IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA' DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Vista l'istanza presentata dall'Organismo PRO - CERT S.r.l. acquisita in atti protocollo n. 757841 del 28 ottobre 1999 volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punti A15 ed A16; Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'Organismo PRO - CERT S.r.l., ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'Organismo PRO - CERT S.r.l., ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: Art. 1. 1. L'Organismo PRO - CERT S.r.l. e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine: 15) ponti elevatori per veicoli; 16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri. 2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.