Dossier di domanda
       per la concessione di sovvenzioni a festival, rassegne,
         convegni, premi, pubblicazioni, corsi, iniziative,
                   manifestazioni, progetti, ecc.
         per la promozione delle attivita' cinematografiche
                              in Italia
                            - anno 2001 -

                            NOVITA' 2001

1.    Termine    di   presentazione   domanda;   2.   Perfezionamento
documentazione;   3.  Prime  istanze;  4.  Spese  di  gestione  e  di
organizzazione; 5. Preventivi; 6. Contributi forfetari; 7. Contributi
non  forfetari  e  riduzioni; 8. Iniziative a rilevanza nazionale e/o
internazionale;  9.  Modulistica  per  acconto  e  saldo;  10.  Spese
impreviste e spese non documentate; 11. Modulo statistico.

1. Termine di presentazione domanda

Le  domande di sovvenzione, di cui all'art. 45 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213,  dovranno  essere  trasmesse entro il termine del 31
ottobre   dell'anno  precedente  a  quella  a  cui  si  riferisce  la
realizzazione  delle  iniziative  e/o  manifestazioni per le quali e'
richiesta la sovvenzione. (31 ottobre 2000)

Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre
dell'anno   di   riferimento   le  istanze  relative  possono  essere
presentate entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno e saranno
esaminate    -   nell'ambito   delle   risorse   ancora   disponibili
successivamente  a quelle presentate entro il termine del 31 ottobre,
(30  aprile 2001 per le iniziative che si svolgono esclusivamente nel
II semestre 2001)

In  sede  di  prima  applicazione  ed  esclusivamente per l'anno 2001
possono  essere  prese in considerazione - successivamente a tutte le
altre - le istanze pervenute dopo il termine di cui al primo comma e,
comunque, entro e non oltre il 30 novembre 2000.

2. Perfezionamento documentazione

La  documentazione  deve essere perfezionata entro il 31 marzo 2001 o
il 30 giugno 2001 (annuale o attivita' secondo semestre).

Le   istanze  la  cui  documentazione,  ivi  compreso  il  consuntivo
dell'anno  precedente, non venga perfezionata entro il 31 marzo se si
svolgono  nel  1o  semestre  (30  giugno  per  le altre) dell'anno di
attivita'  saranno  esaminate  successivamente  a tutte le altre, ove
sussistano risorse finanziarie disponibili.

Il  consuntivo  di  una iniziativa sovvenzionata nell'anno precedente
deve  essere,  comunque,  presentato  entro  il  30  giugno dell'anno
successivo   a  quello  dello  svolgimento  dell'attivita'.  In  caso
contrario   il  Dipartimento  chiedera'  il  rimborso  dell'eventuale
acconto, comprensivo degli interessi legali maturati.

Tali  termini  sono perentori, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

3. Prime istanze

Le  domande  presentate  da  soggetti  che  non  hanno mai presentato
istanza di sovvenzione, o che avendolo fatto in passato non hanno mai
ricevuto  una  sovvenzione  negli  ultimi  tre anni, sono considerate
prime istanze.

Per   l'attribuzione  di  una  sovvenzione  alle  prime  istanze,  la
commissione  dovra'  valutare  con  particolare  attenzione  -  in un
panorama  comprendente  tutte  le  manifestazioni  che  si  intendono
realizzare  nell'anno  ed avendo presente le effettive disponibilita'
di  bilancio  per  tale  settore  -  oltre  alla validita' artistica,
l'originalita'  e  il  carattere innovativo dell'iniziativa, anche se
l'attivita' e' programmata in zone culturalmente poco servite.

E'  prevista  obbligatoriamente  la  presentazione  di documentazione
attestante lo svolgimento di attivita' pregressa nel campo culturale,
per  almeno  due anni, da parte dell'organismo che presenta istanza o
da parte del direttore artistico o di uno dei soci fondatori.

