L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione dell'11 ottobre 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante l'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  n.  2, di tale legge, che affida
all'Autorita'  l'elaborazione,  anche  avvalendosi  degli  organi del
Ministero  delle  comunicazioni,  dei piani nazionali di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;
  Visto  l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  deliberazione  del  16 giugno 1998 e pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  22 luglio 1998, che attribuisce al
consiglio  dell'Autorita'  la competenza in materia di pianificazione
delle frequenze;
  Vista  la delibera n. 68/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
263  del  10 novembre  1998, con la quale l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  ha approvato il Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
  Vista la delibera n. 105/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
192  del  17 agosto  1999,  con  la quale l'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  ha approvato l'integrazione del Piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
  Vista   la   delibera  n.  95/00/CONS,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  58  del 10 marzo 2000, con la quale l'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  ha approvato la integrazione al Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
televisiva  che  apporta  parziali  perfezionamenti  all'integrazione
approvata con la delibera n. 105/99;
  Rilevato   che   nel   Piano   nazionale  delle  frequenze  per  la
radiodiffusione  televisiva  e nelle successive integrazioni al piano
le  coordinate geografiche relative al sito di Novara non rispondenti
ai  valori  reali  rilevati  a  causa  di un mero errore materiale di
trascrizione;
  Ritenuto  pertanto necessario apportare al Piano la rettifica delle
coordinate  geografiche  del  sito di Novara in modo che l'ubicazione
dello  stesso  corrisponda  a quella definita in sede di elaborazione
del Piano;
  Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari;
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.  Nel  Piano  nazionale  di  assegnazione  delle frequenze per la
radiodiffusione   televisiva   approvato   con   delibera  n.  68/98,
successivamente  perfezionato e integrato con le delibere n. 105/99 e
n.   95/00/CONS,   le  coordinate  del  sito  di  Novara  sono  cosi'
rettificate:
    longitudine: da 8o 39' 27 a 8o 39' 02 ;
    latitudine: da 45o 23' 23 a 45o 25' 01 .
  2. Rimane invariato per il resto il Piano nazionale di assegnazione
delle  frequenze  per la radiodiffusione televisiva di cui al comma 2
della delibera n. 95/00/CONS.
  3. Copia del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, cosi'
come rettificato in attuazione della presente delibera, e' depositato
a  libera  visione  del  pubblico  presso  la  sede dell'Autorita' in
Napoli,   centro   direzionale,  isola  B5,  e  presso  l'ufficio  di
rappresentanza di Roma, via delle Muratte n. 25.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Napoli, 11 ottobre 2000

                            Il presidente
                                Cheli

                       Il commissario relatore
                                Lari

                Il segretario degli organi collegiali
                               Belati