Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                      e, per conoscenza:
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  Regione siciliana
                                  Al rappresentante dello Stato nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
  Nella  Gazzetta  Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 162/L e' stato
pubblicato il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante
il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali,
emanato  in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 31
della legge 3 agosto 1999, n. 265.
  La  norma  citata stabilisce le caratteristiche del testo unico sia
dal punto di vista procedimentale che da quello contenutistico.
  L'iter legislativo e' quello proprio di ciascun decreto delegato di
cui   vengono   indicati,   in   applicazione   dell'art.   76  della
Costituzione,  i principi e criteri direttivi, tra cui - premesso che
il coordinamento e' gia' di per se' un criterio direttivo - merita in
particolare  segnalare  la  verifica  di  vigenza  delle norme da far
confluire  nel  testo unico, nonche' l'arco temporale per l'esercizio
della delega (un anno dall'entrata in vigore della legge n. 265/1999,
ossia il 21 agosto 2000) e la materia su cui incide ("ordinamento dei
comuni e delle province e loro forme associative").
  In particolare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,  ha  proceduto, nella seduta del 20 aprile 2000, ad una
prima,  preliminare  deliberazione  e, dopo aver conseguito il parere
del   Consiglio   di  Stato,  della  Conferenza  Stato-Citta',  della
Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, con
una  successiva  deliberazione  nella  seduta  del  4 agosto  2000 ha
formalmente   adottato   lo   schema  di  decreto  presidenziale  per
l'emanazione del provvedimento definitivo.
  Il   comma   2   dell'art.  31  della  legge  n.  265/1999  delinea
partitamente i contenuti del testo unico.
  In  realta',  come  sopra  notato,  gia' il comma 1 reca un preciso
riferimento  in  tal senso ("ordinamento dei comuni ecc."); da questa
prima,  basilare  indicazione si passa ad un'elencazione dettagliata,
ancorche'  non  esaustiva,  delle  varie  parti  in  cui  la  vasta e
complessa  materia  relativa  agli  enti locali puo' essere suddivisa
("ordinamento  in  senso  proprio  e struttura istituzionale, sistema
elettorale,  ivi  comprese  l'ineleggibilita'  e  l'incompatibilita',
stato   giuridico   degli   amministratori,   sistema  finanziario  e
contabile, controlli, norme fondamentali in materia di personale, ivi
compresi i segretari comunali").
  Nel comma 3, infine, il legislatore delegante si mostra propenso ad
agevolare  il compito della ricerca e del coordinamento normativo con
l'indicazione  di  una  serie di leggi ordinate cronologicamente (dal
testo  unico n. 383 del 1934 alla legge n. 127 del 1997, oltreche' la
stessa legge n. 265/1999), di cui implicitamente conferma, almeno per
singole  disposizioni,  la  vigenza,  senza  ovviamente  escludere la
rilevanza  di  ulteriori fonti legislative al fine di un monitoraggio
tendenzialmente completo del campo d'indagine.
  Per   la  realizzazione  di  questa  impegnativa  opera,  e'  stata
istituita presso la Direzione generale dell'amministrazione civile di
questo  Ministero  una  apposita  commissione  presieduta  dal  prof.
Augusto  Barbera,  della  quale  sono  stati  chiamati  a  far  parte
componenti   particolarmente   qualificati   (docenti   universitari,
magistrati amministrativi, esperti), nonche' da un qualificato gruppo
redigente formato da funzionari del Ministero dell'interno.
  Il  lavoro  svolto dalla commissione e' stato veramente eccellente,
sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.
  Si  e'  riusciti  a  portare  dentro  il  testo unico l'idea di una
amministrazione   pubblica   locale   che  cambia,  che  si  rinnova,
valorizzando,  al contempo, il patrimonio di esperienze e risorse che
in questi anni si sono formate.
  Uno  degli  obbiettivi  prioritari  perseguiti dalla commissione e'
stato   quello   di   introdurre,   la'   dove  possibile,  dove  una
semplificazione  del  linguaggio  giuridico  utilizzato,  al  fine di
raccordare   in   un  compendio  organico  le  svariate  disposizioni
succedutesi nel tempo e in testi legislativi diversi, evitando rinvii
continui  a  leggi  che con la fine del secolo hanno compiuto piu' di
sessant'anni.
  In  tal modo si e' inteso realizzare, attraverso il testo unico, un
vero  e  proprio  "codice  per  le  autonomie  locali",  da mettere a
disposizione degli operatori e degli stessi amministratori.
  Sulla  base delle svolte premesse - e, quindi, nella consapevolezza
di  dover  procedere  ad  una  raccolta di norme destinate a produrre
effetti  con  valenza anche innovativa dell'ordinamento - l'approccio
metodologico prescelto e' consistito in un percorso articolato in due
fasi:  la  ricognizione  a  tutto campo del vasto ambito normativo da
indagare e il successivo, coordinato assemblaggio dei risultati della
ricerca,  ossia  delle norme destinate ad essere trasfuse nella nuova
fonte normativa.
