IL  DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA'
    DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento  ordinario  n.  146  del  6 settembre 1996, di attuazione
delle   direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e  93/68/CEE
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Vista   l'istanza  presentata  dall'Organismo  PRO  -  CERT  S.r.l.
acquisita  in  atti protocollo n. 757841 del 28 ottobre 1999 volta ad
ottenere    l'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   di
certificazione  relativa  ai tipi di macchine di cui all'allegato IV,
punti A15 ed A16;
  Tenuto   conto   che   l'esame   della   documentazione  presentata
dall'Organismo  PRO  -  CERT S.r.l., ha consentito l'accertamento del
possesso  dei  previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
alla certificazione CE;
  Considerato  che  l'Organismo  PRO  - CERT S.r.l., ha dichiarato di
soddisfare  ai  criteri  minimi  per  la  notifica degli organismi di
certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'Organismo  PRO  -  CERT  S.r.l.  e'  autorizzato  ad  emettere
certificazione   CEE   di  conformita'  ai  requisiti  essenziali  di
sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A),
della direttiva 89/392/CEE:
  A) Macchine:
    15) ponti elevatori per veicoli;
    16)  apparecchi  per  il  sollevamento  di persone con rischio di
caduta verticale superiore a tre metri.
  2. La  certificazione  CEE  di  cui al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle  relative  modifiche  e aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.