IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n.300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione Europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; VISTI i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n.91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999 e 11 giugno 1999 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1990, nello Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale, serie generale - n.301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE e 98/62/CE: VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 114 del 17 maggio 1996: RITENUTA la necessita' di Modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 2000/6/CE e 2000/11/CE, adottate dallo Commissione delle Comunita' europee rispettivamente in data 29 febbraio 2000 e 10 marzo 2000. VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanita' con la note prot n.021747/TOC12-CHF datato 25 maggio 2000 DECRETA Art. 1. 1. Agli allegati, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.