IL DIRETTORE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  sig.ra Stachowiak Romana ha
chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  Poloznej  conseguito in
Polonia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
ostetrica;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 10 maggio 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il   titolo   di   Poloznej  conseguito  nell'anno  1986  presso
l'Istituto  paramedico  professionale - sezione ostetriche di Zielona
Gora  (Polonia) dalla sig.ra Stachowiak Romana, nata a Zary (Polonia)
il  giorno  5 gennaio 1962, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di ostetrica.
  2. La  sig.ra  Stachowiak  Romana  e'  autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
ostetrica,    previa    iscrizione    al    collegio    professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 ottobre 2000
                                                  Il direttore: D'Ari