Per tali iniziative la sovvenzione sara' attribuita tenendo conto del
livello  di qualita' rapportato al valore del deficit che non potra',
comunque, essere superiore al 50% delle spese. La commissione esprime
preventivamente  un  parere  sulla  savvenzionabilita'  del  progetto
(parere  negativo  = 0) e in caso positivo esprime un parere motivato
sulla  qualita'  attribuendo  un  punteggio  da  1  a  100  al  quale
corrisponde  una  sovvenzione  proporzionale pari, al massimo, al 50%
delle spese (100 = sovvenzione pari al 50% spese).

Per  le prime istanze e' previsto la predeterminazione, all'inizio di
ogni  esercizio  finanziario,  di  una apposita quota nell'ambito del
Fondo   per   lo   sviluppo   ed  il  potenziamento  delle  attivita'
cinematografiche

4. Spese di gestione e di organizzazione dell'organismo sovvenzionato
nonche' costi per personale dipendente fisso

Sono  considerate  spese  ammissibili  nei limiti del 30% delle spese
complessive  e  rientrano  tra  le  spese di ciascuna iniziativa. Non
sono,  cioe', previste, come per il passato, spese di produzione e di
pubblicita'   per  ogni  singola  iniziativa  e  spese  generali,  di
personale,  di  rappresentanza  e  di  ospitalita'  soltanto  per  il
complesso  delle  iniziative.  Per  ogni  manifestazione od attivita'
dovranno  essere  indicate  le  spese  di  produzione,  le  spese  di
pubblicita'  e  le  spese  (o  la  quota  parte)  di  gestione  e  di
organizzazione  (che  comprendono  spese  generali, del personale, di
rappresentanza e di ospitalita')

5. Preventivi

E'  prevista  una scheda finanziaria analitica (scheda ATTIVITA') per
ogni iniziativa ed una scheda sintetica (scheda PROGETTO) di tutte le
iniziative proposte.

6. Contributi forfetari

Possono essere concessi contributi forfetari: a) alle prime istanze:

b)   alle   iniziative   riconosciute   di  carattere  nazionale  e/o
internazionale (vedasi successivo punto 7),

c)  ai  soggetti  ai  quali e' attribuita una sovvenzione inferiore o
uguale ad 1/5 delle spese preventivate ammissibili

In  questo  caso  il  contributo  non  puo' superare il 50% dei costi
dell'iniziativa  (il  70% per le iniziative riconosciute di carattere
e/o  internazionale esclusi i progetti europei). Per tali sovvenzioni
non  si  applicano riduzioni se sono attestate spese che garantiscano
il  rispetto  dei  requisiti di ammissibilita' e di concessione della
richiesta  di  sovvenzione. In caso contrario si opereranno d'ufficio
le riduzioni necessarie.

Si riportano nella successiva tabella alcuni esempi del meccanismo di
attribuzione  del  contributo forfetario e delle relative conseguenze
in termini di consuntivo delle spese da documentare.
---->  Vedere Immagine a Pag. 45  <----


7. Contributi non forfetari e riduzioni

In  tutti gli altri casi, nei quali non e' prevista la concessione di
contributi  forfetari,  possono  essere  attribuite,  come negli anni
precedenti,  sovvenzioni  sotto forma di contributi non forfetari che
sono,  cioe',  proporzionali al costo effettivo dell'iniziativa e che
possono  essere ridotti in funzione della differenza tra preventivo e
consuntivo.

Dal  2001,  per  le  sovvenzioni  con  contributo non forfetario, non
verranno  applicate riduzioni del contributo concesso nel caso in cui
vi  sia una differenza tra il bilancio consuntivo e quello preventivo
non  superiore  al  33%  (fino a 50 milioni di spese) o al 25% (da 51
fino  a  100  milioni) o al 20% (oltre i 101 milioni). In presenza di
una  maggiore  differenza,  la sovvenzione assegnata sara' ridotta in
misura proporzionale alla meta' dell'ulteriore scostamento.

