IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi
della  predetta  legge  n. 488/1992, che prevede, in particolare, una
rilevante   partecipazione  delle  regioni  nella  programmazione  ed
assegnazione   delle   risorse  finanziarie  e  nel  procedimento  di
formazione delle graduatorie;
  Considerato,  in  particolare,  che,  secondo  le  condizioni  ed i
termini  indicati  nelle  predette  direttive,  ciascuna regione puo'
formulare  proprie  proposte  relative  a settori di attivita' o aree
ritenuti  prioritari,  ai  fini  della  formazione di una graduatoria
regionale  speciale,  nonche' specifiche priorita', con riferimento a
particolari  aree  del  territorio,  specifici settori merceologici e
tipologie   di   investimento,  sia  in  relazione  alla  graduatoria
ordinaria  che  a  quella  speciale, ai fini delle determinazione del
punteggio  relativo  all'indicatore  di cui al punto 5, lettera c5.4)
delle predette direttive;
  Considerato   che,  ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie
speciali,  le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle
risorse  finanziarie  disponibili  per  la  regione  stessa  per  gli
interventi della legge n. 488/1992;
  Visto il decreto ministeriale 7 giugno 2000 che, con riferimento al
bando   "Industria"   dell'anno  2000,  ha  fissato  il  termine  per
l'indicazione  delle richiamate proposte regionali delle sole regioni
ammissibili  alla  deroga prevista dall'art. 87.3.a a del trattato ed
ha assegnato in via programmatica le risorse finanziarie alle regioni
dell'obiettivo 1, ivi comprese l'Abruzzo ed il Molise;
  Considerato  pertanto  che  il  detto  decreto non ha riguardato le
regioni   del  centro-nord:  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,
Lazio,  Liguria,  Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta,  Veneto  e le province autonome di Trento e di Bolzano, ne',
per  l'indicazione  delle richiamate proposte regionali, l'Abruzzo ed
il Molise, non essendo state allora ancora compiutamente approvate in
sede  comunitaria  le  aree  depresse  ricadenti  in  tali  regioni e
province autonome;
  Considerato  che  la  commissione  dell'Unione  europea, sulla base
delle  proposte  dello  Stato italiano, ha definito in data 27 luglio
2000  e  20 settembre  2000  le  dette  restanti  aree  depresse e le
relative  misure  massime  di  aiuto  applicabili, con cio' definendo
compiutamente la carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006;
  Ritenuto  ora  necessario  fissare, anche per le predette regioni e
province  autonome,  un termine compatibile con una rapida attuazione
degli  interventi  di  cui  si  tratta,  entro  il quale le regioni e
province  stesse  possono  formulare  le proprie richiamate proposte,
valide  per  le  domande  relative a tali aree che saranno presentate
nell'anno   2000  dalle  imprese  operanti  nel  settore  "Industria"
(attivita'  estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni
e dell'energia), fornendo, al contempo, seppure in via programmatica,
indicazioni   sull'ammontare   e  sull'articolazione  delle  relative
risorse nazionali che saranno complessivamente disponibili;
  Considerato che con nota n. 1055175 del 17 aprile 2000 il direttore
generale   della   direzione  generale  per  il  coordinamento  degli
incentivi  alle  imprese  ha  fornito  alle  regioni  le  indicazioni
tecniche  necessarie  per  la  formulazione delle proposte regionali,
provvedendo  altresi'  a  sollecitare  le  necessarie  valutazioni ed
analisi da parte delle regioni stesse propedeutiche alla formulazione
delle predette proposte;
  Vista la delibera del C.I.P.E. del 15 febbraio 2000, concernente il
riparto  delle  risorse  destinate  alle aree depresse per il periodo
2000-2002  dalla legge finanziaria del 2000, che destina una quota di
3.218,43  miliardi  di lire di risorse nazionali al finanziamento dei
bandi  della  legge n. 488/1992, di cui 2.543,43 miliardi per le aree
