All'Ente nazionale sementi elette
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  All'A.I.S.  - Associazione italiana
                                  sementi
                                  All'AS.SE.ME.     -    Associazione
                                  sementieri mediterranei
                                  All'Assoseme     -     Associazione
                                  italiana costitutori
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  industrie  italiane -  Associazione
                                  degli industriali di Capitanata

  La  legge  25  novembre  1971,  n. 1096, "Disciplina dell'attivita'
sementiera",  all'art.  12,  comma  1,  dispone,  tra  l'altro, che i
prodotti  sementieri  non  possano essere venduti, posti in vendita o
messi  altrimenti  in  commercio  se non siano muniti di uno speciale
cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed
attestante  che  i  prodotti stessi siano stati sottoposti, con esito
favorevole, ai controlli prescritti.
  Questo  Ministero  con  propri  decreti  del  17  febbraio 1972 e 2
novembre  1976  ha  incaricato  l'Ente  nazionale  sementi  elette di
effettuare   tale   controllo  nonche'  di  certificare  i  materiali
sementieri previsti dalla legge n. 1096/1971.
  Considerato  che  le  procedure  convenzionali  per  la  stampa dei
cartellini  ufficiali  non  risultano  essere  adeguate  agli attuali
processi  di  lavorazione industriale, come rappresentato da numerosi
operatori  del  settore,  si  rende  necessario, anche ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, semplificare tale procedura.
  A   tal  fine  si  autorizza  l'Ente  nazionale  sementi  elette  a
rilasciare,  ai  soggetti aventi titolo e che ne faranno richiesta, i
cartellini  ufficiali  che dovranno, secondo le modalita' previste in
allegato,  essere  completati,  dai soggetti stessi, con gli elementi
"variabili"  nel  rispetto  delle  normative comunitarie e nazionali.
Tale  procedura  va  comunque effettuata sotto il controllo ufficiale
del predetto ente.
  L'Ente  nazionale  sementi  elette  e' comunque tenuto a rilasciare
direttamente   i   cartellini   ufficiali,   completi   di  tutte  le
informazioni,  agli operatori del settore che non intendano avvalersi
della procedura di cui sopra.
    Roma, 3 agosto 2000

                                          Il direttore generale
                                         delle politiche agricole
                                       ed agroindustriali nazionali
                                                 Ambrosio