Si rammenta che fino all'anno 2000 le riduzioni della sovvenzione non
vengono  effettuate in presenza di differenze tra bilancio preventivo
e consuntivo del 20% (fino a 100 milioni di spese) o del 15% (oltre i
100 milioni)

Si riportano nella successiva tabella alcuni esempi del meccanismo di
attribuzione  del  contributo  non forfetario e del consuntivo minimo
consentito senza riduzione della sovvenzione.
---->  Vedere Immagine a Pag. 45a  <----


Nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  preventivo  e consuntivo sia
superiore  a  quella consentita, si applicano le riduzioni secondo il
meccanismo  di  calcolo  di cui agli esempi della successiva tabella,
che  utilizza gli stessi importi della tabella precedente (ovviamente
con consuntivi inferiori a quelli minimi consentiti).
---->  Vedere Immagine a Pag. 46  <----


8. Iniziative a rilevanza nazionale e/o internazionale

Nell'ambito  delle  diverse iniziative e manifestazioni sovvenzionate
da  almeno 5 anni sono riconosciute annualmente, con decreto del Capo
del  Dipartimento,  sentita  la Commissione Consultiva per il Cinema,
come  iniziative  di rilevanza nazionale e/o internazionale, non piu'
di:

- n. 25 festival, rassegne o mostre;
- n. 5 cineteche;
- n. 5 premi;
- n. 5 iniziative per la scuola, i giovani e la formazione in genere;
- n. 10 iniziative editoriali;
- n. 3 progetti europei (art. 45 lettera d);
- n. 7 iniziative varie.

9. Modulistica per acconto e saldo

La  modulistica  per  l'acconto  ed il saldo verra' trasmessa assieme
alla comunicazione della concessione di una sovvenzione.

10. Spese imprevisto e spese non documentate

Sono  ammesse  spese  impreviste nel limite del 5% delle spese totali
delle iniziative sovvenzionate.

In  sede  di  consuntivo  tutte  le  eventuali  spese non documentate
debbono essere inserite tra le spese impreviste.

11. Modulo statistico

A  tutti  i  soggetti  che  presenteranno domanda verra' trasmesso un
modulo  statistico  di  richiesta  di  dati  sintetici sull'attivita'
svolta  nel  2000.  La restituzione del modulo compilato e' requisito
indispensabile  per  l'esame da parte della commissione della domanda
di sovvenzione.

                            A. ISTRUZIONI

  IL FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA

Il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali (d'ora in poi
indicato come il Ministero), tramite il Dipartimento dello Spettacolo
(d'ora  in  poi  indicato  come il Dipartimento), Ufficio Il cinema -
ripartizione  B  promozione  e  cultura cinematografica (d'ora in poi
indicata  come  l'Ufficio)  offre annualmente un sostegno finanziario
(nel  2000  oltre  15  miliardi  di  lire) mediante la concessione, a
valere  su  quota parte del Fondo Unico dello Spettacolo destinato al
cinema   (quota   determinata   annualmente   con  decreto  del  Capo
Dipartimento), di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni
finalizzate allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e
tecnico,  promosse  od  organizzate in Italia da organismi pubblici e
privati, senza scopo di lucro.

1. NORME DI RIFERIMENTO

Il  procedimento  di  concessione  di  sovvenzioni  e  contributi  e'
regolato dalle seguenti norme:

1.1 Criteri  e  modalita'  di  intervento  finanziario  e  termini di
    presentazione  per l'anno 2001, riferiti al Fondo Speciale per lo
    sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche del
    settore cinema - D.M. 26 giugno 2000

1.2 Articolo  45  dell'Ordinamento  generale  della cinematografica -
    Legge 4 novembre 1965 n. 1213

1.3 Disposizioni  per  la  concessione  di  acconti  su  contributi e
    sovvenzioni  a  favore delle attivita' cinematografiche - Legge 2
    ottobre 1997 n. 346

1.4 Circolare  28 aprile 1988 n. 17 del Ministero del turismo e dello
    spettacolo (per le parti non abrogate)

1.5 Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18
    novembre  1997,  n.  246,  8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998,
    numeri  19  e 20, e 23 aprile 1998, n. 134. - Decreto legislativo
    21 dicembre 1998, n. 492

Il testo delle norme citate, salvo il decreto di cui al punto 1.5, e'
riportato alle pagine 13-22.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono  presentare  domanda  di  sovvenzione  soggetti (enti locali,
associazioni,     ONLUS,     comitati,    fondazioni,    associazioni
professionali,   cooperative  senza  scopo  di  lucro,  universita'),
pubblici  o  privati,  in  possesso dei seguenti requisiti che devono
risultare dallo statuto e/o atto costitutivo:

