Alle Imprese interessate
                                  Alle Banche concessionarie
                                  Agli Istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'ASS.I.LEA.
                                  All'ASS.I.RE.ME.
                                  Alla CONFINDUSTRIA
                                  Alla CONFAPI
                                  Alla CONFCOMMERCIO
                                  Alla CONFESERCENTI
                                  All'ANCE
                                  Al  Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  Con  circolare  n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario
n.  122  alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa
alle  modalita'  ed  alle procedure per la concessione e l'erogazione
delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive,
manifatturiere,  dei  servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono
state  fornite,  tra l'altro, indicazioni in merito alle modalita' di
presentazione  delle  relative  domande.  Con decreto ministeriale in
pari  data,  sono  stati  fissati  i  termini  di presentazione delle
domande   del   bando   del   2000   per  le  imprese  delle  regioni
dell'obiettivo  1,  dal  24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo
prorogato  al  31 ottobre  con  decreto ministeriale del 15 settembre
2000,  e  sta per essere avviata la relativa attivita' istruttoria da
parte  delle  banche  concessionarie,  mentre  e'  ormai imminente la
fissazione  dei  termini  per la presentazione delle domande relative
alle  aree  elegibili  del centro-nord a seguito dell'approvazione di
queste ultime da parte dell'Unione europea.
  In  relazione  ai contenuti di tale circolare e ad alcune richieste
di  chiarimento  pervenute  a  questo  Ministero  in  merito a taluni
aspetti che le banche concessionarie sono chiamate a valutare in sede
istruttoria,  anche ai fini della valutazione della completezza della
domanda di agevolazione, si forniscono le seguenti precisazioni.
  1.  In  merito  alla  piena disponibilita' dell'immobile, di cui al
punto  2.1  della richiamata circolare, che deve sussistere ed essere
comprovata nei modi previsti entro il termine finale di presentazione
delle   domande,   si   precisa  che  il  riferimento  ad  un  "lotto
specificatamente  individuato",  nell'ambito  di  un  atto formale di
assegnazione  del  lotto  stesso,  richiamato  nei  casi  in  cui  il
programma  ricada  in agglomerati industriali, aree attrezzate ovvero
in   P.I.P.   comunali,   deve   intendersi   soddisfatto  attraverso
l'indicazione    della   superficie   del   lotto   stesso,   e   non
necessariamente  attraverso  l'indicazione  degli  estremi catastali,
possibilmente   corredata   da   una   planimetria   della  zona  con
l'individuazione  di  massima  del  lotto  medesimo  che ne mostri la
conformazione.   Sempre   in   relazione   a  tale  atto  formale  di
assegnazione,   ci   si   attende   che   il   soggetto  responsabile
dell'assegnazione  medesima  indichi  i tempi massimi richiesti dalla
circolare  tenendo  conto  anche  del  livello  attuale  e  futuro di
infrastrutturazione  dell'area,  al  fine  di  fornire un'indicazione
quanto  piu'  possibile  realistica  in  ordine  al  momento  in  cui
all'impresa   assegnataria   possa  essere  concretamente  consentito
l'insediamento  nel  lotto  e, soprattutto, l'avvio del programma. Si
ricorda  infatti  che  tali tempi, valutati insieme a quelli indicati
dall'impresa  per  la realizzazione del programma, dovranno risultare
compatibili  con  quelli  massimi  previsti  dalla  normativa; questi
ultimi,  infatti,  qualora  non  rispettati, potrebbero comportare la
revoca  delle  agevolazioni  concesse  e  la  perdita  delle  risorse
comunitarie eventualmente assegnate.
  2.  L'allegato  n.  11  della  circolare  fornisce  l'elenco  della
documentazione da inviare a corredo del modulo di domanda, in uno con
lo  stesso  o  anche  separatamente  ma,  comunque,  entro la data di
chiusura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande.  Tra  tale
documentazione,  ai  punti  13  e  14  del detto allegato n. 11, sono
citate rispettivamente la copia dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
203/1988   e   quella   dell'autorizzazione   agli   scarichi  idrici
qualificati  come  scarichi  di acque reflue industriali ai sensi del
decreto  legislativo n. 152/1999; entrambe vengono richieste solo per
gli  impianti  assoggettati all'autorizzazione stessa, con esclusione
dei  "nuovi  impianti". Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che
tali  autorizzazioni  devono  essere  prodotte  esclusivamente  per i
"grandi progetti" a supporto delle indicazioni dell'impresa utili per
la  determinazione  dell'indicatore  ambientale (i "grandi progetti",
infatti,  sono  i  soli  per  i quali l'assoggettamento a tali regimi
autorizzativi  rileva  ai  fini  del  calcolo  del  punteggio di tale
indicatore),  come  peraltro  indicato  al  punto  6.6 della predetta
circolare  con  riferimento,  appunto,  ai "grandi progetti", nonche'
nelle istruzioni alla compilazione del punto C3.2.3.0 della sezione B
della scheda tecnica.
