Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno succesivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi. 1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000. 2-bis. (( Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonche' del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300 (Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania): "Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione alle effettive disponibilita', sono autorizzate, sino al 31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita' governative albanesi, sulla base dalle richieste dalle stesse formulate, previo coordinamento del commissario straordinario del Governo, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i mezzi dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo supporto logistico. Art. 4. - 1. Al personale utilizzato per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1977, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 140 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero". - Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, reca: "Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia".