IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.r.l. Pilazeta;
  Visto il decreto ministeriale datato 2 novembre 1999, e successivi,
con  i  quali  e'  stato  concesso, a decorrere dal 2 agosto 1999, il
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 223/1991;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di approvare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,   legge 223/1991   intervenuta  con  decreto  ministeriale  datato
14 settembre  2000,  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Pilazeta, con sede in Moncalieri, unita' di
Moncalieri  (Torino),  (NID  0001TO0035), per un massimo di trentotto
unita'  lavorative  per  il  periodo dal 2 agosto 2000 al 1o febbraio
2001.
  Art.  3,  comma 2, della legge 223/1991 - sentenza tribunale del 25
settembre 1998, n. 324/1998; contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 settembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi