IL CONSIGLIO

  Premesso che:
    1)  l'art.  18  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 25
gennaio   2000,  n.  34,  subordina  il  rilascio  dell'attestato  di
qualificazione,  fra  l'altro,  alla  dimostrazione  del  possesso di
quattro      specifici      requisiti      economico-finanziari     e
tecnico-organizzativi  che  in  numero  di tre (capacita' economica e
finanziaria,  dotazione  di  attrezzature  tecniche,  organico  medio
annuo)  sono  indipendenti  dalle  categorie  di qualificazione ed in
numero  di  uno  (idoneita'  tecnica  ed organizzativa) e' dipendente
dalle categorie di qualificazione;
    2)  il  medesimo  art.  18  specifica  e quantifica i requisiti e
stabilisce,  in  rapporto  alla  forma  giuridica  del  soggetto  cui
rilasciare  l'attestato  di  qualificazione,  i  mezzi  di  prova del
possesso  degli stessi che, per quanto riguarda i documenti fiscali e
tributari,  devono  essere quelli approvati e depositati alla data di
stipula del contratto con la SOA;
    3) l'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  dispone che 1'Autorita', previo parere della
commissione  di  cui  all'art.  5 del suddetto decreto del Presidente
della  Repubblica,  deve  stabilire i criteri cui devono attenersi le
SOA   nella   loro   attivita'   di   rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione;
    4)  l'Autorita'  nella  determinazione  n.  41 del 27 luglio 2000
avente  ad  oggetto  le  "Procedure da utilizzare dalle SOA (Societa'
organismo  di  attestazione)  per l'esercizio della loro attivita' di
attestazione  (art.  10,  comma 2, lettera f), decreto del Presidente
della  Repubblica  25  gennaio 2000, n. 34)", ha previsto che avrebbe
provveduto a tale compito con una apposita determinazione;
  Considerato che:
    1) il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede,
distintamente, per le prestazioni di sola costruzione e per quelle di
progettazione  e  costruzione,  la qualificazione delle imprese in 13
categorie  di  opere  generali  e 34 categorie di opere specializzate
suddivise in otto classifiche di importo;
    2)  le  definizioni di categoria di opere generali e di categoria
di  opere  specializzate sono riportate nelle premesse all'allegato A
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 nonche'
nell'art.  72,  commi  2  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 554/1999, nel senso che sono:
      a) opere generali: le opere caratterizzate da una pluralita' di
lavorazioni, indispensabili per consegnare le opere o i lavori finiti
in ogni loro parte;
      b) opere  specializzate:  le  lavorazioni  che  nell'ambito del
processo  realizzativo  delle  opere  o dei lavori necessitano di una
particolare specializzazione o professionalita';
    3)  le  declaratorie  delle  categorie  sono  contenute  in detto
allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
    4) la prima alinea delle premesse di questo allegato A stabilisce
che  si  intende  per  opera  o  intervento un insieme di lavorazioni
capace di esplicare funzioni economiche e tecniche;
    5) la seconda alinea delle premesse di cui al precedente punto 4)
specifica  che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere
generali,  indicate  con  l'acronimo  OG,  e'  conseguita dimostrando
capacita'  di svolgere, in proprio o con qualsiasi mezzo, l'attivita'
di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi
per  la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso
da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita' di
specifiche lavorazioni;
    6)  la  terza alinea delle premesse di cui al precedente punto 4)
specifica  che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere
specializzate,  indicate con l'acronimo OS, e' conseguita dimostrando
capacita'   di  svolgere,  in  proprio,  l'attivita'  di  esecuzione,
ristrutturazione   e   manutenzione  di  specifiche  lavorazioni  che
costituiscono,  di norma, parte dei processi realizzativi di un'opera
o  di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione
o professionalita';
    7)  la quarta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4)
stabilisce  che  le  lavorazioni  realizzate dalle imprese negli anni
antecedenti all'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente
della Repubblican. 34/2000, sulla base delle norme vigenti all'epoca,
consentono   la  qualificazione  nelle  nuove  categorie  generali  o
specializzate,  ove  riguardino, effettivamente, lavorazioni previste
dalle nuove declaratorie;
    8)  la quinta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4)
specifica  che  l'esecuzione  di lavorazioni, indicate nel bando come
parti  dell'intervento  da  realizzare  e  riconducibili  a categorie
generali  nonche'  a  categorie  specializzate  per  le  quali  nella
"Tabella  corrispondenze  nuove  e  vecchie  categorie" contenuta nel
suddetto  allegato  A e' prevista la qualificazione obbligatoria, non
possono  essere  eseguite  dalle  imprese  aggiudicatarie,  singole o
raggruppate,  se  prive  delle  relative  adeguate  qualificazioni e,
pertanto, in questi casi devono essere sempre subappaltate ad imprese
