IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori:
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  articolo  9,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza dell'11 settembre 2000 protocollo n. 757540 con la
quale l'organismo Ingegneria e Sicurezza 2000 S.r.l., con sede in via
Laurentina, n. 605 - 00143 Roma, in forza dell'art. 9 del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n. 162, ha richiesto
l'autorizzazione   al  rilascio  di  certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Considerato   che   la   documentazione   prodotta   dall'organismo
Ingegneria  e  Sicurezza 2000 S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla
direttiva    del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo Ingegneria e Sicurezza 2000
S.r.l.,  ha  dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di
sicurezza  di  cui  all'art.  9,  comma 2, del Decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  Ingegneria e Sicurezza 2000 S.r.l., e' autorizzato
al  rilascio  di  certificazioni  CE  secondo  quanto riportato negli
allegati  al  Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162 di seguito elencati:
    -  Allegato  V:  esame  CE del tipo (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    - Allegato VI: esame finale;
    - Allegato X verifica di unico prodotto (modulo G)
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del Decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - ispettorato tecnico.