IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  16 aprile  1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3,
individua  le  competenze di questo comitato in tema di coordinamento
delle  politiche  comunitarie,  tra  le  quali  l'elaborazione  degli
indirizzi   generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in  sede
comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle
varie  amministrazioni  interessate,  nonche' l'adozione di direttive
generali   per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,  sia
comunitari che nazionali;
  Visto  l'art.  7  della  legge  3 aprile  1997,  n. 94, che dispone
l'unificazione  del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica  e  reca  delega  al  Governo per
l'emanazione   di   uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  alla
ridefinizione  delle  competenze  di  questo comitato e del Ministero
come sopra unificato;
  Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale
e'  stata  data  attuazione  al  disposto  dell'art. 7 della legge n.
94/1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  con il quale - come previsto all'art. 2, comma 2, del citato
decreto  legislativo  n. 430/1997 - sono state, tra l'altro, definite
le  attribuzioni  dei  dipartimenti in cui e' articolato il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visti  i  regolamenti  emanati  dall'Unione  europea concernenti la
disciplina dei fondi strutturali;
  Vista la decisione della Commissione europea del 1o luglio 1999, n.
1771, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel
quadro  dell'obiettivo  2,  dei  fondi strutturali per il periodo dal
2000 al 2006, indicato per l'Italia in 7.402.000 abitanti;
  Vista la decisione della Commissione europea del 1o luglio 1999, n.
1772,  che  stabilisce  una  ripartizione indicativa per Stato membro
degli  stanziamenti  d'impegno  a  titolo dell'obiettivo 2, dei fondi
strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, indicati in 2.145 Meuro,
pari  a  circa  4.153  miliardi  di  lire  e,  a  titolo del sostegno
transitorio   (c.d.   phasing-out)   dell'obiettivo   2,   dei  fondi
strutturali  per  il periodo dal 2000 al 2005, indicati in 377 Meuro,
pari a circa 730 miliardi di lire;
  Tenuto  conto  che  in  data  26 luglio  1999,  la  Conferenza  dei
presidenti   delle  regioni  e  province  autonome  ha  proposto  una
ripartizione  delle  quote  di popolazione per l'obiettivo 2, in base
alla  quale  il  Ministero  del  tesoro,  bilancio  e  programmazione
economica  ha  presentato  la  prima  proposta  di  zonizzazione  per
l'obiettivo 2;
  Considerato   che,   al  fine  di  soddisfare  le  richieste  della
Commissione  europea  sul rispetto delle disposizioni del regolamento
n.  1260/99  emerse  nel  corso  del  negoziato  sull'obiettivo 2, il
Ministero  del  tesoro,  bilancio  e  programmazione economica, nella
riunione  con i presidenti delle regioni del centro nord, tenutasi in
data  2 marzo  2000,  ha  proposto  una  diversa  ripartizione  delle
predette  quote  di  popolazione,  che e' stata condivisa da tutte le
regioni   e   province   autonome   interessate,  ad  esclusione  del
Friuli-Venezia  Giulia e della Valle d'Aosta che si sono riservate di
esprimersi in proposito;
  Considerato  altresi'  che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta,  rispettivamente  in  data  14 giugno 2000 e 15 giugno 2000,
hanno  sciolto la propria riserva permettendo di raggiungere l'intesa
definitiva  sulla ripartizione della popolazione dell'obiettivo 2, in
base  alla  quale  e'  stato  possibile  presentare  alla commissione
europea la relativa proposta di zonizzazione;
  Tenuto  conto  che  nel corso dell'incontro del 15 giugno 2000, dei
presidenti  delle  regioni  e delle province autonome del centro-nord
con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri ed il Ministro del
tesoro  e'  stata  confermata  la  proposta  di  riallocazione  della
popolazione ricadente in obiettivo 2 fra le regioni Liguria, Piemonte
e  Lombardia,  come concordato tra le stesse regioni in data 9 giugno
2000,  a  compensazione  anche  di quella ricadente nelle aree di cui
all'art. 87, punto 3, lettera c, del trattato;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea C (2000) 2327 del
27 luglio  2000,  con  la quale e' stato definito l'elenco delle zone
cui si applica l'obiettivo 2, con relativa popolazione;
  Vista   la   proposta   del   Ministero   del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione,  di  assegnare  alle  regioni  e alle province autonome del
