IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
dalla  legge  8 agosto  1995,  n. 341, che autorizza il Ministero del
tesoro  a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con onere
di  ammortamento  a  totale carico dello Stato, per la realizzazione,
nelle  aree  depresse,  di  grandi opere infrastrutturali che vengano
approvate  da  questo  Comitato  con  la procedura nella legge stessa
stabilita;
  Visto  art.  1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
destina  600  miliardi  di  lire,  a  valere  sui  mutui  come  sopra
attivabili,  al  finanziamento  d'interventi  relativi  ai  trasporti
rapidi  di  massa a guida vincolata e tranvie veloci, ad un programma
di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali ed alla
metanizzazione  e  rimette  a  questo  Comitato  il  riparto  tra  le
tipologie in questione;
  Visto  il  decreto-legge  1  luglio  1996, n. 344, convertito dalla
legge  20 dicembre  1996,  n.  641,  che  prevede  la  contrazione di
ulteriori  mutui,  con  onere  di  ammortamento a totale carico dello
Stato,  per  la  realizzazione  di  iniziative  dirette a favorire lo
sviluppo  sociale  ed  economico  nelle  aree depresse del territorio
nazionale, demandando a questo Comitato di procedere al riparto degli
importi derivanti dall'accensione dei mutui stessi;
  Vista  la  propria  delibera  dell'8 maggio  1996, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  149  del 27 giugno 1996, con la quale questo
Comitato ha ripartito i 600 miliardi di lire di cui al citato art. 1,
comma 79, della legge n. 549/1995, destinando 200 miliardi di lire al
programma relativo alle strade provinciali;
  Vista  la  propria  delibera  in  data 27 novembre 1996, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  38 del 15 febbraio 1997, con la quale
questo   Comitato  ha  approvato  un  primo  elenco  d'interventi  da
finanziare  con parte del suddetto importo di 200 miliardi di lire, e
vista  la  delibera  n.  255/97 in data 18 dicembre 1997 (in Gazzetta
Ufficiale  n.  60  del  13 marzo  1998), con la quale questo comitato
stesso  ha  approvato  modifiche  ed  integrazioni  al  programma  in
questione;
  Vista  la  delibera  in  data  18 dicembre  1996,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del 4 febbraio 1997, con la quale questo
Comitato  ha riservato il 5% delle risorse ritraibili dall'accensione
dei  mutui  di  cui  alla  richiamata  legge n. 641/1996 a specifiche
tipologie d'intervento;
  Vista  la propria delibera n. 84 in data 23 aprile 1997, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  del 15 luglio 1997, con la quale
questo  Comitato, nel ripartire la quota accantonata al punto 4 della
delibera  per  ultimo  citata, ha destinato l'importo di 200 miliardi
alla  manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali,
demandando al Ministro dei lavori pubblici di individuare le opere da
finanziare  e  prevedendo  la  sottoposizione a questo Comitato delle
relative indicazioni;
  Vista   la  propria  delibera  n.  42/98  in  data  6 maggio  1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1998 (errata
corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 27 luglio 1998), che reca
indicazioni procedurali e che in particolare al punto 3.1 disciplina,
a  seconda  delle  diverse fattispecie, le modalita' di trasferimento
delle risorse;
  Vista  la  nota  n.  1025  in  data 13 giugno 2000, con la quale il
Ministro  dei  lavori  pubblici  ha presentato il piano di riparto di
206,915  miliardi di lire, dei quali 200 a valere sulle risorse della
citata  legge  n.  641/1996  e 6,915 rivenienti da revoche disposte a
carico del precedente programma, e con la quale il citato Ministro ha
altresi  proposto per l'ammissione a finanziamento un primo elenco di
progetti  d'importo  pari  a  84.188,1  milioni di lire, indicando il
30 settembre  2000  quale  data ultima da assegnare alle province per
l'effettuazione  delle  relative  gare  e proponendo alcune modifiche
alla  procedura  stabilita  dalla delibera n. 42/98 in considerazione
dell'entita' limitata di alcuni interventi;
  Vista  la  nota n. 1112 del 4 luglio 2000 con la quale il Ministero
dei  lavori  pubblici  rappresenta  l'opportunita'  di  differire  il
termine  ultimo  per l'effettuazione delle gare al 15 ottobre 2000 al
fine  di  lasciare  alle  province  tempi adeguati per lo svolgimento
delle procedure propedeutiche all'effettuazione delle gare;
  Preso  atto  che  la  commissione  infrastrutture si e' pronunziata
positivamente sulla proposta nella seduta del 24 luglio 2000;
  Preso  atto  che  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica,  concordando al riguardo, ha fatto propria
