IL CONSIGLIO

  Sulla  base  di  segnalazioni  pervenute  e'  emerso un problema di
carattere  transitorio  consistente  nel  quesito se una impresa, che
partecipi  ad  una  gara  pubblica  bandita  nel  1999  e  conclusasi
nel gennaio  2000,  abbia  facolta',  in  sede  di  dimostrazione del
possesso  dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi,
di  avvalersi  dell'aumento  delle  proprie  iscrizioni ANC derivanti
dall'acquisizione di un ramo di azienda proveniente da altra impresa.
  In  particolare  si  tratta  di  stabilire  se  sia  da considerare
sprovvista dei regolari requisiti l'impresa che - pur avendo avanzato
domanda  per  l'aumento  delle proprie iscrizioni derivante, ai sensi
dell'art.  35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle circolari
ministeriali emanate in proposito, da una cessione di ramo d'azienda,
esitata   favorevolmente   dal  comitato  regionale  e  trasmessa  al
superiore   ispettorato   ANC   -   non   abbia   conseguito,  poi  e
ufficialmente,   l'incremento   stesso  a  causa  dello  scioglimento
dell'ANC previsto dall'art. 8, commi 10 e 11 della legge n. 109/1994,
cosi' come richiamato dall'art. 11 del decreto-legge n. 502/1999.
  La  questione  presenta  caratteri  specifici rispetto ai temi piu'
generali gia' esaminati dal Consiglio.
  La  norma  da  applicare  al  caso  in  esame  e' infatti quella di
immediata   applicazione,  contenuta  nell'art.  35  della  legge  n.
109/1994  citata che richiama espressamente, al comma 4, la circolare
del  Ministero  dei  lavori  pubblici n. 2/8/1985, n. 382, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190/1985.
  Tale  circolare,  al  fine di accelerare le procedure di iscrizione
all'ANC,  dava  come  immediatamente efficace l'aumento di iscrizione
derivante   dalla   sommatoria   tra  le  iscrizioni  originariamente
possedute   dall'impresa   cessionaria   e   quelle   gia'  possedute
dall'impresa   cedente,   successivamente  acquisite  dalla  medesima
cessionaria,  alla  condizione che fossero esibiti gli atti giuridici
in    forma    autentica,    comprovanti   l'avvenuto   trasferimento
dell'iscrizione  medesima  per  effetto  di incorporazione, fusione o
cessione d'azienda.
  La  soluzione  al  quesito  si  rinviene  nella  considerazione che
l'intervenuto   scioglimento   dell'ANC,  che  impedisca  la  formale
ratifica  dell'aumento  di  iscrizione  -  sulla  quale  si  sia gia'
espresso  favorevolmente  l'organo  consultivo  all'epoca  competente
nella  materia  -  e  il  rilascio della relativa certificazione, non
rileva  ai  fini  dell'operativita'  della  norma  citata, poiche' la
verifica della legittimazione dell'impresa a partecipare alla gara e'
demandata,  nell'ipotesi di cui all'art. 35 citato e limitatamente ai
requisiti   derivanti   dall'intervenuta   successione,  alla  stessa
stazione  appaltante.  A questa pertanto, sempre nella fattispecie in
esame, competono la verifica della regolarita' degli atti di cessione
prodotti   dall'impresa   in  sede  di  offerta  ovvero  in  sede  di
applicazione  dell'art.  10, comma 1-quater della legge n. 109/1994 e
le  conseguenti valutazioni sulla capacita' complessiva dell'impresa,
risultante  dai  certificati dell'iscrizione all'ANC gia' in possesso
dell'impresa    cedente   cui   si   aggiungono   le   certificazioni
originariamente possedute dall' impresa cessionaria.
    Roma, 11 ottobre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario : Esposito