IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
         del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

  Viste  le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n.
93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento  ordinario  n.  146  del  6 settembre 1996, di attuazione
delle  direttive  n.  89/392/CEE,  n.  91/368/CEE,  n. 93/44/CEE e n.
93/68/CEE  concernenti  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8
e 9;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Visti  i  decreti  dell'8 agosto  1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  193 del 19 agosto 1994 e del 10 maggio 1995 pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  114  del  18 maggio  1995  con  cui
l'organismo   e'   stato   autorizzato  alla  certificazione  in  via
provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva
n. 89/392 e successive modifiche;
  Vista  l'istanza  presentata dall'organismo "Consorzio DNV - Modulo
uno",  con  sede  legale  in  via Paracelso n. 20 - Palazzo Andromeda
Ingr. 3 - 20041 Agrate Brianza (Milano);
  Vista  l'istanza  di estensione dell'autorizzazione ai settori 15 e
16  dell'allegato  IV  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
24 luglio 1969, n. 459;
  Visto  il  verbale  di accertamento del 21 settembre 1999, prot. n.
5112   dell'ufficio   provinciale  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di Milano;
  Tenuto   conto   che   l'esame   della   documentazione  presentata
dall'organismo   "Consorzio   DNV   -   Modulo  uno",  ha  consentito
l'accertamento  del  possesso  dei previsti requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione alla certificazione CE;
  Considerato  altresi' che l'organismo "Consorzio DNV - Modulo uno",
ha  dichiarato  di  essere  in  possesso  dei requisiti minimi di cui
all'allegato  VII  del  decreto  del  Presidente della Repubblica del
24 luglio 1996, n. 459;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'organismo  "Consorzio  DNV  -  Modulo  uno"  e' autorizzato ad
emettere  certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza  per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A)
e B) della direttiva n. 89/392/CEE:
    A) Macchine:
      1) seghe  circolari  (monolama  e multilama) per la lavorazione
del  legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e
di materie assimilate;
        1.1) seghe  ad  utensile  a  posizione  fissa nel corso della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con
dispositivo di trascinamento amovibile;
        1.2) seghe  ad  utensile  a  posizione  fissa nel corso della
lavorazione,  a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a
spostamento manuale;
        1.3) seghe  ad  utensile  a  posizione  fissa nel corso della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
        1.4) seghe  ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
      2) spianatrici  ad  avanzamento  manuale per la lavorazione del
legno;
      3) piallatrici  su  una faccia a carico e/o scarico manuale per
la lavorazione del legno;
      4) seghe  a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a
carrello  mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di
materie assimilate;
      5) macchine  combinate  dei  tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al
punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
      6) tenonatrici  a  mandrini multipli ad avanzamento manuale per
la lavorazione del legno;
      7) fresatrici  ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie assimilate;
      8) seghe a catena portatili da legno;
      9) presse,  comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo
dei  metalli,  a  carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s;
      10)  formatrici   delle   materie  plastiche  per  iniezione  e
compressione a carico o scarico manuale;
      11) formatrici  della gonna a iniezione e compressione a carico
o scarico manuale;
      14) dispositivi   di   protezione   e   alberi   cardanici   di
trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7;
      15) ponti elevatori per veicoli;
      16) apparecchi  per  il  sollevamento di persone con rischio di
caduta verticale superiore a 3 m;
    B) Componenti di sicurezza:
      4) strutture  di protezione contro il rischio di capovolgimento
(ROPS);
      5) strutture  di  protezione  contro  il  rischio  di cadute di
oggetti (FOPS).
  2. La  certificazione  CE  di  cui  al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme,  modalita'  e procedure stabilite nei
pertinenti  articoli  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
24 luglio  1996,  n.  459,  della  direttiva  n.  89/392/CEE  e delle
successive  direttive  n.  91/368/CEE,  n.  93/44/CEE  e n. 93/68/CEE
recanti modifiche ed aggiornamenti;
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.