  Nella  fase  di  raccolta delle norme il criterio seguito ha inteso
utilizzare   e   valorizzare   la   concreta  prassi  amministrativa,
suddividendo,  in  linea  di  massima,  il  campo  d'indagine secondo
l'impianto  della  legge  fondamentale in materia di autonomie locali
(legge  n.  142/1990).  L'attivita'  ricognitiva  e' consistita nello
scandagliare  un  numero  invero imponente di disposizioni normative,
risultanti complessivamente circa settecento.
  Pur    avendo    deliberatamente    optato    per    il    criterio
dell'approssimazione  per eccesso, e' emerso sin da questa prima fase
della ricerca il problema del dimensionamento dell'emanando compendio
normativo alle esigenze di funzionalita' tipiche dei testi unici.
  Nel  dare  avvio  alla seconda fase della ricerca, e' stata percio'
affrontata  una  preliminare  questione  di  fondo,  costituita dalla
scelta  tra  le  due  possibili  opzioni  circa  l'impianto del nuovo
compendio    normativo:   la   compilazione   di   un   testo   unico
omnicomprensivo,  ossia  di  una  raccolta  normativa  potenzialmente
idonea  a  contenere  tutte  le  disposizioni  interessanti  gli enti
locali, e quella di un testo unico atteggiantesi come legge generale,
dotata   di  una  propria  sistematicita',  che  contenga  l'apparato
normativo fondamentale relativo alle varie parti dell'ordinamento.
  Evidenti  ragioni  di funzionalita' hanno indotto a privilegiare la
seconda  opzione  individuando  la  normativa  di  riferimento - come
intelaiatura  del  futuro  testo unico - nella legge n. 142 del 1990,
come   modificata   ed   integrata   dai  successivi  interventi  del
legislatore che, succedutisi nell'arco di un decennio, sono culminati
nell'ampia  novellazione  effettuata  con la recente legge n. 265 del
1999.
  Operata tale scelta preliminare, sono state definite le linee-guida
seguite nella costruzione dell'articolato.
  In particolare, esse sono:
    con  riferimento  alle  disposizioni  di cui all'art. 3, comma 1,
della legge n. 265 del 1999, sono state inserite nel testo unico solo
le  disposizioni legislative vigenti (sia formali che sostanziali) in
materia  di  ordinamento  dei  comuni  e  delle province e loro forme
associative, escludendo quindi le disposizioni normative contenute in
regolamenti,  ancorche'  autorizzati  ai  sensi dell'art. 17, comma 2
legge n. 400 del 1988;
    nella redazione del testo si e' tenuto conto delle sentenze della
Corte  costituzionale  abrogative ed additive, che hanno influito sul
contenuto  delle disposizioni raccolte; mentre gli orientamenti della
giurisprudenza  ordinaria  e  amministrativa,  che  si riferiscono ad
aspetti  particolarmente  problematici emersi in sede di applicazione
della normativa in discorso, sono stati recepiti soltanto nei casi in
cui  tali  orientamenti  siano  entrati  in  modo indiscutibile nella
prassi degli uffici;
    nella  stesura  del  dettato  normativo,  pur rispettando il dato
testuale  delle  norme  inserite  nella  nuova disposizione del testo
unico,  e'  stato  modificato  il tenore letterale delle norme stesse
ogni   qualvolta   che  cio'  e'  apparso  necessario  per  conferire
leggibilita' e maggiore chiarezza all'enunciato della legge.
  L'attivita'  di  redazione ha evidenziato svariate problematiche di
carattere generale e di carattere particolare. I problemi di massima,
meritevoli   di   particolare  segnalazione,  attengono  ai  seguenti
aspetti:
    funzioni  degli  enti locali: e' stato deciso di non inserire nel
testo unico la normativa riguardante le funzioni degli enti locali, e
cio'  sia in relazione al tenore letterale della norma di delega, che
non opera alcun testuale riferimento in tal senso, sia per ragioni di
opportunita',  riconducibili  a  quanto  innanzi  precisato  circa la
finalita'  di stilare un testo unico concepito come legge generale, e
non come raccolta omnicomprensiva;
    servizi  pubblici  locali:  la materia ha evidenziato, anzitutto,
l'esigenza   di   verificare   l'abrogazione  implicita  delle  norme
contenute  nel  testo unico n. 2578 del 1925 alla luce della legge n.