2.1 essere senza scopo di lucro
2.2 avere  tra  gli  scopi  sociali  la promozione del cinema e della
    cultura cinematografica
2.3 disporre,  per  ogni  iniziativa  per  la  quale  e' richiesta la
    sovvenzione, di entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle
    del  Dipartimento pari ad almeno il 30% dei costi dell'iniziativa
    di cui si chiede la sovvenzione

I  soggetti che non hanno mai presentato domanda di sovvenzione o che
non  vengono  sovvenzionati da almeno tre anni sono considerati prime
istanze e debbono avere anche i seguenti requisiti:

2.4 aver  svolto attivita' di promozione per almeno 2 anni (anche con
    soluzione  di  continuita'). Per i soggetti di nuova costituzione
    tale  requisito  deve  essere  posseduto  (e  documentato) per il
    direttore artistico o per almeno uno dei soci fondatori
2.5 disporre di entrate diverse (pubbliche e/o private) da quelle del
    Dipartimento  pari  ad almeno il 50% dei costi dell'iniziativa di
    cui si chiede la sovvenzione

3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le  domande di sovvenzione dovranno essere trasmesse entro il termine
del 31 ottobre 2000.
Esclusivamente per l'anno 2001 possono essere prese in considerazione
-  successivamente  a  tutte  le altre - le istanze pervenute dopo il
termine  di  cui  sopra e, comunque, entro e non oltre il 30 novembre
2000.
Ove le manifestazioni si svolgano esclusivamente nel secondo semestre
dell'anno   di   riferimento,  le  istanze  relative  possono  essere
presentate  entro e non oltre il 30 aprile 2001 e saranno esaminate -
nell'ambito delle risorse ancora disponibili-successivamente a quelle
presentate entro il termine del 31 ottobre.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le domande possono essere presentate mediante:
- consegna  a mano presso la sede dell'Ufficio II Cinema-Ripartizione
  B  Promozione  e  cultura cinematografica: via Ferratella n. 51 cap
  00184  Roma  (il lunedi', il mercoledi' e il venerdi', dalle ore 11
  alle ore 13 e il martedi' ed il giovedi' dalle 15 alle 16).
- spedizione  postale raccomandata (fara' fede la data di spedizione)
  al seguente indirizzo:


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Dipartimento dello spettacolo - Ufficio II Cinema
- Ripartizione B Promozione e cultura cinematografica
  51, Via della Ferratella - 00184 Roma

- trasmissione  via  fax  al numero 06 77 32 552 (N.B. con la domanda
  via  fax  dovra'  essere  trasmessa  una  fotocopia di un documento
  d'identita'  del  sottoscrittore,  la trasmissione via fax ha pieno
  valore  legale  ai  fini  del  rispetto dei termini di scadenza. Si
  consiglia,  peraltro,  di  consegnare  o far pervenire all'Ufficio,
  successivamente, le due copie prescritte della documentazione.

- via posta elettronica a seguente indirizzo:
- promocinema@beniculturali.it;

nel caso di trasmissione della domanda tramite posta elettronica sono
possibili due casi:
- la  domanda  ha  valore  solo  al  fine del rispetto dei termini di
  presentazione:  pertanto due copie del dossier di domanda, uguali a
  quello  trasmesso  via  posta  elettronica,  dovranno  pervenire al
  Dipartimento prima dell'esame dell'istanza;
- la  domanda  e'  sottoscritta  con  firma digitale del dichiarante,
  certificata  ai  sensi  del DPR 10 novembre 1997 n. 513, e ha pieno
  valore legale ai sensi dell'art. 4 del succitato DPR.

Verra'   rilasciata   ricevuta   della  ricezione  della  domanda  di
sovvenzione.  A  tale  scopo  si  devono  compilare  due  copie della
ricevuta  stampata  sulla  copertina della modulistica. Una delle due
copie  verra' restituita contestualmente o spedita successivamente al
soggetto che presenta la domanda.

