IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1998,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, recante:
"Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visti in particolare gli articoli 7, commi 2, 3 e 7, e 9 del citato
decreto legislativo n. 303 del 1999;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio
2000,  recante:  "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  materia  di  solidarieta'  sociale  al  Ministro  senza
portafoglio on. Livia Turco";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 febbraio 1990, n. 109, come successivamente modificato dai decreti
del  Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991, n. 444 e
9 maggio  1994,  n.  412,  concernente  l'attuale  organizzazione del
Dipartimento  degli  affari  sociali nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Considerata  l'esigenza  di  procedere, ai sensi delle disposizioni
del decreto legislativo n. 300 del 1999, al riordino delle competenze
e  dell'organizzazione  del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino al trasferimento ad altra
amministrazione ai sensi dell'art. 45 del citato decreto legislativo;
  Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale;
                              Decreta:
             Art. 1. Dipartimento per gli affari sociali
  1. Il  Dipartimento per gli affari sociali e' la struttura generale
di supporto che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
nell'area funzionale inerente l'elaborazione e il coordinamento delle
politiche sociali e in particolare:
    a) le azioni di contrasto della poverta' e dell'emarginazione;
    b) le politiche in favore della famiglia;
    c) le iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia;
    d) gli interventi in favore dei giovani;
    e) le politiche in favore della terza eta';
    f) la promozione dell'associazionismo e del volontariato;
    g) la lotta alla tossicodipendenza e alcooldipendenza;
    h) l'integrazione sociale degli immigrati.
  2. Il Dipartimento provvede, altresi', allo svolgimento dei compiti
e  delle  attivita'  finalizzate  ad  assicurare l'applicazione delle
leggi  e dei decreti concernenti le competenze attribuite al Ministro
per la solidarieta' sociale o, per il periodo precedente il 31 maggio
1996,  al  Ministro per gli affari sociali ed al Dipartimento per gli
affari   sociali,   in   particolare  relativi  all'applicazione  dei
provvedimenti di seguito indicati:
    a) testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    b) legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione
della convenzione sui diritti del fanciullo";
    c) legge  19 luglio  1991,  n. 216, recante: "Primi interventi in
favore  dei  minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita'
criminose";
    d) legge  11 agosto  1991,  n.  266,  recante:  "Legge quadro sul
volontariato";
    e) legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  recante: "Legge quadro per
l'assistenza  e  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle persone
handicappate", e legge 21 maggio 1998, n. 162;
    f) decreto-legge   24 aprile   1997,   n.  108,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   20 giugno  1997,  n.  174,  recante:
"Partecipazione  italiana  alle  iniziative  internazionali in favore
dell'Albania";
    g) legge  28 agosto  1997,  n. 284, recante: "Disposizioni per la
prevenzione   della   cecita'   e  per  la  riabilitazione  visiva  e
l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati";
    h) legge  28 agosto  1997,  n. 285, recante: "Disposizioni per la
promozione   di   diritti   e   di   opportunita'  per  l'infanzia  e
l'adolescenza";
    i) legge  23 dicembre  1997,  n. 451, recante: "Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia";
    j) legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  recante:  "Misure  per la
stabilizzazione della finanza pubblica", art. 59, commi 44-46;
    k) decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286, recante: "Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero";
    l) decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,  recante:
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni ed agli enti locali", titolo IV, capo II;
    m) decreto   legislativo   18 giugno   1998,   n.  237,  recante:
"Disciplina  dell'introduzione  in  via  sperimentale  in alcune aree
territoriali dell'istituto del reddito minimo di inserimento";
    n) legge  3 agosto  1998,  n.  269,  recante:  "Norme  contro  lo
sfruttamento  della  prostituzione,  della  pornografia,  del turismo
sessuale  in  danno  di  minori,  quali  nuove  forme di riduzione in
schiavitu'";
    o) legge  23 dicembre  1998,  n. 448, recante: "Misure di finanza
pubblica   per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo",  relativamente
all'applicazione  degli articoli 65 e 66, concernenti gli assegni per
il nucleo familiare e di maternita';
    p) legge   31 dicembre   1998,  n.  476,  recante:  "Ratifica  ed
esecuzione   della   Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la
cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il
29 maggio  1993:  Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema
di adozione di minori stranieri";
    q) legge  23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2000)",  relativamente  all'applicazione  dell'art.  49,
concernente  disposizioni  per la riduzione degli oneri sociali e per
la tutela della maternita';
    r) legge  8 marzo  2000,  n.  53,  recante:  "Disposizioni per il
sostegno  della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
cura  e  alla  formazione  e  per  il  coordinamento  dei tempi delle
citta'".
  3. Il  Dipartimento  assicura,  inoltre,  il supporto all'attivita'
delle  Commissioni,  dei  Comitati  e  degli  altri organi collegiali
costituiti presso il Dipartimento medesimo.