  3.  In  merito  alle imprese operanti nel settore delle costruzioni
che  non  utilizzano  i  beni agevolati per il prescritto quinquennio
stabilmente   nell'ambito   di  un'unica  unita'  produttiva,  bensi'
nell'ambito  dei  cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica
regione,  si  precisa  che la sede operativa della quale tali imprese
devono  avere  piena disponibilita' in detta regione (punto 2.1 della
circolare), non deve necessariamente ricadere in un'area ammissibile.
Ne  deriva  pertanto che, qualora la sede operativa sia ubicata al di
fuori  delle  aree ammissibili, la stessa sara' considerata valida ai
fini  della  presente  normativa, ma non potranno essere ammesse alle
agevolazioni  spese  relative  a  beni  e/o  interventi  nella stessa
utilizzati e/o realizzati.
  4.  Il  punto 5.3 della circolare prescrive che la scheda tecnica e
la  parte  numerica del business plan, quest'ultima qualora prevista,
vengano elaborati, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal
computer,    utilizzando   esclusivamente   lo   specifico   software
predisposto dal Ministero.
  Tale  software  e' stato definito nella versione denominata "8.00",
che  e'  stata  messa  a disposizione dei soggetti interessati sia su
compact    disk    che    sul    sito    Internet    del    Ministero
(www.minindustria.it) e su quelli di 18 banche concessionarie.
  In  merito a tale software si ritiene opportuno sottolineare ancora
una  volta,  come  gia' rappresentato tramite uno specifico messaggio
diffuso  tramite  Internet ed inserito anche in ciascun compact disk,
che  lo  stesso,  in relazione ad eventuali errori o imprecisioni che
dovessero  renderlo  necessario,  e'  soggetto  ad  aggiornamenti che
vengono  resi disponibili, per evidenti motivi organizzativi e legati
ad  una  rapida  ed  efficace  diffusione,  esclusivamente attraverso
Internet,   nei   siti   sopra   specificati;   i  relativi  file  di
aggiornamento,  scaricati  ed  installati  seguendo  puntualmente  le
specifiche   istruzioni,   consentono   di   salvare   tutti  i  dati
eventualmente   gia'  inseriti.  E'  attraverso  tale  modalita',  ad
esempio,  che  verranno  inserite, tra le aree ammissibili, allorche'
rese  note ufficialmente, anche quelle del centro-nord, oggetto delle
recenti   decisioni   comunitarie,  consentendo  cosi'  alle  imprese
interessate di tali aree di presentare la domanda di agevolazioni una
volta che saranno fissati i relativi termini.
  Pur  non essendo un elemento vincolante ai fini dell'ammissibilita'
della  domanda,  si  invitano  tutti i soggetti interessati, prima di
trasmettere  la  scheda  tecnica e la seconda parte del business plan
alla  banca  concessionaria, a verificare opportunamente, consultando
uno  dei  siti  internet sopra richiamati, se non vi sia una versione
del  software  successiva a quella utilizzata e, in caso positivo, di
procedere  all'aggiornamento  del  software  stesso  ed al successivo
salvataggio dei documenti, alla loro stampa ed all'inoltro alla banca
concessionaria  su  carta e su floppy disk. Anche in relazione a tale
aspetto  le  banche concessionarie sono in condizione di fornire ogni
utile assistenza.
  In  relazione  a  quanto sopra evidenziato, si rappresenta che tale
software,  distribuito  con  le  suddette  modalita'  nella  versione
denominata   "8.00",  e'  stato  successivamente  aggiornato  con  la
versione  "8.02". Come preannunciato sui richiamati siti internet, e'
stata  pertanto  resa  disponibile  tale  nuova versione, per chi non
avesse  ancora  utilizzato  quella  precedente, nonche' uno specifico
file  di  aggiornamento,  denominato  Patch1.exe,  per coloro i quali
avessero  gia'  utilizzato  la  versione  precedente  e  avessero  la
necessita' di salvare i dati gia' inseriti.
  5.  In  ultimo,  anche se in riferimento ad una tematica differente
rispetto   a   quella  sopra  trattata,  si  coglie  l'occasione  per
sottolineare  che la predetta circolare, al punto 9.1, ha definito in
modo  piu'  chiaro  e  puntuale,  rispetto  allo  stesso  punto della
precedente circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, i casi di revoca
disciplinati dall'art. 8, punto 1, lettera c1) del regolamento. Si e'
dell'avviso  che  tale  nuova  formulazione  interpreti  con maggiore
chiarezza  e  trasparenza  le  formalita'  regolamentari,  tese  alla
concreta  verifica dell'effettivo avvio a realizzazione del programma
attraverso  il  raggiungimento,  ad  una  certa data, del primo stato
d'avanzamento  dei  lavori,  piuttosto  che al rigoroso espletamento,
entro  la stessa data, degli adempimenti formali per la dimostrazione
dello  stato  d'avanzamento medesimo. Per tale ragione si ritiene, in
via   interpretativa,   che  tale  nuova  formulazione  possa  essere
applicata  anche  ai  precedenti  programmi  di investimento regolati
dalla citata circolare n. 234363/97.

                         Il direttore generale per il coordinamento
                                   degli incentivi alle imprese
                                             Sappino