Verra'   riscontrata   la   trasmissione  tramite  posta  elettronica
utilizzando lo stesso mezzo.

5. PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLA SOVVENZIONE

Le  domande vengono istruite in ordine cronologico di ricevimento e/o
di perfezionamento della documentazione e/o ratione materiae.

Le  domande  complete  di  tutta la documentazione (preventiva 2001 e
consuntivo  2000)  vengono  sottoposte  all'esame  della  Commissione
consultiva per il cinema, che si riunisce normalmente circa una volta
al   mese   e   che   si   esprime  sulla  qualita'  dell'iniziativa.
Successivamente  il  Capo  del  Dipartimento  delibera la concessione
delle  sovvenzioni  e  il  dirigente responsabile provvede con propri
decreti agli adempimenti esecutivi.

6. ACCONTI

Agli organismi che ne facciano richiesta e che siano in regola con la
documentazione  di  due  esercizi  precedenti  e  che  hanno ottenuto
finanziamenti  in ciascuno degli ultimi tre anni puo' essere concesso
un acconto in misura massima pari al 70% della sovvenzione concessa.

7. SALDI

Il  saldo della sovvenzione (totale o parziale in caso di concessione
dell'acconto)  potra'  essere  effettuato soltanto dopo che sia stata
trasmessa tutta la documentazione consuntiva richiesta.

L'ufficio  procedera'  all'esame  della  suddetta documentazione e al
conteggio  delle  spese  ritenute ammissibili. Nel caso in cui vi sia
una  variazione rispetto al preventivo tale che comporti una modifica
della  sovvenzione assegnata, la stessa sara' rideterminata secondo i
criteri  di cui al D.M. 26 giugno 2000 (vedasi punto 1 delle norme di
riferimento pg.

8. COSTI AMMISSIBILI

Potranno  essere presi in considerazione i costi sostenuti dalla data
di presentazione della domanda di sovvenzione.

Sono   ammissibili   soltanto  le  seguenti  categorie  di  spesa,  a
condizione  che  siano  effettivamente registrate nella contabilita',
che  rispondano  alle  normali  condizioni  di  mercato  e  che siano
individuabili e controllabili. Deve trattarsi di costi diretti, cioe'
direttamente  connessi e necessari alla realizzazione dell'iniziativa
sovvenzionata nel rispetto del rapporto costo/efficacia:

- costi del personale impiegato nell'attivita'
- spese di viaggio e di soggiorno
- spese di rappresentanza
- spese di ospitalita'
-  spese  connesse all'organizzazione dell'iniziativa (comprese spese
SIAE)
- costi di pubblicita'
-  spese  per  impianti  o  attrezzature (in caso di acquisto di beni
durevoli sara' considerato solo il relativo ammortamento annuo);
- i costi dei materiali consumabili e delle forniture
- costi di telecomunicazione
-  interessi passivi relativi all'anno di attivita' ove non sia stato
erogato l'acconto;
-  spese  impreviste  per  un  massimale  del  5%  dei  costi diretti
ammissibili.

9. COSTI NON AMMISSIBILI

Sono considerati costi non ammissibili:
- i costi di investimento del capitale;
- le riserve per perdite eventuali o debiti futuri;
- i debiti;
- gli interessi passivi, escluso il caso sopracitato
- le spese comunque non documentate
-  le  pubblicazioni  (libri, cataloghi, riviste, dischi, CD, CD-ROM,
DVD,   videocassette,   ecc.)   che   non   fanno   parte  integrante
dell'iniziativa;
- le spese insufficienti o inefficaci rispetto al risultato
- i costi di investimento e di gestione degli organismi sovvenzionati
che non fanno parte integrante dell'iniziativa sovvenzionata
-  gli  apporti  in  natura, ovvero i contributi in beni strumentali,
materie  prime,  attivita'  di  volontariato gratuite. Gli apporti in
natura  entrano  tuttavia  nei  calcolo  della  sovvenzione. Pertanto
devono  figurare  da entrambe i lati del bilancio di previsione, come
equivalente  in moneta dei servizi e materiali forniti dal lato delle
entrate   e   per  un  importo  uguale  dal  lato  delle  uscite,  ma
separatamente  dal resto del bilancio poiche' non costituiscono costi
ammissibili.

