IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee
L 160  del  26 giugno  1999,  che stabilisce norme comuni relative ai
regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica  agricola
comune;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee
L 160  del 26 giugno 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del  fondo  europeo  agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e
che modifica ed abroga taluni regolamenti;
  Visto  il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992,  che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo
di  taluni  regimi  di aiuti comunitari e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  3887/92  della  Commissione  del
23 dicembre  1992,  recante  modalita'  di  applicazione  del sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo relativo a taluni regimi di
aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  n. 281 del 28 agosto 1997, recante
definizione   ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Considerata  la  necessita' e l'urgenza di dettare disposizioni per
l'applicazione  delle richiamate norme comunitarie relativa ai regimi
nell'ambito della politica agricola comune;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 14 settembre 2000;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  l. I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno elencati
nell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  1259/99,  sono riconosciuti
integralmente ai beneficiari qualora risultino soddisfatti i seguenti
requisiti in materia di protezione ambientale:
    a) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori
permanenti   ed   attuazione,  in  zone  declive,  di  solchi  acquai
temporanei  trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori
dei  seminativi,  delle  leguminose in grani, del lino, della canapa,
del tabacco, delle sementi e del riso;
    b) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori
permanenti, per il settore dell'olio di oliva;
    c) stoccaggio   degli   effluenti   zootecnici   liquidi,   negli
allevamenti  a  stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura
del  sito  o  impermeabilizzati  artificialmente, per i settori delle
carni bovine e degli ovini e caprini.