la proposta stessa;
  Considerato  che,  nella  richiamata  delibera  del 23 aprile 1997,
questo  comitato  aveva  disposto che, in sede di redazione del nuovo
programma,  si tenesse conto anche dei finanziamenti assegnati con il
programma gia' approvato;
  Considerato  che il piano ora sottoposto a questo Comitato e' stato
predisposto   prevedendo   la   destinazione   del   70%  dell'intera
disponibilita'  di 400 miliardi di lire alle regioni dell'obiettivo 1
e del residuo 30% alle regioni degli obiettivi 2 e 5b;
  Considerato  che  sono  state  calcolate  le quote che, nell'ambito
della   ricordata   macroripartizione,  competerebbero  alle  singole
province  sulla base degli indicatori della popolazione, del tasso di
disoccupazione e della lunghezza delle strade provinciali e che dalle
quote  cosi'  spettanti sono stati detratti gli importi assegnati con
le   precedenti   delibere,   escludendo  conguagli  nell'ipotesi  di
differenza negativa;
  Considerato   che   il   citato  dicastero  ha  ritenuto  opportuno
sottoporre  il  suddetto  piano di riparto alla Conferenza permanente
per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome che,
nella  seduta  del  21 ottobre  1999,  ha espresso parere favorevole,
formulando alcune considerazioni per futuri riparti;
  Considerato  che l'elenco proposto per l'ammissione a finanziamento
concerne  interventi per i quali il Ministero citato dichiara di aver
gia'  positivamente  effettuato  la  verifica  sulla corrispondenza a
criteri   prefissati   e   sulla   ricorrenza   del  requisito  della
cantierabilita';
                              Delibera:
  1. Approvazione piano riparto.
  E'  approvato  il  piano  di  riparto  dell'importo di lire 206,915
miliardi  che  costituisce l'allegato 1 alla presente delibera, della
quale forma parte integrante: la quota assegnata a ciascuna provincia
a  valere  sull'importo complessivo di cui sopra, corrispondente alla
somma  delle  disponibilita' destinate al settore con la delibera del
23 aprile  1997  citata  in  premessa  e  degli importi rivenienti da
revoche  disposte  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici a carico del
precedente  programma, e' indicata nella colonna 9 del suddetto piano
di riparto.
  2. Approvazione programma di interventi.
  2.1.  E'  approvato un primo elenco di interventi di manutenzione e
completamento   delle   reti   viarie  provinciali,  per  un  importo
complessivo  di  L.  84.188.100.000,  da  ammettere a finanziamento a
valere  sulle  quote  come sopra attribuite alle rispettive province:
l'elenco  costituisce  l'allegato  2  della  presente delibera, della
quale forma parte integrante.
  Il  Ministro dei lavori pubblici sottoporra', non appena possibile,
il   programma   di   interventi   da  finanziare  con  le  rimanenti
disponibilita'.
  2.2.  Agli  interventi  di  cui  al suddetto elenco si applicano le
disposizioni  di  cui  ai  punti 2 e 3 della delibera del 27 novembre
1996, citata in premessa.
  2.3. Il termine ultimo per l'effettuazione delle gare di appalto da
parte  delle  amministrazioni interessate viene fissato al 15 ottobre
2000.
  2.4.  A  parziale  modifica di quanto previsto al punto 3.1.2 della
delibera n. 42/98, per gli interventi il cui costo definitivo - quale
risultante dopo l'effettuazione della gara - non superi i 300 milioni
di   lire   il   Ministero   dei  lavori  pubblici  trasferira'  alle
amministrazioni interessate, compatibilmente con le disponibilita' di
cassa,  un  importo corrispondente al 100% di detto costo definitivo,
mentre,  per  gli  interventi con un costo definitivo superiore a 300
milioni di lire, verra' erogata un'anticipazione non superiore al 20%
del costo stesso, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio.
  2.5.  Eventuali  problematiche  che  dovessero  emergere in sede di
attuazione   della   presente   delibera   saranno   sottoposte  alla
commissione    intrastrutture,    che    assumera'    le   definitive
determinazioni al riguardo.
  2.6.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici  estendera'  la relazione
prevista dalle citate delibere del 27 novembre 1996 e del 18 dicembre
1997  anche  all'attuazione  del programma finanziato con la presente
delibera  in  modo  da  offrire  un  quadro organico degli interventi
avviati  e  del  grado  di  realizzazione del piano di ammodernamento
della   rete   stradale   di  interesse  provinciale,  segnalando  in
particolare eventuali criticita'.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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