IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto   l'art.   9   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,
convertito,  nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e'
stabilito,  fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono
determinate  ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione
dei prestiti da emettere in lire in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari,
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
21 ottobre  2000  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 51.903 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i propri decreti in data 24 maggio, 26 giugno, 20, 21 luglio
e  22 settembre  2000 con i quali e' stata disposta l'emissione delle
prime  dieci  tranches  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero
coupon"  della  durata  di  diciotto  mesi  "CTZ-18"  con  decorrenza
31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre   l'emissione   di   una  undicesima  tranche  dei  suddetti
certificati di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
undicesima  tranche  di  "CTZ-18",  con  decorrenza  31 maggio 2000 e
scadenza 30 novembre 2001, fino all'importo massimo di 750 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 24 maggio 2000, citato nelle
premesse,  recante  l'emissione  della  prima  e  seconda tranche dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 maggio 2000.