L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4,  concernente  le disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del   9 settembre   1988,  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  in  alcuni  rami  vita  rilasciata  a  Risparmio Vita
Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede legale in Torino, via Nizza n. 150,
nonche'  sede  secondaria  e  sede  amministrativa in Mogliano Veneto
(Treviso),  via  Marocchesa  n.  14,  ed  i  successivi provvedimenti
autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta in data 10 aprile 2000, dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti di Risparmio Vita Assicurazioni S.p.A.
che  ha  approvato  le modifiche statutarie all'art. 3, l'inserimento
dell'  art.  25, la modifica del precedente art. 25 che ha assunto il
numero  26  e  la  rinumerazione  degli articoli da 26 a 29 che hanno
assunto rispettivamente i numeri da 27 a 30;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Risparmio Vita
Assicurazioni   S.p.a.   con  sede  legale  in  Torino  nonche'  sede
secondaria e sede amministrativa in Mogliano Veneto (Treviso), con le
modifiche apportate agli articoli:
    art.  3. (Sede). - Trasferimento della sede legale sita in Torino
da  via  Alassio n. 15, a via Nizza n. 150, e della sede secondaria e
sede  amministrativa  sita in Mogliano Veneto da via Ferretto n. 1, a
via Marocchesa n. 14;
    art.  25  nuovo  articolo  -  (Consiglio  di  amministrazione). -
Introduzione  dell'obbligo  di  informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  ed,  in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse;
      ex   art.  25,  rinumerato  art.  26  (Collegio  sindacale).  -
Attribuzioni,  doveri  e  durata  in  carica  del collegio sindacale:
rinvio alle norme di legge.
  Nuova disciplina in materia di:
    cause  di  ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale;
    nomina del presidente del collegio sindacale;
    determinazione del compenso annuo per i sindaci;
  possibilita'  per  il collegio sindacale, o almeno due suoi membri,
di   convocare   l'assemblea  ed  il  consiglio  di  amministrazione:
modalita';
      ex  art.  26,  rinumerato art. 27 (Bilancio e Utili) - articolo
non modificato;
      ex  art.  27,  rinumerato  art.  28. (Dividendi) - articolo non
modificato;
      ex  art.  28,  rinumerato art. 29 (Scioglimento) - articolo non
modificato;
      ex  art.  29,  rinumerato  art.  30  (Disposizioni  generali) -
articolo non modificato.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2000
                                           Il presidente: Manghetti