depresse  dell'obiettivo  1  e  675  miliardi per quelle restanti del
centro-nord,  ed  indica  le  misure  relative al riparto delle dette
risorse  disponibili  tra  le  regioni dell'obiettivo 1, ivi comprese
Abruzzo e Molise;
  Vista  la  delibera  del  C.I.P.E,  del  4 agosto 2000, in corso di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  con  la  quale  164,7 dei
suddetti  675  miliardi  vengono attribuiti, per 74,0, ad un fondo la
cui  destinazione  e'  rinviata  alle  determinazioni  delle  singole
regioni  del centro-nord, e per i restanti 90,7, ad un riparto tra le
regioni Umbria e Marche;
  Considerato,  pertanto,  che  per le aree depresse delle richiamate
regioni  e  province  autonome  del  centronord, con esclusione delle
regioni  Abruzzo  e  Molise, facenti parte, ai fini del riparto delle
risorse, dell'obiettivo 1, residuano al momento 510,3 miliardi, oltre
ai  detti 90,7 miliardi aggiuntivi per le regioni Umbria e Marche, da
ripartire  sulla  base  delle misure fissate con la medesima delibera
C.I.P.E. del 4 agosto 2000;
  Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale
3 luglio  2000,  che  prevede  la  formazione  di due graduatorie dei
progetti   comportanti   investimenti   complessivamente  ammissibili
superiori  a  50  miliardi  di  lire  e di quelli assoggettabili alla
disciplina  multisettoriale  degli aiuti regionali ai grandi progetti
di  investimento  ("Grandi  progetti"), stabilendo che alla copertura
delle  stesse  sia destinata una quota delle risorse complessivamente
disponibili  nella  misura  fissata  dal Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  tenuto  conto  dell'ammontare  delle
risorse  stesse  e,  comunque,  nel  limite massimo del 30% di queste
ultime;
  Considerato  che  il  citato decreto ministeriale 7 giugno 2000, in
sede di piano programmatico di assegnazione delle risorse finanziarie
alle   aree  depresse  dell'obiettivo  1  per  il  bando  "industria"
dell'anno  2000  della  legge  n.  488/1992,  ha  assegnato 1.360 dei
2.543,43  miliardi,  accantonando  degli  stessi 58,5 miliardi per la
regione  Abruzzo  e  35,2 miliardi per la regione Molise, comprensivi
della quota (13%) da destinare alla graduatoria dei "Grandi progetti"
relativa alle stesse aree depresse dell'obiettivo 1;
  Ritenuto  di  destinare  in  via programmatica al bando "industria"
relativo alle restanti aree depresse del centro-nord una misura delle
risorse  complessivamente disponibili per l'attuazione della legge n.
488/1992  in tali aree pari a quella adottata, per l'obiettivo 1, con
il  citato  decreto  ministeriale 7 giugno 2000 e di destinare in via
programmatica  il  13% dell'ammontare risultante alla graduatoria dei
"Grandi progetti":
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  E'  fissato  al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del presente
decreto  il  termine  ultimo per l'indicazione da parte delle regioni
Abruzzo,   Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia,  Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta,
Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle proprie
proposte  concernenti  la  formazione delle graduatorie speciali e le
relative  risorse,  le  specifiche  priorita' ed i relativi punteggi,
previste  dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio
2000,  in  materia  di  agevolazioni  di  cui  alla legge n. 488/1992
relative   al   bando  "Industria"  richiamato  nelle  premesse,  con
riferimento alle domande che saranno presentate nell'anno 2000.
  2.   Le   regioni   e  le  province  autonome  di  cui  al  comma 1
provvederanno  ad  individuare le misure percentuali delle risorse da
riservare  alle  graduatorie  speciali  tenuto  anche conto del piano
programmatico   di   riparto   delle  risorse  complessive  riportate
nell'allegato 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2000
                                                   Il Ministro: Letta