IL CONSIGLIO Premesso che: 1) l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, subordina il rilascio dell'attestato di qualificazione, fra l'altro, alla dimostrazione del possesso di quattro specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che in numero di tre (capacita' economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo) sono indipendenti dalle categorie di qualificazione ed in numero di uno (idoneita' tecnica ed organizzativa) e' dipendente dalle categorie di qualificazione; 2) il medesimo art. 18 specifica e quantifica i requisiti e stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare l'attestato di qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto con la SOA; 3) l'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 dispone che 1'Autorita', previo parere della commissione di cui all'art. 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, deve stabilire i criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attivita' di rilascio dell'attestazione di qualificazione; 4) l'Autorita' nella determinazione n. 41 del 27 luglio 2000 avente ad oggetto le "Procedure da utilizzare dalle SOA (Societa' organismo di attestazione) per l'esercizio della loro attivita' di attestazione (art. 10, comma 2, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34)", ha previsto che avrebbe provveduto a tale compito con una apposita determinazione; Considerato che: 1) il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede, distintamente, per le prestazioni di sola costruzione e per quelle di progettazione e costruzione, la qualificazione delle imprese in 13 categorie di opere generali e 34 categorie di opere specializzate suddivise in otto classifiche di importo; 2) le definizioni di categoria di opere generali e di categoria di opere specializzate sono riportate nelle premesse all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonche' nell'art. 72, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel senso che sono: a) opere generali: le opere caratterizzate da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare le opere o i lavori finiti in ogni loro parte; b) opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo delle opere o dei lavori necessitano di una particolare specializzazione o professionalita'; 3) le declaratorie delle categorie sono contenute in detto allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; 4) la prima alinea delle premesse di questo allegato A stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche; 5) la seconda alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, indicate con l'acronimo OG, e' conseguita dimostrando capacita' di svolgere, in proprio o con qualsiasi mezzo, l'attivita' di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita' di specifiche lavorazioni; 6) la terza alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, indicate con l'acronimo OS, e' conseguita dimostrando capacita' di svolgere, in proprio, l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono, di norma, parte dei processi realizzativi di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione o professionalita'; 7) la quarta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) stabilisce che le lavorazioni realizzate dalle imprese negli anni antecedenti all'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblican. 34/2000, sulla base delle norme vigenti all'epoca, consentono la qualificazione nelle nuove categorie generali o specializzate, ove riguardino, effettivamente, lavorazioni previste dalle nuove declaratorie; 8) la quinta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che l'esecuzione di lavorazioni, indicate nel bando come parti dell'intervento da realizzare e riconducibili a categorie generali nonche' a categorie specializzate per le quali nella "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" contenuta nel suddetto allegato A e' prevista la qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, singole o raggruppate, se prive delle relative adeguate qualificazioni e, pertanto, in questi casi devono essere sempre subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni ai sensi del combinato disposto dall'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 554, e dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; 9) nel bando di gara - ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 55/1990, dell'art. 73, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - devono essere indicate: l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto; la categoria generale o specializzata considerata prevalente; tutte le parti - purche' di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a 150.000 euro - appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'intervento, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili; 10) le parti di cui si compone l'intervento che sono eseguibili mediante affidamenti di subcontratti aventi ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli "a caldo", nel caso siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, devono essere indicate nei bandi di gara soltanto qualora - ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dell'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni: l'importo sia superiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque sia superiore a 100.000 euro; il costo per manodopera e personale, relativo alle attivita' da svolgere nel cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50% dell'importo delle parti da eseguire; 11) le parti di cui si compone l'intervento che riguardano gli impianti tecnologici possono essere indicate nei bandi di gara con riferimento alla categoria generale OG11 oppure con riferimento ad una o piu' delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30; 12) la scelta fra le ipotesi di cui al precedente punto 11) deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che, pertanto, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30; Sulla base di quanto premesso e considerato si deve ritenere che: a) ai fini della qualificazione per opere generali si deve intendere un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate; b) la qualificazione deve essere effettuata tenendo conto delle declaratorie riportate nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonche' delle indicazioni contenute nella "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" facente parte del suddetto allegato A considerando che: quello che rileva per la nuova qualificazione e' l'effettivo contenuto delle lavorazioni eseguite; qualora i certificati dei lavori non permettano la individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, questa deve avvenire a cura della SOA con adeguati accertamenti sulla base di ulteriore documentazione; c) le forniture con posa in opera richiamate in talune declaratorie contenute nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 rilevano, ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori, nella misura in cui abbiano le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e, cioe', quando i lavori assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento; d) i sub-contratti aventi ad oggetto le forniture con posa in opera, rilevano - sia ai fini della qualificazione del relativo esecutore (art. 24, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e sia ai fini dell'applicazione del meccanismo di determinazione dell'importo utilizzabile per la qualificazione dell'impresa aggiudicataria (art. 24, comma 1, lettera b), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) - solo se presentano le caratteristiche indicate dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dall'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000; Si approva l'allegato "Criteri cui devono attenersi le SOA nella attivita' di attestazione". Roma, 12 ottobre 2000 Il presidente: Garri Il segretario : Esposito