10. AMMISSIBILITA' DELL'IVA

Le somme per il pagamento dell'IVA sono considerate spese ammissibili
quando il beneficiario del contributo non puo' recuperare l'IVA.

11. CONTROLLI ISPEZIONI REVOCA DELLA SOVVENZIONE.

L'Ufficio  puo'  ai  sensi dell'articolo 11 del DPR 403/98 effettuare
controlli   a   campione   per   accertare   la   veridicita'   della
documentazione  trasmessa in copia e delle dichiarazioni sostitutive,
richiedendo  l'esibizione della documentazione e delle certificazioni
in originale.

Il  Ministero  puo'  promuovere ispezioni sull'attivita' dei soggetti
sovvenzionati.

Nel caso emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il  soggetto  decade immediatamente dai benefici del provvedimento di
sovvenzione.

12.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FUNZIONARI COMPETENTI A RICEVERE
LA DOCUMENTAZIONE

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, salvo delega, e' il dirigente della Ripartizione
B  dell'Ufficio  Cinema  del  Dipartimento dello spettacolo: dott.ssa
Caterina Criscuolo.

I  funzionari  competenti a ricevere la documentazione e attestare le
dichiarazioni  richieste  sono:  Maria  Giuseppina  Troccoli; Rosanna
Girardi; Loana Moscatelli; Ugo Baistrocchi.

13. INFORMAZIONI

Informazioni  possono  essere  richieste,  il  lunedi',  mercoledi' e
venerdi'  dalle  ore 11 alle ore 13 e il martedi' e giovedi' dalle 15
alle  16,  ai numeri di telefono 06 77 32 481/423/506/486 oppure agli
indirizzi di posta elettronica promocinema@beniculturali.it.

Il  pubblico  si  riceve  presso  la  sede  dell'ufficio  il lunedi',
mercoledi'  e  venerdi'  dalle  ore  11  alle  ore 13 e il martedi' e
giovedi' dalle 15 alle 16.

Copia  in formato digitale del dossier puo' essere trasmessa, tramite
posta  elettronica,  a  chi  ne faccia richiesta oppure prelevata dal
sito  su  Internet  del Ministero per i beni e le attivita' culturali
all'indirizzo:  www.spettacolo.beniculturali.it  (cliccare sul banner
scorrevole  oppure  su: "Come fare per..." e scegliere la modulistica
dell'Ufficio II cinema Ripartizione B)

14. PUBBLICITA'

I soggetti beneficiari di una sovvenzione o di un contributo dovranno
dare il massimo risalto all'erogazione concessa dal Ministero in ogni
pubblicazione e pubblicita' prodotta per l'iniziativa sovvenzionata.

Il  Ministero  curera'  la predisposizione di un calendario ufficiale
delle  manifestazioni sovvenzionate che verra' pubblicizzato con ogni
mezzo nonche' attraverso il sito su Internet del Ministero stesso.

15. PATROCINIO

Il  patrocinio  del  Ministero alle iniziative sovvenzionate non deve
essere  richiesto  al  Dipartimento  dello  spettacolo ma puo' essere
richiesto  a: Ministero per i beni e le attivita' culturali - Ufficio
del cerimoniale - via del Collegio Romano 27 - 00186 ROMA (tel. 06 67
23 263 - fax 06 67 23 700).

16.   INFORMATIVA   SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  RACCOLTI  (ai  sensi
dell'articolo 10 della legge 675/96)

Si informa che:
1. il  trattamento  dei  dati  raccolti mediante i moduli allegati e'
   autorizzato dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 135 (G.U. 17
   maggio  1999  n. 113) in quanto, ai sensi dell'articolo 13 lettera
   f),  si  considerano  di rilevante interesse pubblico le attivita'
   dirette   all'applicazione   della   disciplina   in   materia  di
   concessione  di  contributi,  finanziamenti,  elargizioni ed altri
   benefici  previsti  dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa
   comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti.
2. i    dati    raccolti   verranno   utilizzati   dal   Dipartimento
   esclusivamente   per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
   procedimento  di concessione del contributo di cui all'articolo 45
   della   legge   1213/65   e  per  le  attivita'  di  informazione,
   pubblicita'  e  statistica  dello stesso Dipartimento derivanti da
   obblighi di legge.

