IL MINISTRO DELLA SANITA'

                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

   VISTA  la  legge  11  ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo  10  settembre  1991,  n.300 e con decreto legislativo 24
aprile  1997,  n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive
della  Comunita'  economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici;
   VISTO,  in  particolare,  l'articolo  2,  comma  6, della predetta
legge,  il  quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui
agli  allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle
direttive   dell'Unione  Europea,  con  decreto  del  Ministro  della
sanita',  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
   VISTI  i  decreti  ministeriali 24 gennaio 1987, n.91, 24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre  1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2
agosto  1995,  2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999 e 11
giugno 1999 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario
n.  3  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  303 del 30 dicembre 1987, nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 48 del 27 febbraio 1989,
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale. n. 58 del 10 marzo 1990,
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale, n. 255 del 31 ottobre
1990,  nello  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  n.  299 del 21
dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 28 del 4
febbraio  1993,  nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 177 del
30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del
15  febbraio  1994,  nella Gazzetta Ufficiale, serie generale - n.301
del  28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  233  del  6  ottobre  1997,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 78 del 3 aprile 1999 e nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 151 del 30 giugno 1999, con i quali si e' provveduto ad
aggiornare  gli  elenchi  allegati  alla  legge n. 713/1986, anche in
attuazione  delle direttive della Commissione delle Comunita' europee
numeri  85/391/CEE,  86/179/CEE,  86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE,
89/174/CEE,  90/121/CEE,  91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE,
94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE e 98/62/CE:
   VISTO  il  decreto  ministeriale  8  maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 114 del 17 maggio 1996:
   RITENUTA  la  necessita'  di Modificare ulteriormente gli allegati
della   legge  citata  in  attuazione  delle  direttive  2000/6/CE  e
2000/11/CE,   adottate  dallo  Commissione  delle  Comunita'  europee
rispettivamente in data 29 febbraio 2000 e 10 marzo 2000.
   VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanita' con la
note prot n.021747/TOC12-CHF datato 25 maggio 2000

                               DECRETA

                               Art. 1.

1. Agli allegati, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal
decreto  legislativo  10  settembre  1991,  n.  300,  e  dal  decreto
legislativo  24  aprile  1997,  n.  126,  sono apportate le modifiche
previste dagli articoli seguenti.