centro-nord le risorse relative al sostegno transitorio delle aree in
phasing-out,  attribuendo  il  40%  delle  stesse  sulla  base  della
ricaduta  proporzionale  tra le regioni degli effetti della riduzione
di  popolazione dell'obiettivo 2, intervenuta nel periodo 2000-2006 a
seguito del regolamento comunitario n. 1260/99 rispetto al precedente
periodo  di programmazione (phasing-out teorico), ed il rimanente 60%
in  proporzione  alla  popolazione regionale ricadente nelle aree che
beneficiano del sostegno transitorio (phasing-out effettivo), ai fini
di una equitativa attribuzione delle risorse disponibili;
  Considerato   che  l'indicizzazione  sia  delle  risorse  destinate
all'obiettivo  2,  sia  delle risorse spettanti alle aree in sostegno
transitorio,  sara' assegnata successivamente, previa quantificazione
da definire di concerto con la Commissione europea;
  Vista la propria delibera n. 140 del 22 dicembre 1998, con la quale
sono  state  approvate  le  linee  programmatiche  per  l'avvio della
programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006;
  Considerato  che,  in  base alla normativa richiamata e nell'ambito
degli  indirizzi  fissati  dal  Governo,  compete  a  questo Comitato
definire  le  linee  di  politica  economica  da perseguire in ambito
nazionale,  comunitario  ed  internazionale,  nonche'  gli  indirizzi
generali  di politica economica per la valorizzazione dei processi di
sviluppo  delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle
aree depresse;
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
38/1998  affida  al  Dipartimento  per  le politiche di sviluppo e di
coesione   del   Ministero  del  tesoro,  bilancio  e  programmazione
economica,  tra  l'altro, il compito di provvedere alle iniziative in
materia  di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le
direttive  generali  di  questo  Comitato e di curare l'inoltro delle
richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;
  Tenuto  conto  del  rafforzamento delle tendenze in atto in tema di
programmazione, riconducibili:
    a) al  decentramento  delle  responsabilita' ai livelli locali di
governo  e  alla  valorizzazione  del  partenariato  istituzionale ed
economico sociale;
    b) all'integrazione dei fondi pubblici per investimento, mediante
gli   ordinari   stanziamenti   di  bilancio  per  le  diverse  linee
d'intervento;  gli  stanziamenti  nazionali  di carattere aggiuntivo,
specificamente  destinati  alle  aree  depresse;  il  cofinanziamento
nazionale  dei  Fondi  strutturali  comunitari  e,  nello spirito del
partenariato, le risorse pubbliche locali e le risorse private;
    c) alla   piena   armonizzazione  delle  politiche  settoriali  -
trasversali  e  territoriali  -  finalizzandole  al  conseguimento di
obiettivi fissati dalla programmazione nazionale;
    d) all'integrazione     delle    politiche    ambientali    nella
programmazione  e  nella realizzazione delle politiche territoriali e
settoriali, al fine di garantire la sostenibilita' dello sviluppo;
  Considerata l'importanza del rispetto dei principi di:
    a) integrazione  della  programmazione  2000-2006 con le seguenti
politiche  di  carattere trasversale: politiche attive del lavoro, di
sostenibilita'  ambientale,  delle  pari  opportunita'  tra  uomini e
donne,    per    le   categorie   svantaggiate   e   a   rischio   di
marginalizzazione, politiche dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
e per l'internazionalizzazione economica e culturale;
    b) riconoscimento  di  un ruolo centrale all'integrazione sociale
ed  al  miglioramento della partecipazione femminile, in coerenza con
il   quarto  pilastro  della  strategia  europea  per  l'occupazione,
dedicato alle pari opportunita';
    c) programmazione integrata e verificabile in itinere da parte di
tutti i soggetti responsabili dell'attuazione;
    d) impostazione   di  un  sistema  efficiente  e  di  metodologie
condivise di valutazione ex ante, in itinere ed ex post;
  Tenuto   conto   che   la   predetta  proposta  e'  stata  valutata
favorevolmente,   nella   seduta  del  1o agosto  2000,  dalla  prima
commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali
con  le  politiche  comunitarie, istituita ai sensi delle delibere di
questo Comitato n. 63 del 9 luglio 1998 e n. 79 del 5 agosto 1998;
  Sentita  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 2000;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
