IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Considerato,  in  particolare,  che,  secondo  le  condizioni  ed i
termini  indicati  nelle  predette  direttive,  ciascuna regione puo'
formulare  proprie  proposte  relative  a settori di attivita' o aree
ritenuti  prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria
regionale  speciale,  nonche' specifiche priorita', con riferimento a
particolari  aree  del  territorio,  specifici settori merceologici e
tipologie   di   investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria
ordinaria  che  a  quella  speciale, ai fini della determinazione del
punteggio  relativo  all'indicatore  di cui al punto 5, lettera c5.4)
delle  predette  direttive,  ed  infine,  in relazione alle eventuali
ulteriori  attivita'  ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle
specificate nelle predette direttive;
  Considerato   che,  ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie
speciali,  le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle
risorse  finanziarie  disponibili  per  la  regione  stessa  per  gli
interventi della legge n. 488/1992;
  Considerato  che  la  Commissione  dell'Unione  europea, sulla base
delle  proposte  dello  Stato  italiano, ha definito in data 13 marzo
2000,  27 luglio  2000  e  20 settembre  2000  le  aree depresse e le
relative  misure  massime  di  aiuto  applicabili, con cio' definendo
compiutamente la Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006;
  Ritenuto  necessario  fissare un termine compatibile con una rapida
attuazione  degli  interventi  di  cui  si  tratta, entro il quale le
regioni   e   le  province  autonome  possono  formulare  le  proprie
richiamate  proposte,  valide  per  le domande che saranno presentate
nell'anno     2000     dalle    imprese    operanti    nel    settore
"turistico-alberghiero",   fornendo,  al  contempo,  seppure  in  via
programmatica,  indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle
relative risorse nazionali che saranno complessivamente disponibili;
  Considerato che con nota n. 1055175 del 17 aprile 2000 il direttore
generale   della   direzione  generale  per  il  coordinamento  degli
incentivi  alle  imprese  ha  fornito  alle  regioni  le  indicazioni
tecniche  necessarie  per  la  formulazione delle proposte regionali,
provvedendo  altresi'  a  sollecitare  le  necessarie  valutazioni ed
analisi  da parte delle regioni propedeutiche alla formulazione delle
predette proposte;
  Vista la delibera del C.I.P.E. del 15 febbraio 2000, concernente il
riparto  delle  risorse  destinate  alle aree depresse per il periodo
2000-2002  dalla legge finanziaria del 2000, che destina una quota di
3.218,43  miliardi  di lire al finanziamento dei bandi della legge n.
488/1992,   di   cui   2.543,43   miliardi   per   le  aree  depresse
dell'obiettivo 1 (ivi comprese quelle delle regioni Abruzzo e Molise)
e  675  miliardi  per  quelle  restanti del centro-nord, ed indica le
misure  relative  al  riparto  delle dette risorse disponibili tra le
regioni dell'obiettivo 1;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.E.  del  4 agosto 2000, in corso di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale, con la quale, dei suddetti
675  miliardi,  sono  stati  al momento effettivamente destinati alla
legge  n.  488/1992  510,3  miliardi,  da  ripartire  tra  le regioni
interessate secondo le misure indicate nella medesima delibera, oltre
a  90,7  miliardi aggiuntivi indivisi tra le regioni Umbria e Marche,
riducendo,  pertanto,  al  momento, le risorse nazionali destinate al
finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 a 3.144,43 miliardi;
  Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale
3 luglio  2000,  che  prevede  la  formazione  di due graduatorie dei
progetti   comportanti   investimenti   complessivamente  ammissibili
superiori  a  50  miliardi  di  lire  e di quelli assoggettabili alla
disciplina  multisettoriale  degli aiuti regionali ai grandi progetti
di  investimento  "grandi  progetti",  stabilendo  che alla copertura
delle  stesse  sia destinata una quota delle risorse complessivamente
disponibili  nella  misura  fissata  dal Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  tenuto  conto  dell'ammontare  delle
risorse  stesse  e,  comunque,  nel  limite massimo del 30% di queste
ultime;
  Visti  i decreti ministeriali 7 giugno 2000 e in data odierna con i
quali,  in  sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse
finanziarie nazionali alle aree depresse per il bando "industria" del
2000  della  legge  n.  488/1992,  sono  stati assegnati a tale bando
1.360,0   miliardi   alle   aree   dell'obiettivo 1   (dei   2.543,43
disponibili) e 321,5 alle restanti aree depresse del centro-nord (dei
601,0 disponibili);
  Ritenuto  di  destinare, in via programmatica, alle due graduatorie
dei "grandi progetti" del settore turistico-alberghiero relative alle
macro  aree  dell'obiettivo  1  (comprese  quelle  dell'Abruzzo e del
Molise) e del centro-nord, il 13% delle risorse disponibili;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  E'  fissato  al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente
decreto  il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e
delle   province  autonome  delle  proprie  proposte  concernenti  la
formazione  delle  graduatorie  speciali  e  le  relative risorse, le
specifiche  priorita'  ed  i  relativi punteggi, nonche' le ulteriori
attivita'  ammissibili,  previste  dalle  direttive di cui al decreto
ministeriale  del  3 luglio  2000,  in materia di agevolazioni di cui
alla  legge  n. 488/1992 relative al bando "turismo" richiamato nelle
premesse,   con  riferimento  alle  domande  che  saranno  presentate
nell'anno 2000.
  2.   Le   regioni   e  le  province  autonome  di  cui  al  comma 1
provvederanno  ad  individuare le misure percentuali delle risorse da
riservare  alle  graduatorie  speciali  tenuto  anche conto del piano
programmatico   di   riparto   delle  risorse  complessive  riportate
nell'allegato 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2000
                                                   Il Ministro: Letta