LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303, del 28 dicembre 1993
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre  1993  -  serie  generale  - con cui si e' proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1998 - serie generale - n. 89,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (deliberazione n. 10/98);
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art. 70, comma
5,  prevede  la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di
ammissione in fascia di rimborsabilita';
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20 agosto  1999, nel quale la specialita' medicinale
denominata   "Imukin",   a   base  di  interferone  gamma  1 b  umano
ricombinante,  della  Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in
Firenze,  nella forma farmaceutica e confezione, di seguito indicata:
6  flaconi  0,5 ml 100 mcg, A.I.C. n. 028138016, risulta classificata
in  classe "C", con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto
legislativo   n.   539   del   30 dicembre   1992,  "riservato  l'uso
esclusivamente   in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad  esso
assimilabile";
  Vista  la  domanda  del  13 luglio  1999,  integrata  con  nota del
28 settembre 1999, con cui la Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con
sede  in  Firenze, ha chiesto la riclassificazione in classe "A", per
uso   ospedaliero   "H",   della  specialita'  medicinale  denominata
"Imukin",   nella  forma  farmaceutica  e  confezione  sopra  citata,
proponendo il prezzo al pubblico di L. 2.416.300, allineato al prezzo
medio europeo;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 3 novembre
1999, rettificata nella seduta del 19 aprile 2000, con la quale viene
espresso  parere favorevole alla classificazione in classe "H", della
specialita'  medicinale denominata Imukin, nella forma farmaceutica e
confezione  6  flaconi  0,5  ml  100  mcg,  al  prezzo al pubblico di
L. 2.273.700;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita' medicinale denominata IMUKIN, a base di interferone
gamma  1 b  umano  ricombinante,  della  Boehringer  Ingelheim Italia
S.p.a.,  con  sede in Firenze, nella forma farmaceutica e confezione,
di  seguito  indicata: 6 flaconi 0,5 ml 100 mcg, A.I.C. n. 028138016,
e'  classificata  in  classe  "A",  per uso ospedaliero "H", ai sensi
dell'art.  8,  comma  10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, al
prezzo al pubblico di L. 2.273.700, I.V.A. compresa.