IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto,  in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale
n.  527/1995  e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la   fissazione   dei  termini  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione;
  Visto  l'art.  27,  comma 16, della legge 22 dicembre 1999, n. 488,
che,  nell'individuare  le  "aree  depresse",  ha  specificato che il
richiamo  contenuto  in  disposizioni  di  legge  e di regolamento ai
territori  dell'obiettivo  1  deve  intendersi  riferito  anche  alle
regioni Abruzzo e Molise;
  Considerato che il C.I.P.E., nell'individuare i criteri e le misure
di  riparto  delle risorse nazionali tra le regioni dell'obiettivo 1,
include di conseguenza anche le regioni Abruzzo e Molise;
  Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati
fissati,   dal   24  luglio  al  30  settembre  2000,  i  termini  di
presentazione delle domande del bando relativo al settore "industria"
per  l'anno  2000 delle regioni dell'obiettivo 1 ad eccezione, pero',
di  Abruzzo  e  Molise, non essendo state allora ancora compiutamente
approvate in sede comunitaria le aree depresse del centro-nord e, tra
queste, quelle ricadenti in tali ultime regioni;
  Visto il proprio decreto del 7 giugno 2000 con il quale, in sede di
piano  programmatico  di  assegnazione delle risorse finanziarie alle
regioni  dell'obiettivo  1,  sono  state  pertanto accantonate quelle
relative ad Abruzzo e Molise;
  Visto il proprio decreto del 15 settembre 2000 che differisce al 31
ottobre  2000  il  suddetto  termine  finale  di  presentazione delle
domande;
  Considerato  che  la Commissione dell'Unione europea ha definito in
data  27  luglio  2000 e 20 settembre 2000 le dette aree depresse del
centro-nord, ivi comprese quelle delle regioni Abruzzo e Molise, e le
relative misure massime di aiuto applicabili, senza, tuttavia, averne
ancora fatto oggetto di comunicazione ufficiale allo Stato italiano;
  Ritenuto   necessario,  nelle  more  della  suddetta  comunicazione
ufficiale delle aree depresse del centro-nord, ricondurre ad un'unica
scadenza il termine finale di presentazione delle domande relative ai
"grandiprogetti"   dell'obiettivo   1   al  fine  di  procedere  alla
formazione  di un'unica graduatoria anche con le domande delle citate
regioni Abruzzo e Molise;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Con riferimento alle domande relative ai "grandi progetti" delle
regioni  Abruzzo  e  Molise, i termini di presentazione delle domande
riferite    al    settore    "industria"    (attivita'    estrattive,
manifatturiere,  di  produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore  e  acqua  calda,  delle  costruzioni e di servizi reali), per
l'accesso  alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.  488,  sono  fissati  a  partire dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, da parte del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, dell'elenco delle
aree  depresse  relative  alle  suddette regioni e fino al trentesimo
giorno successivo.
  2. Lo schema della domanda per la richiesta delle agevolazioni e le
istruzioni   relative   sono   quelli   individuati   con   circolare
ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  122 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  135  del  28 luglio 2000, disponibile anche nel sito Internet del
Ministero    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato
all'indirizzo www.minindustria.it
  3. I  termini  di  presentazione  delle domande relative ai "grandi
progetti"  delle  restanti  aree  del  centro-nord, nonche' di quelle
relative  ai  programmi  diversi dai "grandi progetti" delle medesime
aree   e   delle   regioni   Abruzzo   e   Molise,   saranno  fissati
contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1.
  4. Il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione
di  cui  alla  predetta  legge  n. 488/1992 delle regioni Basilicata,
Calabria,  Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per il bando relativo
al  settore  "industria", gia' fissato al 31 ottobre 2000 con decreto
ministeriale  del  15 settembre 2000, e' ulteriormente differito, con
riferimento  ai soli "grandi progetti", al medesimo termine finale di
cui  al comma 1, al fine di ricondurre ad un'unica scadenza i termini
validi   per   i   "grandi   progetti"  di  tutte  le  aree  depresse
dell'obiettivo   1   e  di  procedere  alla  formazione  di  un'unica
graduatoria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2000
                                                   Il Ministro: Letta