L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 ottobre 2000, Premesso che: con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/2000), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') ha definito modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); l'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2000, n. 174/2000 (di seguito: deliberazione n. 174/2000), dispone la proroga dei termini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della deliberazione n. 140/2000 al fine di consentire approfondimenti ulteriori necessari alla verifica di praticabilita' di accordi per l'assegnazione congiunta della capacita' di interconnessione disponibile; dalla documentazione inviata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete) in data 16 ottobre 2000 (prot. Autorita' n. 014293) risulta che i gestori di reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale ad una frontiera hanno manifestato la loro disponibilita' ad assumere l'impegno ad applicare le condizioni di reciprocita' di cui all'art. 3 della deliberazione n. 174/2000; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art. 10; Viste: la deliberazione n. 140/2000; la deliberazione n. 174/2000; Visto il documento del Gestore della rete "Avviso per l'assegnazione della capacita' disponibile su base annuale sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001" pubblicato sul sito Internet del medesimo gestore in data 16 ottobre 2000 (di seguito documento 16 ottobre 2000); Considerato che il Gestore della rete ha indicato nel documento 16 ottobre 2000 la necessita' di ulteriori approfondimenti al fine di verificare la possibilita' di procedere all'assegnazione congiunta dell'intera capacita' di interconnessione disponibile; Ritenuto che: al fine di consentire al Gestore della rete l'effettuazione degli approfondimenti di cui al precedente considerato, acquisendo l'impegno definitivo dei gestori dei Paesi confinanti ad applicare le condizioni di reciprocita' di cui al terzo alinea della premessa, sia opportuno prorogare i termini di cui all'art. 4, comma 4.4, delli deliberazione n. 140/2000 e all'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 174/2000; sia, di conseguenza, opportuno che il Gestore della rete possa apportare eventuali modifiche al documento 16 ottobre 2000 qualora gli impegni di cui al precedenti alinea vengano effettivamente assunti; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/2000 e nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/2000, nonche' la seguente: deliberazione n. 174/2000 e la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2000.