IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano, l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  ulteriori  funzioni  e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali;
  Visto  il  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente
disposizioni   correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Emilia-Romagna
degli  eventi  calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
    tromba d'aria dell'8 luglio 2000 nella provincia di Parma;
    grandinate dall'8 luglio 2000 al 28 luglio 2000 nelle province di
Bologna, Modena, Ferrara;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  produzioni  e strutture aziendali nei sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Bologna:  grandinate  del  15  luglio  2000, del 28 lu-glio 2000,
provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 2,  lettere b), c), d), nel
territorio  dei  comuni di Castello di Serravalle, Crespellano, Monte
San Pietro, Monteveglio;
    Ferrara:  grandinate  dell'8  luglio  2000,  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma 2, lettere b), c), d), f), g), nel territorio dei
comuni di Berra, Copparo, Ro;
    Modena:
      grandinate  dell'8  luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2,  lettere  b),  c),  d), f), g), nel territorio dei comuni di
Cavezzo, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro;
      grandinate  del  15 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3,
comma 2,  lettere  b),  c),  d), f), g), nel territorio dei comuni di
Castelfranco Emilia, Modena, San Cesario sul Panaro, Spilamberto;
    Parma:  tromba  d'aria  dell'8  luglio  2000,  provvidenze di cui
all'art.  3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Parma,
Torrile, Trecasali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 ottobre 2000
                                         Il Ministro: PECORARO SCANIO