                     B. DESCRIZIONE MODULISTICA

B1. MODULISTICA PER LA DOMANDA

Per  presentare  la  domanda  devono  essere  utilizzati unicamente i
modelli predisposti dall'Ufficio.

Tutti  i  modelli  e  i  documenti devono essere trasmessi in duplice
copia.

Solo  la sottoscrizione dell'istanza con le dichiarazioni deve essere
attestata  da uno dei funzionari delegati a riceverla o allegando una
fotocopia di un documento d'identita' del rappresentante legale.

Tutti   gli   altri   moduli   e  documenti  vanno  sottoscritti  dal
rappresentante legale senza alcuna attestazione o autentica.

Devono essere compilati i seguenti moduli:

1.1 ISTANZA. 45 domanda di sovvenzione comprensiva di dichiarazioni
Una  copia  deve essere in bollo. Il modulo sostituisce la domanda di
sovvenzione  e  la  domanda di acconto nonche' le dichiarazioni sulla
costituzione  dell'organismo,  sul  trattamento fiscale applicabile e
sulle  informazioni  da  comunicare  al  Dipartimento  ai  fini della
classificazione  dell'istanza (prima istanza, sovvenzionata da almeno
cinque   anni,  ecc.)  la  sottoscrizione  dell'istanza  deve  essere
attestata nelle forme semplificate indicate nel modulo stesso.

1.2  ANAGRAFICA.  45  scheda  generale  anagrafica dell'organismo che
presenta domanda
Devono essere riportati i dati richiesti specificando, in particolare
,   il   recapito  postale  presso  il  quale  si  vogliono  ricevere
comunicazioni dall'Ufficio.

1.3 ATTIVITA' 45 scheda attivita'
Deve  essere compilata una scheda per ogni iniziativa, manifestazione
o   attivita'  programmate,  indicando  la  tipologia,  il  luogo  di
svolgimento,  il  periodo,  le  modalita'  dell'iniziativa e le altre
informazioni richieste.

Devono  essere  indicate  le  spese  di  produzione  e di pubblicita'
dell'iniziativa nonche' quelle generali di gestione ed organizzazione
(cioe'  spese  generali,  per  il  personale,  di rappresentanza e di
ospitalita').  Le  spese  di  gestione  ed organizzazione non possono
superare il 30% delle spese complessive

Devono   essere   dichiarate   entrate   (diverse  dalla  sovvenzione
richiesta)  almeno  pari al 30% delle uscite complessive. Gli apporti
gratuiti devono essere indicati in uscita e trascritti, per lo stesso
importo, in entrata

1.4 PROGETTO 45 scheda riassuntiva delle attivita' (progetto 2001)
Le  attivita'  per  le  quali si chiede la sovvenzione debbono essere
riassunte  utilizzando  questa  scheda.  In  essa  bisogna  riportare
l'elenco di tutte le attivita' proposte, il tipo di attivita' nonche'
i   dati   finanziari  relativi  alle  spese  previste  per  ciascuna
iniziativa,  cosi'  distinti:  entrate,  uscite, deficit, sovvenzione
richiesta. E' poi necessario compilare un riepilogo complessivo delle
uscite,  entrate, deficit e sovvenzione richiesta e delle sovvenzioni
concesse nel 1998-2000;

Chi  e'  gia' stato sovvenzionato nell'anno precedente deve allegare,
altresi', i seguenti documenti:

1.5 relazione artistica e finanziaria sulle attivita' programmate nel
2001

1.6  consuntivo  di  spesa  relativo alle attivita' sovvenzionate nel
2000

Il  consuntivo  deve  essere  redatto  utilizzando  esclusivamente la
scheda  gia'  trasmessa  nel 2000. La trasmissione del consuntivo e',
comunque, indispensabile per poter accogliere la domanda di acconto e
per  sottoporre  l'istanza al parere della Commissione consultiva per
il cinema.

