L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera  i)  della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che
il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in
materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami  di  cui  all'art.  1  del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 343;
  Vista  l'istanza  del  10 agosto  2000,  con la quale Generali Vita
S.p.a.  ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita'
assicurativa  nei  rami  I,  III, IV, V e VI di cui al punto A) della
tabella  di  cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla predetta istanza, nonche'
quella successivamente inviata;
  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del 17 ottobre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente,
si  e'  espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata
presentata dalla Generali Vita S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  Generali Vita S.p.a., con sede legale in Trieste, via
Machiavelli  n.  4  e  sede  amministrativa  in  Mogliano Veneto, via
Marocchesa   n.   14,  e'  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  nei  rami  I,  III, IV, V e VI di cui al punto A) della
tabella  di  cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  174, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma
4, del suddetto decreto legislativo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2000
                                           Il presidente: Manghetti