IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
                      del Ministero del lavoro
                     e della previdenza sociale

  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
supplemento  ordinario  -  n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione
delle   direttive  89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e  93/68/CEE,
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Vista   l'istanza   presentata   dall'organismo  "Eurocert  S.r.l."
acquisita  in  atti  prot.  n.  757340  del  3 aprile  2000, volta ad
ottenere    l'autorizzazione   all'esercizio   delle   attivita'   di
certificazione  relativa  ai tipi di macchine di cui all'allegato IV,
punto A16;
  Tenuto   conto   che   l'esame   della   documentazione  presentata
dall'organismo  "Eurocert  S.r.l.",  ha consentito l'accertamento del
possesso  dei  previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
alla certificazione CE;
  Considerato  che  l'organismo  "Eurocert  S.r.l.", ha dichiarato di
soddisfare  ai  criteri  minimi  per  la  notifica degli organismi di
certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.   L'organismo  "Eurocert  S.r.l."  e'  autorizzato  ad  emettere
certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
per  i  seguenti  prodotti  di cui all'allegato IV, lettera A), della
direttiva 89/392/CEE:
    A) Macchine:
      16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di
caduta verticale superiore a tre metri.
  2.  La  certificazione  CE  di  cui al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle  relative  modifiche  e aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.