All'Ente nazionale sementi elette All'Ispettorato centrale repressione frodi All'A.I.S. - Associazione italiana sementi All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei All'Assoseme - Associazione italiana costitutori Alla Confederazione generale industrie italiane - Associazione degli industriali di Capitanata La legge 25 novembre 1971, n. 1096, "Disciplina dell'attivita' sementiera", all'art. 12, comma 1, dispone, tra l'altro, che i prodotti sementieri non possano essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi siano stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Questo Ministero con propri decreti del 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 ha incaricato l'Ente nazionale sementi elette di effettuare tale controllo nonche' di certificare i materiali sementieri previsti dalla legge n. 1096/1971. Considerato che le procedure convenzionali per la stampa dei cartellini ufficiali non risultano essere adeguate agli attuali processi di lavorazione industriale, come rappresentato da numerosi operatori del settore, si rende necessario, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, semplificare tale procedura. A tal fine si autorizza l'Ente nazionale sementi elette a rilasciare, ai soggetti aventi titolo e che ne faranno richiesta, i cartellini ufficiali che dovranno, secondo le modalita' previste in allegato, essere completati, dai soggetti stessi, con gli elementi "variabili" nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. Tale procedura va comunque effettuata sotto il controllo ufficiale del predetto ente. L'Ente nazionale sementi elette e' comunque tenuto a rilasciare direttamente i cartellini ufficiali, completi di tutte le informazioni, agli operatori del settore che non intendano avvalersi della procedura di cui sopra. Roma, 3 agosto 2000 Il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Ambrosio