Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 01. (( 1. Per la firma della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli, e' ospitata a Palermo la Conferenza internazionale che si svolgera' dall'11 al 15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. )) Art. 1. 1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza (( di cui all'articolo 01 )), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, (( integrato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 e del 24 agosto 2000, )) nonche' per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, e' autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000. 2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni (( a decorrere dall'anno 2001 )), quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo e' autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalita' la regione siciliana puo' destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica. 3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi l e 2, i provvedimenti necessari, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalita' di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2. (( 4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute. )) Riferimenti normativi: - Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000 si e' provveduto alla definizione della struttura organizzativa della Conferenza per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli. - Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 si e' provveduto ad integrare la composizione del Comitato nazionale per l'organizzazione della Conferenza per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli. - Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2000 e' stata integrata ulteriormente la composizione del citato Comitato nazionale con il presidente della provincia di Palermo. - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici): "Art. 33 (Segretezza). - 1. Le opere destinate ad attivita' delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalita' delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonche' le relative procedure. 3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento".