Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  le  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2000 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
           Disposizioni relative al personale della scuola
  1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti
di  cui  all'articolo  2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
possono  essere  disposte  in  piu' fasi, anche successivamente al 31
agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data
di  conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4
del  citato  articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso
negli  scaglioni  di  graduatoria approvati in via definitiva in data
successiva  al  31 agosto  2000  sono disposte, sui posti a tale fine
disponibili  dal  1o settembre  2000,  nel corso dell'anno scolastico
2000-2001,  con  decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e
raggiungimento  della  sede dal 1o settembre 2001. I docenti nominati
per  l'anno  scolastico  2000-2001, con supplenza annuale o supplenza
temporanea,  fino  al  termine  delle attivita' didattiche sulla base
degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati fino
alla   data  indicata  nel  relativo  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,  anche  nel  caso  che  gli scaglioni medesimi subiscano
variazioni in sede di approvazione definitiva.
  2. Sui posti disponibili dal 1o settembre 2000, da coprire mediante
concorso per titoli ed esami, sono altresi' disposte le assunzioni in
ruolo  del  personale  incluso  nelle  graduatorie  approvate in data
successiva  al  31 agosto  2000  e  comunque  entro  il 31 marzo 2001
relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per
cattedre  e  posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e
secondaria  e  ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'articolo
554 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza
ministeriale  n.  153  del  30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  179  del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte
con   decorrenza   ai   fini   giuridici  dal  1o  settembre  2000  e
raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001.
  3.  Le  assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle
assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti disposizioni.
  4.  Il  servizio  prestato  a  qualunque titolo nel corso dell'anno
scolastico  2000-2001  dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2
e'  valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di
scuola   e  la  classe  di  concorso  per  cui  e'  stata  conseguita
l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
  5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001,
in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e
di  conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine
delle   attivita'   didattiche,  e'  confermato  provvisoriamente  il
personale  che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000
per  supplenza  annuale  o temporanea sino al termine delle attivita'
didattiche.  Per  le  eventuali ulteriori disponibilita' il dirigente
scolastico  conferisce  in via provvisoria supplenze temporanee sulla
base  delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o
istituti  viciniori,  utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che
restano  efficaci,  anche  ai  fini  della  sostituzione  dei docenti
temporaneamente   assenti,   fino   alla   definizione   delle  nuove
graduatorie  da  predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della
legge  3 maggio  1999,  n. 124. Le presenti disposizioni si applicano
anche  al personale educativo e al personale amministrativo tecnico e
ausiliario,  ivi  compreso,  quello  nominato  dagli  enti locali. Il
personale  nominato  in  via provvisoria ai sensi del presente comma,
che  abbia  titolo  all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di
una  supplenza  annuale  o temporanea fino al termine delle attivita'
didattiche  per  l'anno  scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto
della  nomina  da parte del provveditore agli studi nella sede ove ha
prestato servizio a titolo provvisorio.
  6.  Le  graduatorie  provinciali ad esaurimento per il conferimento
delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di
collaboratore   scolastico,   di  cui  all'articolo 587  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per
una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre
anni  scolastici,  ha  prestato  servizio  nelle  scuole statali, nel
medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta
giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
  6-bis.  ((  Sono  ammessi  alla  sessione riservata di esami di cui
all'articolo 2,  comma  4,  della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro
che  hanno  maturato  i  requisiti  di servizio previsti dal medesimo
comma   4   entro   il  27 aprile  2000,  data  di  scadenza  per  la
presentazione  della domanda di partecipazione alla predetta sessione
di   esami   fissata  dall'ordinanza  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  del  7 febbraio  2000,  n.  33, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale
di  cui  al  presente  comma e' inserito a domanda previo superamento
della  sessione  riservata  di  esami,  nelle graduatorie permanenti,
all'atto  dell'integrazione  delle medesime in esito all'espletamento
dei  concorsi  a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria
banditi  nel  1999,  nel  medesimo scaglione di coloro che superano i
predetti   concorsi.  Al maggiore  fabbisogno,  valutato  in  lire 38
miliardi  per  l'anno  2000,  per  il  completamento  della  predetta
sessione  riservata  di  esami,  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai tini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione. ))
  6-ter.  ((  L'esame  di  Stato che si sostiene al termine del corso
svolto  dalle  scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore
di  prova  concorsuale  ai  fini  dell'inserimento  nelle graduatorie
permanenti   previste   dall'articolo 401   del  decreto  legislativo
16 aprile  1994,  n.  297,  come sostituito dall'articolo 1, comma 6,
della  legge  3 maggio  1999,  n. 124. Con decreto dei Ministri della
pubblica  istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  sono  stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare
sia   il   possesso  delle  necessarie  conoscenze  disciplinari  sia
l'avvenuta  acquisizione,  nella  scuola  di  specializzazione, delle
competenze   professionali,   nonche'   le   relative   modalita'  di
svolgimento.  Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e
le  modalita'  di  costituzione  delle commissioni, sia di ammissione
alla  scuola  di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio
da   attribuire   al   risultato   dell'esame   finale  sia  ai  fini
dell'inserimento  nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito
del  concorso  per  esami  e  titoli, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 3  del  decreto  del Ministro della pubblica istruzione
del  24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del
7 giugno  1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche  a  coloro  che  frequentano le scuole di specializzazione alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di
cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti
a  domanda  nelle  graduatorie  permanenti nel medesimo scaglione del
personale di cui al comma 6-bis. ))
  7.  I  periodi  sesto  e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il
periodo  trascorso  in  tale  posizione e' valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo
i  docenti  e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale
erano  titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo
di  servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un
quinquennio.  In  caso  di  durata  superiore essi sono assegnati con
priorita' ad una sede disponibile da loro scelta".
  7-bis.  (( All'articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  "un anno scolastico" sono
sostituite dalle seguenti: "un quinquennio";
    b)  dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In tal caso
il personale, alla cessazione del comando, e' assegnato con priorita'
ad un sede disponibile di sua scelta". ))