Alle regioni e province autonome

  L'art.  2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio
1999  prevede  che,  il  periodo trascorso anteriormente al 24 agosto
2000  e'  preso  in  considerazione,  ai  fini del riconoscimento del
periodo  di  conversione  di cui all'allegato I, parte B e C, qualora
l'operatore  possa  dimostrare, in modo soddisfacente per l'organismo
di  ispezione  che,  durante  tale periodo ha prodotto in conformita'
alle  disposizioni  nazionali vigenti o, in mancanza di queste, delle
norme private accettate o riconosciute dallo Stato.
  Per  quanto sopra nel caso in cui l'operatore abbia prodotto, sulla
base di norme private non riconosciute dall'amministrazione pubblica,
nel  rispetto  della  disposizione  comunitaria  che prevede che tali
norme  debbano essere accettate o riconosciute dallo Stato membro, si
pone  l'esigenza,  da parte dello stesso operatore di presentare alla
regione  o  provincia  autonoma  nel cui territorio opera, unitamente
alla  notifica  di  attivita'  di  produzione, apposita dichiarazione
nella quale dovra' indicare:
    1) l'ente o l'organismo che ha generato la norma sulla base della
quale  ha  condotto  l'allevamento  delle  produzioni  animali  nella
propria azienda;
    2) l'organismo  di  controllo  con  il  quale  ha sottoscritto il
contratto  per  le  attivita'  di  controllo  e  certificazione delle
produzioni  della  propria  azienda,  nonche'  presentare copia dello
stesso.
  Le  regioni  e  le province autonome a seguito della verifica delle
dichiarazioni   dell'operatore   interessato   e   previo   riscontro
dell'accreditamento  dell'organismo di controllo di cui al precedente
punto  2) da parte dell'ente generatore della norma, procederanno, se
del  caso,  alla  accettazione  della  norma privata e al conseguente
riconoscimento  dell'idoneita'  dell'azienda  che  potra'  consentire
all'operatore di entrare nel sistema di produzione e controllo di cui
al  regolamento  CE  n.  1804/99  nello  status  di  biologico  o  di
conversione in cui si trova alla data del 24 agosto 2000.
  Nel  caso di status di "conversione", i tempi della stessa dovranno
essere   adeguati   a  quelli  previsti  dal  su  citato  regolamento
comunitario e del relativo decreto ministeriale di attuazione.
  L'ufficio  competente e' a disposizione per ogni eventuale esigenza
di chiarimento.
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  4 ottobre 2000 Registro n. 2
Politiche agricole e forestali, foglio n. 138