IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10; Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4 relativo all'istituzione dei dottorati di ricerca; Visto il regolamento di ateneo per il dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 1/1130 del 30 agosto 1999; Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 con il quale e' stato emanato il "regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Viste le delibere del senato accademico n. 228 del 14 marzo 2000 e n. 303 del 9 maggio 2000, con le quali sono state approvate modifiche agli articoli 20, 27, 30, 31.3 e 42 dello statuto di ateneo, nonche' l'inserimento dell'art. 58 allo statuto medesimo; Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 5 dell'8 febbraio 2000 e n. 163 del 30 maggio 2000, con le quali il consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate; Viste le rettorali protocollo n. 3/4438 del 6 giugno 2000 e n. 3/4896 del 20 giugno 2000, con le quali le sopracitate modifiche di statuto sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 marzo 1989, n. 168; Constatato che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, previsto per l'esperimento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica del controllo di legittimita' e di merito sugli statuti e sui regolamenti di ateneo, non sono pervenute dal Ministro richieste motivate di riesame relativamente alle citate modifiche di statuto; Ritenuto pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione; Decreta: Art. 1. 1. Allo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, cosi' come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.