Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                              Art. 01.
((  1.  Per  la firma della convenzione delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli, e' ospitata
a  Palermo  la  Conferenza internazionale che si svolgera' dall'11 al
15 dicembre  2000.  Ai  lavori  della  Conferenza  partecipa anche un
comitato  di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e
sei   deputati,   designati   con  propri  atti  rispettivamente  dal
Presidente  del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati. ))
                               Art. 1.
  1.  Per  le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del
coordinamento  organizzativo  della Conferenza (( di cui all'articolo
01  )),  istituito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  21 febbraio  2000,  ((  integrato  con  i  decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  21 aprile  2000 e del
24 agosto  2000,  ))  nonche'  per far fronte agli oneri gravanti sul
Paese  ospitante  in  base  all'accordo  di sede tra l'Organizzazione
delle  Nazioni Unite ed il Governo italiano, e' autorizzata una spesa
fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.
  2.  Per  gli  interventi  strutturali,  anche  di  natura  mobile o
temporanea,  necessari  alla realizzazione della Conferenza di cui al
comma  1,  deliberati  dalla  commissione  speciale  istituita con il
decreto  di  cui  al  medesimo  comma  1, e' autorizzato il limite di
impegno  quindicennale di lire 5.000 milioni (( a decorrere dall'anno
2001  )),  quale  concorso  dello  Stato  agli  oneri derivanti dalla
contrazione  di  mutui o altre operazioni che il comune di Palermo e'
autorizzato  ad  effettuare.  Per  le  stesse  finalita'  la  regione
siciliana  puo'  destinare  fino  a 35 miliardi di lire, a valere sui
fondi  disponibili  ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi
di edilizia residenziale pubblica.
  3.  Ai  fini e nei limiti indicati nei commi l e 2, i provvedimenti
necessari,  sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti,
anche  in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel
rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento. Gli interventi di
cui  al  comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le
modalita'  di  cui  all'articolo  33 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
  4.  Al  pagamento  delle  spese  indicate  al  comma  2 provvede la
prefettura  di  Palermo,  in  base  ad  apposita certificazione sulla
regolarita'   dei   lavori   eseguiti,  rilasciata  dal  provveditore
regionale  alle  opere  pubbliche, e ad attestazione sulla congruita'
dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale,
previo   parere   della  sovrintendenza  per  i  beni  ambientali  ed
architettonici,  ove  prescritto,  nonche'  sulla  base dei documenti
giustificativi  vistati  dal  prefetto  o  dal suo delegato a cui sia
stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.
((  4-bis.  Entro  novanta giorni dalla conclusione della Conferenza,
il  Governo  presenta  alle  Camere  una  relazione  sulla Conferenza
medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Con  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri   del  21 febbraio  2000  si  e'  provveduto  alla
          definizione  della struttura organizzativa della Conferenza
          per  la  firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro
          il    crimine   organizzato   transnazionale   e   relativi
          protocolli.
            -  Con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  del  21 aprile 2000 si e' provveduto ad integrare
          la composizione del Comitato nazionale per l'organizzazione
          della  Conferenza  per  la  firma  della  Convenzione delle
          Nazioni  Unite contro il crimine organizzato transnazionale
          e relativi protocolli.
              -  Con  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri    del   24 agosto   2000   e'   stata   integrata
          ulteriormente la composizione del citato Comitato nazionale
          con il presidente della provincia di Palermo.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  33 della legge 11
          febbraio  1994,  n.  109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici):       "Art.  33  (Segretezza).  -  1.  Le  opere
          destinate  ad  attivita'  delle forze armate o dei corpi di
          polizia  per  la  difesa  della  Nazione o per i compiti di
          istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
          sicurezza  e  di  segretezza  in conformita' a disposizioni
          legislative,  regolamentari  ed  amministrative  vigenti  o
          quando  lo  esiga  la protezione degli interessi essenziali
          della  sicurezza  dello  Stato, dichiarate indifferibili ed
          urgenti,   possono   essere   eseguite   in   deroga   alle
          disposizioni  relative  alla pubblicita' delle procedure di
          affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, il regolamento
          determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
          e  le  modalita'  delle stesse, i criteri di individuazione
          dei  concorrenti  ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
          di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
              3.   I  lavori  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposti
          esclusivamente  al  controllo  successivo  della  Corte dei
          conti,  la  quale  si pronuncia altresi' sulla regolarita',
          sulla   correttezza   e   sull'efficacia   della  gestione.
          Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
          il   30 giugno   di   ciascun  anno  in  una  relazione  al
          Parlamento".