1. Risorse comunitarie complessive.
  Le  risorse  comunitarie  complessivamente  programmabili,  per  il
periodo 2000-2006 a favore delle regioni dell'obiettivo 2 assommano a
lire  4.153  miliardi  (2.145 Meuro) a cui si aggiungono, a titolo di
sostegno  transitorio, lire 730 miliardi (377 Meuro) per un totale di
lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro). Tali risorse sono ripartite tra le
regioni e le province autonome del centro-nord secondo le tabelle A e
B  allegate  alla  presente  delibera della quale costituiscono parte
integrante.
  Le  risorse  finanziarie  dell'indicizzazione  saranno quantificate
successivamente di concerto con la Commissione europea.
  La  copertura  del  predetto  importo di lire 4.883 miliardi (2.522
Meuro)  nonche'  quello  derivante dall'indicizzazione, sara' posta a
carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
2. Risorse di cofinanziamento nazionale.
  Il  finanziamento  pubblico  nazionale da destinare al sostegno dei
programmi   d'intervento,   commisurato  alla  quota  comunitaria  di
finanziamento,   e'   provvisoriamente  quantificato  in  lire  4.883
miliardi  (2.522  Meuro),  ivi  comprese  le  risorse  finalizzate al
sostegno transitorio.
  La  quota  nazionale  pubblica  di  cofinanziamento a copertura dei
documenti  unici  di  programmazione  (DOCUP) e' stabilita secondo le
modalita' di seguito indicate:
    per  le  misure a gestione regionale il 70% della quota nazionale
pubblica  prevista  da  ciascun  piano  finanziario  fa  carico  alle
disponibilita'  del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, mentre il
restante  30%,  rimane  a carico delle disponibilita' delle regioni e
province  autonome,  e/o  degli  enti locali titolari delle azioni in
esse previste;
    per  le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato
il  100% della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilita'
del predetto Fondo di rotazione.
  All'adeguamento  dell'importo sopra indicato di lire 4.883 miliardi
(2.522  Meuro), in conseguenza dell'approvazione dei piani finanziari
dei  singoli  DOCUP,  si  provvedera'  secondo quanto stabilito dalla
delibera  CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999 e dal decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e programmazione economica del 15 maggio
2000  "Attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico
della  legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria".
Con  la  stessa  procedura  si  provvedera'  ad attribuire le risorse
finanziarie  nazionali  a fronte dell'indicizzazione, a seguito della
relativa  ripartizione  della  corrispondente  quota  comunitaria per
l'obiettivo 2 e per il phasing-out.
3. Premialita'.
  La  riserva  di  performance,  prevista dall'art. 7 del regolamento
comunitario  n.  1260/99, sara' assegnata a ciascun DOCUP, secondo le
modalita'   dell'art.   44   del   citato   regolamento,  in  stretta
concertazione  con  la  Commissione europea, e, in particolare, sulla
base  di  un  limitato  numero  di  indicatori  di  sorveglianza  che
riflettano l'efficacia, la gestione, e l'attuazione finanziaria e che
misurano  i  risultati  delle misure a meta' percorso in relazione ai
loro obiettivi specifici inizialmente individuati.
4. Complementi di programmazione.
  Le   singole  amministrazioni  regionali  e  le  province  autonome
titolari  di  DOCUP dovranno presentare, entro tre mesi dalla data di
approvazione dei relativi documenti, il complemento di programmazione
di  cui  agli articoli 9 e 18 del regolamento comunitario n. 1260/99,
con la specifica delle singole misure d'intervento in esso contenute.
5. Inoltro dei DOCUP alla Commissione europea.
  Il  Ministero  del  tesoro,  bilancio e programmazione economica e'
autorizzato  a  inoltrare  alla  Commissione  europea  i  DOCUP delle
regioni  del  centro-nord, ed a concertare, nel rispetto dei principi
del   partenariato   istituzionale,   le  necessarie  integrazioni  e
modifiche  che  ne  consentano  la  ricevibilita',  la negoziazione e
l'approvazione finale da parte della Commissione europea.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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