Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale
gia'  affidate  o conferite per effetto di disposizioni di legge alla
predetta Amministrazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  attivita'  lavorative  che  in ogni caso non sono consentite ai
dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con rapporto di
lavoro  a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno, sono le seguenti:
    1)  attivita' di gestore, coadiutore, rappresentante e dipendente
di  magazzino  vendita di generi di monopolio e/o di deposito fiscale
per la distribuzione dei tabacchi lavorati;
    2)  attivita' di gestore, coadiutore, assistente e rappresentante
di rivendita generi di monopolio o ricevitoria del lotto;
    3) titolare di patentino vendita di generi di monopolio;
    4) attivita' di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza
con societa' di gestione del lotto automatizzato;
    5) attivita' di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza
con  societa'  produttrici,  importatrici o distributrici di tabacchi
lavorati;
    6) attivita' di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza
con  soggetti  concessionari per la distribuzione dei biglietti delle
lotterie nazionali;
    7) attivita' di lavoro subordinato, collaborazione e/o consulenza
con  associazioni  sindacali  di  categoria dei gestori dei magazzini
vendita,  di  titolari  di  depositi  fiscali  tabacchi  lavorati, di
rivenditori   generi   di   monopolio,   di  ricevitori  lotto  o  di
distributori  lotterie nazionali o con enti consortili costituiti tra
soggetti appartenenti alle categorie succitate;
    8) attivita' di lavoro autonomo o subordinato nonche' rapporti di
consulenza  e/o  collaborazione presso o per conto di imprese e ditte
che    a   qualsiasi   titolo   abbiano   stipulato   contratti   con
l'Amministrazione dei monopoli di Stato.