in  possesso  delle  relative  qualificazioni  ai sensi del combinato
disposto  dall'art.  73,  comma  2,  del decreto del Presidente della
Repubblica  21  dicembre 1998, n. 554, e dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
    9)  nel  bando  di  gara  - ai sensi dell'art. 18, comma 3, della
legge  n.  55/1990,  dell'art.  73,  commi  2  e  3,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999 e dell'art. 30 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - devono essere indicate:
      l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;
      la categoria generale o specializzata considerata prevalente;
      tutte  le parti - purche' di importo singolarmente superiore al
10%  dell'importo  complessivo  dell'appalto  o  comunque superiore a
150.000  euro  - appartenenti alle categorie generali o specializzate
di  cui  si  compone l'intervento, con i relativi importi e categorie
che,  a  scelta  del  concorrente, sono subappaltabili o affidabili a
cottimo, oppure scorporabili;
    10)  le  parti di cui si compone l'intervento che sono eseguibili
mediante  affidamenti  di  subcontratti  aventi  ad oggetto attivita'
ovunque  espletate  che  richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli "a caldo", nel caso siano
riconducibili  ad  una  delle  categorie  di  cui  all'allegato A del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000, devono essere
indicate  nei bandi di gara soltanto qualora - ai sensi dell'art. 18,
comma  12,  della  legge  n.  55/1990  e  dell'art. 141, comma 5, del
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  -  siano
contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:
      l'importo   sia   superiore   al  2%  dell'importo  complessivo
dell'appalto o comunque sia superiore a 100.000 euro;
      il costo per manodopera e personale, relativo alle attivita' da
svolgere  nel  cantiere  cui si riferisce l'appalto, sia superiore al
50% dell'importo delle parti da eseguire;
    11)  le  parti  di cui si compone l'intervento che riguardano gli
impianti  tecnologici  possono  essere indicate nei bandi di gara con
riferimento  alla  categoria  generale OG11 oppure con riferimento ad
una o piu' delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30;
    12)  la scelta fra le ipotesi di cui al precedente punto 11) deve
essere  effettuata  tenendo conto che la declaratoria della categoria
OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi
congiuntamente e che, pertanto, ove non si ricada in tale situazione,
gli  impianti  vanno  singolarmente presi in esame e, di conseguenza,
considerati  appartenenti  alle  specifiche  categorie  specializzate
quali le OS3, OS5, OS28 e OS30;
  Sulla base di quanto premesso e considerato si deve ritenere che:
    a) ai  fini  della  qualificazione  per  opere  generali  si deve
intendere  un  insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria
medesima ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate;
    b) la  qualificazione  deve essere effettuata tenendo conto delle
declaratorie  riportate  nell'allegato  A  al  decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000 nonche' delle indicazioni contenute nella
"Tabella  corrispondenze nuove e vecchie categorie" facente parte del
suddetto allegato A considerando che:
      quello  che  rileva  per la nuova qualificazione e' l'effettivo
contenuto delle lavorazioni eseguite;
      qualora   i   certificati   dei   lavori   non   permettano  la
individuazione  certa della natura delle lavorazioni eseguite, questa
deve  avvenire  a cura della SOA con adeguati accertamenti sulla base
di ulteriore documentazione;
    c) le   forniture   con   posa  in  opera  richiamate  in  talune
declaratorie  contenute  nell'allegato  A  al  decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000 rilevano, ai fini della qualificazione
dei   soggetti   esecutori,   nella   misura   in   cui   abbiano  le
caratteristiche  previste dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della
legge  n.  109/1994,  e  successive modificazioni, e, cioe', quando i
lavori assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento;
    d) i  sub-contratti  aventi  ad  oggetto le forniture con posa in
opera,  rilevano  -  sia  ai  fini  della qualificazione del relativo
esecutore  (art.  24,  comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000)  e  sia ai fini dell'applicazione del
meccanismo   di   determinazione  dell'importo  utilizzabile  per  la
qualificazione dell'impresa aggiudicataria (art. 24, comma 1, lettera
b),  seconda  parte,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000)  -  solo se presentano le caratteristiche indicate dall'art.
18,  comma  12,  della legge n. 55/1990 e dall'art. 141, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;
  Visto  il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 8,
comma  3,  della  legge  n.  109/1994,  e successive modificazioni, e
dall'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000;
  Si  approva  l'allegato  "Criteri cui devono attenersi le SOA nella
attivita' di attestazione".
    Roma, 12 ottobre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario : Esposito