IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
                      del Ministero del lavoro
                     e della previdenza sociale

  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento  ordinario  n.  146  del  6 settembre 1996, di attuazione
delle   direttive   89/392/CEE,  91/368/CEE,  93/44/CEE  e  93/68/CEE
concernenti  il  ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo "CSI - Centro sviluppo
settore  impiego"  con  sede  legale in Viale Lombardia n. 20 - 20021
Bollate (Milano);
  Visto  il  verbale  di  accertamento dell'8 novembre 1999, prot. n.
6842,   dell'Ufficio   provinciale  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato di Milano;
  Tenuto   conto   che   l'esame   della   documentazione  presentata
dall'organismo "CSI - Centro sviluppo settore impiego", ha consentito
l'accertamento  del  possesso  dei previsti requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione alla certificazione CE;
  Considerato   che   l'organismo  "CSI  -  Centro  sviluppo  settore
impiego",  ha  dichiarato  di  soddisfare  ai  criteri  minimi per la
notifica degli organismi di certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.   L'organismo  "CSI  -  Centro  sviluppo  settore  impiego",  e'
autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti
essenziali  di  sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato
IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE.
  A) Macchine:
    1)  seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di
materie assimilate;
      1.1)  seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel corso della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con
dispositivo di trascinamento amovibile;
      1.2)  seghe  ad  utensile  in  posizione  fissa nel corso della
lavorazione,  a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato,
a spostamento manuale.
      1.3)  seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel corso della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
      1.4)  seghe  ad  utensile mobile nel corso della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
    2)  spianatrici  ad  avanzamento  manuale  per la lavorazione del
legno;
    3)  piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la
lavorazione del legno;
    4)  seghe  a  nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a
carrello  mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di
materie assimilate;
    5)  macchine  combinate  dei  tipi  di cui ai punti da 1 a 4 e al
punto 7, per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
    6)  tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno;
    7)  fresatrici  ad  asse verticale, ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie assimilate;
    8) seghe a catena portatili da legno;
    9)  presse,  comprese  le piegatrici, per la lavorazione a freddo
dei  metalli,  a  carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/ s.
    10) Ponti elevatori per veicoli;
  B) Componenti di sicurezza:
    1)  strutture  di  protezione contro il rischio di capovolgimento
(ROPS);
    2) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti
(FOPS).
  2.  La  certificazione  CE  di  cui al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle  relative  modifiche  e aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.