1.7  relazione  artistica e finanziaria sulle attivita' sovvenzionate
nel 2000;

1.8  atto  costitutivo,  statuto,  elenco cariche sociali (solo se vi
sono state variazioni rispetto alla documentazione gia' trasmessa per
l'anno 2000).

La   documentazione  sociale  deve  essere  trasmessa  in  copia  non
autenticata  le  cui  pagine  devono  essere  tutte  sottoscritte dal
rappresentante legale.

Il  soggetto  che  presenta  domanda  per la prima volta o che non e'
stato  mai  sovvenzionato  negli  ultimi  tre  anni  (1998-2000) deve
allegare,  oltre  ai moduli di cui ai punti 1.1-1.4, anche i seguenti
documenti:
1.9 relazione artistica e finanziaria sulle attivita' programmate nel
2001

1.10  consuntivo  delle  e  pese  e documentazione delle attivita' di
promozione svolte nel 1999 e nel 2000 (comunque per almeno due anni)

1.11  relazione  sulle  attivita' di promozione svolte nel 1999 e nel
2000   (comunque   per   almeno  due  anni  anche  con  soluzione  di
continuita')

1.12 atto costitutivo, statuto, elenco soci, elenco cariche sociali

B2. MODULISTICA PER L'ACCONTO

Sara'  trasmessa  solo  a  chi  ne  ha  fatto  richiesta  e  dopo  la
concessione della sovvenzione.

B3. MODULISTICA PER IL SALDO

La modulistica verra' trasmessa solo a chi ricevera' una sovvenzione.

B4. MODULO STATISTICO

A  tutti  i  soggetti  che  presenteranno domanda verra' trasmesso un
modulo  statistico  di  richiesta  di  dati  sintetici sull'attivita'
svolta  nel  2000.  La restituzione del modulo compilato e' requisito
indispensabile  per  l'esame da parte della commissione della domanda
di sovvenzione.

                        NORME DI RIFERIMENTO

1.  Criteri  e  modalita'  di  intervento  finanziario  e  termini di
presentazione  per  l'anno 2001 - D.M. 26 giugno 2000; 2. Articolo 45
dell'Ordinamento  generale  della  cinematografica - Legge 4 novembre
1965  n.  1213;  3.  Disposizioni  per  la  concessione di acconti su
contributi  e sovvenzioni a favore delle attivita' cinematografiche -
Legge  2  ottobre  1997 n. 346; 4. Circolare 28 aprile 1988 n. 17 del
Ministero del turismo e dello spettacolo (per le parti non abrogate)

1.  Criteri  e  modalita'  di  intervento  finanziario  e  termini di
presentazione  per  l'anno  2001,  riferiti  al Fondo speciale per lo
sviluppo  ed  il  potenziamento  delle attivita' cinematografiche del
settore  cinema  (D.M.  26  giugno  2000  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana - Serie generale n. 184 dell'8
agosto 2000)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

   VISTA la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni;
   VISTA la legge 10 maggio 1983 n. 182;
   VISTO  il  decreto-legge  23  ottobre  1996  n. 545 convertito con
modificazioni in legge 23 dicembre 1996 n. 650;
   VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492
   VISTA  la  proposta  di  criteri  e  modalita' di intervento 2001,
elaborati  dalla  sezione  cinema  del  Comitato per i problemi dello
spettacolo sulla base dell'articolo 45 della legge 4 novembre 1965 n.
1213  il  quale  prevede,  tra l'altro, che l'Autorita' competente in
materia  di  spettacolo  fissa  con proprio decreto le modalita' ed i
termini  di  presentazione delle domande di sovvenzione sul Fondo per
lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche;
   VISTA la circolare n. 1356 del 28 aprile 1988;
   VISTI i criteri gia' approvati con D.M. 15 ottobre 1998

                               DISPONE

Sono  approvati  gli  allegati  criteri  e  modalita'  di  intervento
finanziario  e  i  termini  di presentazione per l'anno 2001 riferiti
Fondo  speciale  per  lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita'
cinematografiche del settore cinema.

Roma, 26 giugno 2000

                                                Il Ministro: MELANDRI