Alle direzioni regionali del lavoro
                              Alle  direzioni  provinciali del lavoro
                              (per il tramite delle D.R.L.)
                              Agli   assessorati   regionali  per  il
                              lavoro e politiche per l'occupazione
                              Alla segreteria dell'onorevole Ministro
                              Al Gabinetto dell'onorevole Ministro
                              Al   Sottosegretario   di  Stato  dott.
                              Raffaele Morese
                              Al   Sottosegretario   di   Stato  sen.
                              Ornella Piloni
                              Al  Sottosegretario  di Stato onorevole
                              Paolo Guerrini
                              Alle divisioni I delle D. G.
                              Al  presidente del comitato istruttoria
                              tecnica     intervento    straordinario
                              integrazione salariale
                              Al S.E.C.I.N.
                              All'ufficio della consigliera nazionale
                              di parita'
                              Al comando Carabinieri dell'ispettorato
                              del lavoro
                              Alle   organizzazioni   sindacali   dei
                              lavoratori
                              Alle associazioni datoriali
                              Agli enti previdenziali

  L'art.  3  del decreto legislativo n. 469/1997 - nel confermare, al
comma 1, la competenza di questo Ministero in materia di eccedenze di
personale  temporanee  e  strutturali  -  ha  stabilito che presso le
regioni   venga   svolto   l'esame   congiunto   previsto,   in  fase
propedeutica,nel  procedimento  relativo all'intervento straordinario
di  integrazione  salariale,  nonche' quello previsto nelle procedure
per  la  dichiarazione  di  mobilita'  del  personale;  alle  regioni
compete,     altresi',    promuovere    gli    accordi    finalizzati
all'applicazione dei contratti di solidarieta' (comma 2).
  Il  successivo  comma  3 ha disposto, infine, che nell'ambito delle
procedure di cui al precedente comma 2, le regioni esprimano motivato
parere.
  In  data  19 agosto  u.s.  e'  entrato  in  vigore  il  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 218/2000, relativamente al quale, con
circolare  n.  61  del  23 agosto  u.s.,  la Direzione generale della
previdenza  ed  assistenza sociale ha fornito le prime e piu' urgenti
disposizioni per la sua applicazione.
  L'interrelazione   tra   alcune   disposizioni   dei  provvedimenti
legislativi  in  esame  si  evidenzia,  in  particolare, per quel che
concerne  la  fase  dell'esame congiunto: l'art. 2 del regolamento di
semplificazione del procedimento di CIGS ha recepito, infatti, quanto
stabilito,  in  materia,  dal  sopra  richiamato  art.  3 del decreto
legislativo  n.  469,  regolando  lo  svolgimento della consultazione
sindacale.
  La  presente  circolare  e' finalizzata, pertanto, ad esaminare nel
dettaglio,  e  a  definire,  le  problematiche  poste  dalle suddette
normative  - sia in caso di combinato disposto tra gli articoli delle
stesse, sia nella loro specifica autonomia - nonche' ad approfondirne
taluni profili operativi.
Procedimenti di concessione del trattamento CIGS e di solidarieta'.
  Si ritiene opportuno, preliminarmente - in considerazione della sua
rilevante novita' - illustrare il contenuto delle disposizioni recate
dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 218/2000, ponendo in
rilievo  gli elementi di semplificazione introdotti, dal regolamento,
nei  procedimenti  di  Cassa integrazione guadagni straordinaria e di
integrazione  salariale  a  seguito  della  stipula  di  contratti di
solidarieta'.
Testo del regolamento: elementi di semplificazione.
  Nulla   essendovi   da   esplicitare   in  ordine  all'art.  1  del
regolamento,  che  individua l'oggetto del provvedimento motivato, si
illustrano qui di seguito le disposizioni successive.