IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista  la  legge  21 novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al  rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il
7 luglio  1978,  nonche'  il  comunicato  del  Ministero degli affari
esteri,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre
1987,   relativo   al   deposito   presso  il  segretariato  generale
dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta,  entrata,  pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997;
  Considerato che la direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre
1994,  concernente  i  requisiti minimi di formazione per la gente di
mare,  come  modificata  dalla direttiva 98/35/CE del 25 maggio 1998,
recepite,  rispettivamente,  con  legge 24 aprile 1998, n. 128, e con
legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  e  che le stesse sono entrate in
vigore,  rispettivamente,  alla  data  del  31 dicembre  1995  e  del
1o luglio 1999;
  Considerato  che  i capitoli II e III dell'annesso sopra richiamato
individuano  i requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei
marittimi  per i servizi di coperta e di macchina e le corrispondenti
abilitazioni cosi' come segue:
    1) Sezione coperta:
      a) ufficiale di navigazione;
      b) ufficiale di navigazione di seconda classe;
      c) ufficiale di navigazione di terza classe;
      d) capitano;
      e) capitano di seconda classe;
      f) comandante;
      g) comandante di seconda classe;
      h) comandante di terza classe;
      i) comandante di quarta classe;
      l) comune di guardia di coperta.
    2) Sezione macchina:
      a) ufficiale di macchina;
      b) capitano di macchina;
      c) capitano di macchina di seconda classe;
      d) direttore di macchina;
      e) direttore di macchina di seconda classe;
      f) comune di guardia di macchina.
  Considerata   la   necessita'   di  procedere  all'indicazione  dei
requisiti  e  dei  limiti  delle abilitazioni nonche' le modalita' di
rilascio  delle certificazioni della gente di mare di cui alla citata
convenzione STCW/78, come emendata nel 1995;
  Visto l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457,  convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che il
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  con  proprio decreto
stabilisca  i requisiti ed i limiti delle abilitazioni della gente di
mare e ne disciplini la necessaria attivita' di certificazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre 1999, n. 121-T con il
quale all'art. 4 sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen.
Mario   Occhipinti  le  funzioni  nelle  materie  di  competenza  del
Dipartimento della navigazione marittima ed interna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Ufficiale di navigazione
  1.  L'ufficiale  di  navigazione  puo'  imbarcare  in  qualita'  di
ufficiale  di  coperta  di  grado inferiore al primo e ad assumere la
responsabilita'  di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi
stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.
  2.  Per  conseguire  il  certificato  di  ufficiale  di navigazione
occorrono i seguenti requisiti:
    a) essere  iscritto  nelle matricole della gente di mare di prima
categoria;
    b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
    c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
    d) avere  completato,  con  esito  favorevole,  un  programma  di
addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta,
di  cui  alla  sezione  A-II/1  del codice STCW, a livello operativo,
comprensivo  di  un  periodo  di navigazione di almeno dodici mesi su
navi  di  stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate in attivita'
di  addestramento, nonche' della frequenza, con esito favorevole, dei
corsi  antincendio  di  base e avanzati, sopravvivenza e salvataggio,
radar e A.R.P.A. presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
da questo Ministero.
  Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la
supervisione  del  comandante  o di un ufficiale di coperta da questi
designato  e  il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito
libretto   di   addestramento  approvato  dall'amministrazione.  Tale
periodo puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di almeno
trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda
pari  o  superiore  a 500 tonnellate, dei quali almeno sei in compiti
connessi  con  la  tenuta  della  guardia  sotto  la supervisione del
comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato;
    e) aver  sostenuto,  con  esito favorevole, dopo il completamento
del  programma  di  addestramento,  un  esame teorico-pratico, atto a
dimostrare  il  possesso  delle  conoscenze e capacita' di eseguire i
compiti  e le mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione
A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
  3.  Qualora  in  possesso  di  apposita  abilitazione  rilasciata o
riconosciuta   dal  Ministero  delle  comunicazioni,  l'ufficiale  di
navigazione  potra' svolgere mansioni connesse con i servizi radio di
bordo.