L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 18 ottobre 2000,
  Premesso che:
    con  deliberazione  3 agosto  2000, n. 140/2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000
(di  seguito:  deliberazione  n. 140/2000), l'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas (di seguito: Autorita') ha definito modalita' e
condizioni  delle  importazioni  di  energia elettrica in presenza di
capacita'  di trasporto disponibile insufficiente, ai sensi dell'art.
10,  comma  2,  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
    l'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2000, n.
174/2000  (di seguito: deliberazione n. 174/2000), dispone la proroga
dei  termini  di  cui  agli  articoli 2, 3 e 4 della deliberazione n.
140/2000  al  fine  di consentire approfondimenti ulteriori necessari
alla   verifica  di  praticabilita'  di  accordi  per  l'assegnazione
congiunta della capacita' di interconnessione disponibile;
    dalla   documentazione   inviata   dal   Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale  S.p.a.  (di  seguito: gestore della rete) in
data  16 ottobre  2000  (prot.  Autorita'  n.  014293)  risulta che i
gestori  di  reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale
ad una frontiera hanno manifestato la loro disponibilita' ad assumere
l'impegno  ad applicare le condizioni di reciprocita' di cui all'art.
3 della deliberazione n. 174/2000;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto  il  decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art.
10;
  Viste:
    la deliberazione n. 140/2000;
    la deliberazione n. 174/2000;
  Visto   il   documento   del   Gestore   della   rete  "Avviso  per
l'assegnazione   della   capacita'   disponibile   su   base  annuale
sull'interconnessione  con  l'estero  per l'anno 2001" pubblicato sul
sito  Internet  del  medesimo  gestore  in  data  16 ottobre 2000 (di
seguito documento 16 ottobre 2000);
  Considerato  che  il  Gestore  della rete ha indicato nel documento
16 ottobre 2000 la necessita' di ulteriori approfondimenti al fine di
verificare  la  possibilita'  di procedere all'assegnazione congiunta
dell'intera capacita' di interconnessione disponibile;
  Ritenuto che:
    al fine di consentire al Gestore della rete l'effettuazione degli
approfondimenti   di   cui   al  precedente  considerato,  acquisendo
l'impegno definitivo dei gestori dei Paesi confinanti ad applicare le
condizioni di reciprocita' di cui al terzo alinea della premessa, sia
opportuno  prorogare  i  termini  di cui all'art. 4, comma 4.4, delli
deliberazione   n.   140/2000   e   all'art.   2,  comma  2.2,  della
deliberazione n. 174/2000;
    sia,  di  conseguenza,  opportuno che il Gestore della rete possa
apportare  eventuali  modifiche  al documento 16 ottobre 2000 qualora
gli  impegni  di  cui  al  precedenti  alinea  vengano effettivamente
assunti;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai  fini  della  presente deliberazione si applicano le definizioni
contenute   nell'art.   1   della  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/2000 e nell'art. 1
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
27 settembre 2000, n. 174/2000, nonche' la seguente: deliberazione n.
174/2000  e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  27 settembre  2000,  n.  174/2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2000.