IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
         del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

  Viste  le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n.
93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento  ordinario  n.  146  del  6 settembre 1996, di attuazione
delle  direttive  n.  89/392/CEE,  n.  91/368/CEE,  n. 93/44/CEE e n.
93/68/CEE  concernenti  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8
e 9;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Vista l'istanza presentata dall'organismo "Sidel S.p.a.", acquisita
in   atti  prot. n.  762483  del  7 luglio  2000  volta  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  di  certificazione
relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punto A16;
  Tenuto   conto   che   l'esame   della   documentazione  presentata
dall'organismo  "Sidel  S.p.a.",  ha  consentito  l'accertamento  del
possesso  dei  previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
alla certificazione CE;
  Considerato  che  l'organismo  "Sidel  S.p.a.",  ha  dichiarato  di
soddisfare  ai  criteri  minimi  per  la  notifica degli organismi di
certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'organismo   "Sidel   S.p.a."   e'   autorizzato   ad  emettere
certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza
per  i  seguenti  prodotti  di cui all'allegato IV, lettera A), della
direttiva n. 89/392/CEE:
    A) Macchine:
      sedici apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio
di caduta verticale superiore a tre metri.
  2. La  certificazione  CE  di  cui  al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella
direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti n.
91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE.
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.