142  del  1990;  si  tratta  di  norme  ispirate a scelte di politica
legislativa  del  tutto  divergenti  -  in particolare per il rilievo
conferito   dalla   legge   del   1990   alla   potesta'   statutaria
autoorganizzatoria  degli  enti  locali  - e quindi incompatibili. Un
ulteriore  aspetto  problematico  e' costituito dalla circostanza che
l'intera  materia  dei  servizi  pubblici  e' attualmente in corso di
modifica in sede parlamentare;
    sistema   elettorale:   in   linea   con  le  caratteristiche  di
essenzialita' e funzionalita' dell'emanando testo unico e in ossequio
al  tenore  letterale della disposizione delegante, si e' ritenuto di
considerare,  ai  fini  del  testo unico, esclusivamente le norme che
disciplinano  il sistema elettorale in senso stretto, ossia il metodo
di attribuzione dei seggi alle liste e la proclamazione del sindaco e
del  presidente  della  provincia,  escludendo,  quindi, le norme che
ineriscono al procedimento elettorale in senso stretto;
    ordinamento  del  personale  degli  enti  locali:  il  principale
problema  di  questo  settore particolarmente complesso e' dato dalla
eterogeneita'  delle  fonti.  Al  fine di conferire sistematicita' al
testo  unico  si  e' ritenuto di inserire le disposizioni legislative
che  si  riferiscono  esclusivamente  al personale degli enti locali,
mentre  le  restanti  disposizioni,  relative  tanto agli enti locali
quanto  ad  altre  amministrazioni  pubbliche, sono state soltanto in
alcuni casi e parzialmente riprodotte, senza che cio' abbia importato
l'abrogazione delle fonti originarie;
    segretari  comunali  e  provinciali:  la  normativa di settore e'
stata  radicalmente  riordinata  con  la  legge  n. 127/1997 e con il
successivo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  465  dello stesso anno. In ossequio ai criteri
metodologici  generali, le norme comprese in quest'ultimo, essendo di
natura regolamentare, sono state escluse dal testo anche se dotate di
forza abrogante della normativa di rango primario;
    finanza   locale:   premesso   che   e'   stata  assunta  a  base
dell'articolato la normativa recata dal decreto legislativo n. 77 del
1995,  coordinato  con  le  norme di principio della legge n. 142 del
1990  nonche' con la normativa di specie sopravvenuta (in particolare
il  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), si e' ritenuto di
recepire  nel  testo  unico  tutto  il complesso di tali disposizioni
costituendo esse un corpus gia' di per se' organico e aggiornato.
  Nel suo complesso, il testo unico, e' costituito da 275 articoli ed
e'  suddiviso  in  quattro parti, articolate a loro volta in titoli e
capi:
    parte  I  (ordinamento  istituzionale),  che comprende sei titoli
(disposizioni generali, soggetti, organi, organizzazione e personale,
servizi ed interventi pubblici locali, controlli);
    parte  II  (ordinamento  finanziario  e contabile), costituito da
otto   titoli   (disposizioni  generali,  programmazione  e  bilanci,
gestione   del   bilancio,  investimenti,  tesoreria,  rilevazione  e
dimostrazione     dei     risultati     di     gestione,    revisione
economico-finanziaria, enti locali deficitari o dissestati);
    parte III (associazioni degli enti locali);
    parte IV (disposizioni transitorie e abrogazioni).
  Si  segnala  in  particolare  che, per effetto della riunione e del
coordinamento,  le  abrogazioni sancite dall'art. 274 incidono su ben
44  leggi; alcune di esse, come il testo unico del 1934 e la legge n.
142/1990, sono state abrogate nella loro interezza.
  Mi  auguro  vivamente  che  il  testo  unico  possa  contribuire al
rafforzamento  delle  strutture  pubbliche locali ed al miglioramento
del  rapporto  con  i  cittadini,  unici  e privilegiati utenti delle
pubbliche  funzioni. E' infatti nelle autonomie locali che si trovano
i  protagonisti  della  nuova  organizzazione  istituzionale e civile
dello Stato.
  Per  questo  motivo  il  testo  unico,  che  entra  in vigore entro
quindici  giorni  dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e
cioe'  il  13 ottobre  2000),  richiedera'  uno  sforzo ed un impegno
particolare  di  analisi  e  di applicazione nella pratica quotidiana
d'ufficio da parte di tutte le amministrazioni locali.
  L'amministrazione  civile dell'Interno, nella tradizionale opera di
collaborazione   da  sempre  svolta,  si  rende  pertanto  pienamente
disponibile    come   momento   propulsivo   di   conoscenza   e   di
approfondimento  a  favore  degli  enti  locali,  oltre  che  per  la
soluzione  dei  quesiti  e  delle  problematiche  interpretative  che
verranno rappresentate.
  Le  SS.LL.  sono  pregate di comunicare il contenuto della presente
circolare  a tutte le amministrazioni locali ricadenti nel rispettivo
territorio  provinciale, evidenziando espressamente nell'occasione il
ruolo di servizio istituzionale che le Prefetture potranno svolgere a
loro   favore   nell'applicazione   di  questo  importante  strumento
normativo,  che rappresenta un segnale importante del mutamento della
societa'  italiana  e  del  conseguente  cambiamento  della  pubblica
amministrazione.
                                                  Il Ministro: Bianco