IL DIRIGENTE
dell'ufficio  revoche,  sequestri,  sospensioni  e sistema di allerta
rapido   internazionale  del  Dipartimento  per  la  valutazione  dei
                  medicinali e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;
  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
come  sostituto  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del  decreto
legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29,
commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  8 marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000,
concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 marzo  2000,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha
prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende
farmaceutiche   dei   dati   relativi   allo  commercializzazione  di
medicinali in Italia e all'estero;
  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici,
trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto
decreto dirigenziale 8 marzo 2000;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  n. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio
2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in
commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
29  maggio  1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni -
di  alcune specialita' medicinali, tra le quali quella indicata nella
parte dispositiva del presente decreto;
  Vista  la  domanda  della ditta SmithKline Beecham Biologicals S.A.
titolare  della  specialita',  rappresentata  in  Italia  dalla ditta
SmithKline Beecham S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il
citato  decreto  dirigenziale  del  7 luglio 2000, limitatamente alla
specialita'  medicinale indicata nella parte dispositiva del presente
decreto;
  Vista  la  decisione  della  Commissione delle Comunita' europee n.
C(2000)  2543  del  28 agosto 2000, che ha sancito il passaggio della
registrazione  della  specialita'  medicinale  indicata  nella  parte
dispositiva  del  presente decreto da procedura nazionale a procedura
di mutuo riconoscimento;
  Ritenuto,  pertanto,  che  sussistono  le  condizioni per la revoca
della  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio
della  specialita'  medicinale  indicata  nella parte dispositiva del
presente decreto;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con
decorrenza   immediata,  limitatamente  alla  specialita'  medicinale
sottoelencata, il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio
2000:
  Specialita' medicinale ENGERIX B monodose:
    1 flac. monodose - A.I.C. n. 026653028;
    10 flac. monodose + siringhe - A.I.C. n. 026653030;
    10  siringhe  preriempite  sosp.  iniett. 1 ml/20 mcg - A.I.C. n.
026653081;
    10  siringhe  preriempite sosp. iniett. 0,5 ml/10 mcg - A.I.C. n.
026653105.
  Titolare   A.I.C.:   ditta   SmithKline  Beecham  Biologicals  S.A.
(rappresentata in Italia dalla ditta SmithKline Beecham S.p.a.).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta
interessata.
    Roma, 6 ottobre 2000
                                                Il dirigente: Guarino